Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3335 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3335 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2025 del GIP TRIBUNALE di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Gip del Tribunale di Napoli, in sede di rinvio disposto da Sez. 3, n. 12407 del 20 febbraio 2025, ha convalidato il provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO di Napoli, con il quale si prescriveva il divieto per COGNOME NOME di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive calcistiche, anche amichevoli, in cui disputa la squadra di calcio del RAGIONE_SOCIALE, sia in casa che in trasferta, nonché della Nazionale italiana e delle squadre di calcio che militano nei campionati nazionali, per anni cinque, con estensione del divieto ai luoghi antistanti gli stadi, alle stazioni ferroviarie e metropolitane, scali aerei e portuali, caselli, aree di servizio autostradali e ai luoghi interessanti il transito o al trasporto di coloro i quali partecipano o assistono alle medesime manifestazioni. Era stato pure imposto al COGNOME, obbligo di presentazione presso il Commissariato di P.S.
di Ischia prima e dopo ogni incontro agonistico in cui disputa la squadra di calcio del RAGIONE_SOCIALE, anche amichevole, sia in casa che in trasferta, nonché della Nazionale italiana e delle squadre di calcio che militano nei campionati nazionali, per anni cinque.
1.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione, non avendo il giudice specificatamente indicato le ragioni della valutazione dell’attualità della pericolosità sociale del prevenuto, pur avendo lo stesso rappresentato le criticità dei profili relativi alla attribuibilità della condotta ascritta e alla pericolosità del prevenuto, con memoria difensiva inoltrata al AVV_NOTAIO nella fase del procedimento amministrativo, di cui il giudice non ha fatto alcuna menzione.
Specifica altresì che la convalida del provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO, così come era avvenuto per l’ordinanza di convalida già annullata, non contiene nessun riferimento né esplicito né implicito all’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia. Il giudice a quo si è focalizzato unicamente sulla misura amministrativa del divieto di accesso agli impianti sportivi senza dedicare alcun impegno motivazionale alla prescrizione della misura aggiuntiva limitativa della libertà personale, che invece richiede un esplicito onere motivazionale, dovendo il giudice effettuare un controllo di legittimità in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti. Né sarebbe possibile ritenere che vi sia una motivazione per relazione in quanto è obbligo del giudice della convalida effettuare una autonoma valutazione dei presupposti legittimanti l’adozione della misura limitativa della libertà personale.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla durata della misura, non essendo in alcun modo desumibili dal provvedimento impugnato le ragioni giustificatrici del lasso di tempo in cui opera la prescrizione, peraltro, non esigua e prossima al massimo edittale. Nota la funzione dell’obbligo di presentazione, non sanzione aggiuntiva ma strumento aggiuntivo a garanzia del rispetto del divieto, la questione rileva, secondo la difesa, quando le distanze tra la città di Ischia e le sedi per le partite in trasferta non permetterebbero al prevenuto di raggiungere la sede della propria squadra, sufficiente essendo, in tal caso, una sola presentazione presso la Questura.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto, limitatamente al profilo della durata dell’obbligo, annullamento con rinvio all’Ufficio Gip del Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Non sono fondati i rilievi di cui al primo motivo. Va richiamato, infatti, il principio consolidato secondo cui, in tema di provvedimenti volti a prevenire la violenza negli stadi, ai fini della convalida dell’obbligo di presentazione ad un comando di polizia (ed. DASPO), disposto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), legge 13 dicembre 1989 n. 401 a seguito di denuncia per la partecipazione a manifestazioni di tifo violento, è sufficiente che il giudice, che non può arrestarsi alla mera constatazione dell’avvenuta denuncia, si limiti ad una valutazione indiziaria circa l’attribuibilità della condotta al destinatario del provvedimento, non essendo necessaria la certezza della prova (da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 1771 del 04/11/2020, dep. 2021, Colangelo Rv. 280285).
