Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20369 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20369 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACIREALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/10/2023 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; lette sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del 18/10 emessa dal Gip del Tribunale di AVV_NOTAIO, di convalida del provvedimento del 12/10 emesso dal AVV_NOTAIO, notificato il 16/10/2023 alle ore 20,45, con il qua disposto il divieto di accesso nei luoghi del territorio nazionale in CUI si svolgono tutte le competizioni sportive calcistiche e l’obbligo di presentazione all’autorità di Pubblic in occasione di tutte le partite calcistiche delle squadre di calcio delle serie A, amichevoli, per la durata di anni cinque
2.11 ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e ca motivazione in ordine alla valutazione della pericolosità della condotta ascritta al nonché alle ragioni di necessità ed urgenza, rappresentando che il bastone tenuto in ma un mero alzabandiera non inidoneo ad assolvere le funzioni tipiche di un’arma. Rappr altresì che le valutazioni del giudice sono astratte e non individualizzanti, posto ch non ha preso in considerazione quanto emerge da alcuni frames delle immagini di videosorveglianza ove si vede il ricorrente con in mano una asta porta bandiera, senza brandirla contro qualcuno o qualcosa. Infine, il giudice nulla ha affermato anche in o censure circa la congruità della durata della misura e la proporzionalità della stessa al fatto contestato.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
Si ricorda che le Sezioni Unite di codesta Corte hanno affermato che, in sede di co dell’obbligo di presentazione dinanzi all’Ufficio di Polizia, il giudice non può limitars controllo formale, ma deve accertare, in concreto e con riferimento all’attualità, se la del soggetto giustifichi e renda la misura idonea allo scopo di prevenzione voluto dal le verificando altresì, specialmente se non è intervenuta una condanna, la sussistenza di s elementi indiziari atti a corroborare l’attribuibilità al soggetto stesso della condott fondamento del provvedimento del AVV_NOTAIO. Ne segue che il controllo di legalità del deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’ dell’Autorità amministrativa, impositivo dell’obbligo di presentazione, quali: a) le necessità ed urgenza che hanno indotto il AVV_NOTAIO ad adottare il provvedimento pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l’attribuibilità al medesimo del addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6, L. 13 dicembre d) la congruità della durata della misura (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229112; n. 22266 del 03/02/2016, Rv. 267146).
Nel caso in disamina, nell’effettuare il controllo di legalità sui presupposti l l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, il giudice ha esamiNOME le i videosorveglianza e richiamato le pagine del cnr in atti, affermando che il ricorrente parte ad un episodio di vera e propria guerriglia urbana organizzata tra le due oppost entrambe armate di bastoni e di cinture, con l’intento di cercare lo scontro, in occ quale sono state danneggiate parecchie vetrine di negozi, nonché autovetture e una telec ed è stato ferito un operatore di polizia. In particolare, il giudice ha affermato che è stato ritratto nelle immagini di videosorveglianza, unitamente ad altri soggetti, di travisati, armato di bastone.
Il giudice ha anche richiamato le ragioni dì urgenza costituite dal fatto che i cam calcio sono ancora in corso di svolgimento ed affermato pertanto la necessità di scong ripetersi di ulteriori episodi di violenza, ritenendo congrua e proporzionata, in ra gravità della condotta e della personalità del ricorrente, l’ulteriore prescrizione de presentazione presso gli uffici di polizia della durata di anni cinque.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussisto per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella dete della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima con norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché qu versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2024
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Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente