Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30672 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30672 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa in data 28/10/2023 dal G.i.p. del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28/10/2023, il G.i.p. del Tribunale di Monza ha convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO della stessa città che, oltre ad imporre a COGNOME NOME il divieto di accesso ad impianti sportivi, aveva imposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per anni cinque in occasione RAGIONE_SOCIALE manifestazioni sportive auto e motociclistiche, come meglio specificato nel decreto medesimo (il G.i.p. ha peraltro ridotto il predetto obbligo ad anni uno, essendo
decorso oltre un triennio tra la perdita di efficacia del precedente DASPO e il fat che aveva dato origine al nuovo provvedimento del AVV_NOTAIO).
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’imposizione dell’obbligo di presentazione. Si censura l’ordinanza per av ritenuto sufficiente, per giustificare la misura personale, il solo fatto che a determinato l’ordine del AVV_NOTAIO, risultando tale ulteriore episodio inidoneo fondare un giudizio di concretezza ed attualità della pericolosità sociale COGNOME.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per le connotazioni di meri rilevabili nelle censure difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Diversamente da quanto ritenuto in ricorso, il G.i.p. ha preso in specific considerazione, nel provvedimento oggetto dell’odierno ricorso, il profilo del pericolosità del COGNOME, che ovviamente costituisce un requisito indispensabile per l’applicazione, oltre che del divieto imposto dal AVV_NOTAIO, dell’obbligo presentazione agli uffici di Polizia.
Da un lato, infatti, il G.i.p. ha valorizzato il fatto che il precedente DA risaliva ad oltre un triennio addietro, circostanza che rendeva possib l’applicazione dell’obbligo in misura inferiore al minimo di cinque anni: ritenendo in tal caso sufficiente la sottoposizione del COGNOME al predetto obbligo per un solo anno (cfr. pag. 2 dell’ordinanza impugnata).
D’altro lato, la concreta pericolosità del ricorrente è stata motivata dal G. ponendo l’accento sulla omogeneità della condotta di vendita abusiva di biglietti d ingresso a manifestazioni sportive (in questo caso relativi al Gran Premio d’Ital in quello precedente ai Campionati Internazionali di tennis), accertata in luog diversi (Monza, Roma) e istanti dalla residenza del COGNOME (Napoli). Tali modalità della condotta sono stati ritenuti indicativi di un attuale pericolo di reci “deponendo per un anon occasionale iniziativa di rivendita di titoli di accesso manifestazioni sportive” di grande richiamo (cfr. pag. 3 dell’ordinanza impugnata).
Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da profili d contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 6 giugno 2024
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