Orbene, tale valutazione è presente nel provvedimento impugnato, che dà conto di come il ricorrente sia stato individuato quale soggetto che, pur presente nella struttura sportiva in qualità di addetto alla bigliettazione per la società RAGIONE_SOCIALE, il 25 novembre 2023, in occasione dell’incontro di calcio che si stava svolgendo, si avvicinava alla recinzione e iniziava a proferire verso la tifoseria avversaria le espressioni riportate alla pagina 2 del provvedimento impugnato, con la conseguente inammissibilità delle doglianze prospettate.
Parimenti inammissibili sono le censure, pure dedotte con il primo motivo, attinenti all’asserita mancanza di un attento giudizio sulla personalità del prevenuto, finalizzato alla prognosi di osservanza del divieto. Si tratta di un rilievo totalmente generico e, come tale, non suscettibile di scrutinio. Invero, l’accertata partecipazione ad un’attività di tifo violento – quale quella constatata – appare requisito sufficiente per una prognosi di pericolosità idonea a fondare la misura. Quest’ultima è infatti volta a prevenire la violenza negli stadi, inibendo la loro frequentazione a quanti abbiano manifestato comunque di non percepire l’essenziale, quanto netta, differenza fra il sostegno pacifico, ancorché appassionato, alla propria squadra del cuore e l’esplosione violenta della contrapposizione fisica con la ‘tifoseria’ della squadra avversaria, come accertato nel caso di specie, il che rende del tutto evidente l’assoluta incompatibilità della partecipazione del ricorrente a manifestazioni sportive collettive.
Si rammenta, in adesione al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, che, in sede di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO circa
l’obbligo positivo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, la verifica, demandata al giudice, dei presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa si compie sulla preesistente valutazione da parte del AVV_NOTAIO cui è rimessa, nell’esercizio dell’attività di prevenzione devolutagli dalla legge, l’adozione del provvedimento oggetto della convalida, che funge, al pari di ogni altro provvedimento provvisorio restrittivo della libertà che l’autorità di polizia può adottare a norma dell’art. 13, terzo comma, Cost., da atto di natura necessariamente “servente” rispetto all’intervento di competenza dell’autorità giudiziaria, chiamata a compiere su di esso il controllo di legalità prescritto ex lege. In virtù della indicata relazione tra il provvedimento amministrativo e la convalida giurisdizionale si ritiene legittima la motivazione resa da quest’ultima per relationem, allorquando, saldandosi con quella del provvedimento convalidato, consenta un adeguato riscontro del percorso logico-giuridico seguito dall’autorità amministrativa nel disporre la misura, peraltro già nota all’interessato (Sez. 3, n. 37656 del 07/12/2018, dep. 12/09/2019, COGNOME, Rv. 277673 – 01; Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, COGNOME, Rv. 259657; conf. sez. 1, 18 marzo 2003, n. 12719; sez. 1, 18 luglio 2003, n. 30306; sez. 1, 20 gennaio 2004, n. 1338; sez. 6, 12 marzo 2004, n. 12110; sez. 3, 17 dicembre 2008, n. 3437/2009; sez. 3, 18 dicembre 2008, n. 3830/2009).
E’ infondata anche la censura concernente la durata quinquennale dell’obbligo di presentazione al Commissariato, corrispondente al massimo edittale previsto dall’art. 6 c. 5 l. cit., profilo in relazione al quale il Gip, con motivazione sufficiente, ha osservato che «la durata appare conforme alla previsione normativa e congrua rispetto alla gravità dei fatti posti in essere in occasione della manifestazione sportiva».
La sentenza rescindente aveva ravvisato la necessità di una congrua motivazione di detto profilo, anche in considerazione del fatto che si tratta di una durata eccedente il medio edittale e, nel caso di specie, l’ordinanza ha fornito idonea giustificazione, riferendosi alla gravità della condotta tenuta.
Non è, infine, fondata la censura relativa al doppio obbligo di presentazione per le competizioni in trasferta, posto che il provvedimento del AVV_NOTAIO precisa che, nel caso di incontri disputati al di fuori dell’Isola di Ischia, il FERRANTE dovrà presentarsi una sola volta nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo, sì da rendere ragionevole e non inutilmente vessatoria la prescrizione.
In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 14/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME