Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35116 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35116 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della sentenza del 13 settembre 2023 della Corte di appello di Palermo che, in riforma della sentenza del 6 luglio 2022 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, ha ridetermiNOME la pena diminuendola nella misura finale di un anno di reclusione e 8000 euro di multa, confermando nel resto la condanna per il reato di cui all’art. 6, comma 6, legge n. 401 del 1989, a lui ascritto perché, in occasione dell’incontro di calcio RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE, valevole per il campioNOME di serie D, non si era presentato presso la competente autorità di pubblica sicurezza nell’orario stabilito con provvedimento del Questore di RAGIONE_SOCIALE del 24 gennaio 2018 che gli aveva interdetto l’accesso agli impianti sportivi e prescritto l’obbligo di presentarsi presso la competente autorità di pubblica sicurezza in concomitanza degli incontri disputati dalla RAGIONE_SOCIALE. Il fatto è contestato come commesso il 9 marzo 2022 con l’aggravante della recidiva reiterata, ritenuta e applicata in entrambi i gradi di giudizio.
1.1.Con il primo motivo deduce la inoffensività della condotta avendo comunque sempre rispettato il divieto di accesso agli impianti sportivi e non avendo mai posto in essere alcuna condotta che avrebbe potuto creare pericolo o nocumento all’ordine pubblico.
1.2.Con il secondo motivo lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
2.11 ricorso è inammissibile.
3.11 reato di violazione delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989, ha natura omissiva propria unisussistente e si perfeziona all’inutile scadere del termine entro il quale il prevenuto deve presentarsi presso il competente ufficio o comando di polizia. Trattandosi di reato omissivo proprio, ai fini della sua integrazione è necessario e sufficiente il dolo generico che consiste nella consapevolezza dell’esistenza dell’obbligo e nella sua altrettanto consapevole e volontaria violazione. Non rilevano, ai fini dell’integrazione del reato, i motivi a delinquere né il fatto che il prevenuto non abbia contestualmente violato il separato divieto di accesso agli impianti sportivi (con conseguente inesistenza dell’onere del pubblico ministero di dimostrare fatti ulteriori e diversi dall’omessa presentazione, come infondatamente preteso dal ricorrente) e ciò benché la prescrizione della presentazione all’autorità di pubblica sicurezza sia strumentale al rispetto del
divieto (in senso analogo, Sez. 3, n. 11566 del 04/03/2014, COGNOME, Rv. 261504; cfr., altresì, Sez. 7, n. 17317 del 18/03/2016, COGNOME, Rv. 266760, secondo cui la fattispecie di cui all’art. 6, commi secondo e sesto, della legge n. 401 del 1989 è reato di pericolo, integrato per il solo fatto, consapevole e volontario, di aver trasgredito all’obbligo di presentarsi negli orari indicati nell’ufficio o comando di polizia competente, non assumendo rilievo il fatto che, alla mancata comparizione presso l’ufficio di polizia, segua o meno l’accesso nel luogo di svolgimento della manifestazione sportiva). Nel caso in cui il prevenuto non ottemperi alla prescrizione di presentarsi presso l’ufficio o comando di polizia e contestualmente violi il divieto di acceso ai luoghi nei quali si svolgono le manifestazioni sportive, risponderà di entrambi i reati, posto che la violazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono determinate competizioni integra un reato autonomo da quello configurato dalla inottemperanza alla prescrizione di comparire personalmente nell’ufficio di polizia competente, in concomitanza con lo svolgimento delle suddette gare, attesa la radicale diversità delle condotte costitutive delle due fattispecie (Sez. 3, n. 47112 del 19/11/2013, COGNOME, Rv. 257867).
3.1.Ciò che il ricorrente non considera è che l’imposizione della prescrizione è consentita solo se il giudice condivide (convalidandolo) il giudizio prognostico circa la pericolosità concreta e attuale del soggetto colpito, pericolosità che sola legittima, anche sul piano costituzionale, l’adozione di una misura rafforzativa del divieto di accesso agli impianti sportivi (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110).
3.2.Ne consegue che l’offensività della condotta può essere esclusa solo quando, in concreto, sia del tutto inidonea a mettere in pericolo il bene protetto, come nel caso in cui, per esempio, la presentazione presso l’ufficio o comando di polizia avvenga con pochi minuti di ritardo rispetto all’orario previsto ma comunque in modo tale da consentire la verifica della presenza del soggetto in luoghi diversi dalle aree interessate dal divieto (in questo senso, Sez. 3, n. 31436 del 16/06/2016, COGNOME, Rv. 267552). In nessun caso, però, l’omessa presentazione tout court può essere ritenuta inoffensiva e ciò proprio per la natura, ad un tempo, “ancillare” e rafforzativa del divieto di cui al comma 1 dell’art. 6, legge n. 401 del 1989, della prescrizione imposta ai sensi del comma 2.
3.3.Non ha rilevanza l’impossibilità, per il soggetto colpito dal divieto di accesso agli impianti sportivi, di acquistare i biglietti relativi agli incontri di calcio interessati dal divieto stesso posto che il provvedimento del questore non si limita all’ingresso negli impianti ma si estende anche ai luoghi ad essi antistanti e a quelli interessati dal passaggio delle tifoserie.
3.4.Ne consegue, ulteriormente, l’assoluta inconsistenza della tesi difensiva della residuale applicabilità dell’art. 650 cod. pen. attesa la specialità della i materia disciplinata dalla legge n. 401 del 1989 e del reato contestato a ricorrente.
4.11 secondo motivo è manifestamente infondato, risultando dalla lettura della sentenza di primo grado che la condotta contestata al ricorrente non era stata l’unica, avendo egli violato la prescrizione impostagli anche in altr occasioni; non si era trattato, in buona sostanza, di un fatto isolato, come d resto riconosciuto dallo stesso ricorrente nel suo primo motivo di ricorso.
Per questa ragione non gli è stato applicato il minimo della pena essendo stata applicata, in entrambi i gradi di giudizio, la pena-base di un anno e sei mes di reclusione, a fronte del minimo edittale di un anno di reclusione, non oggetto di critica in questa sede.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 29/05/2024.