Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18376 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18376 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sui ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/05/2023 del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettele conciusioni dei PG NOME COGNOME di rigetto del ricorso;
Lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO di accoglimento d& ricorso.
Depositata in Cancelleria
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RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del, 22 maggio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento convalidava il provvedimento del AVV_NOTAIO di Agrigento del 18 maggio 2023, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di COGNOME NOME, che aveva disposto il divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, con l’obbligo di comparizione presso la P.G., per anni 3, con le modalità ivi previste; l’ordinanza riduceva ad anni 2 gli obblighi di presentazione alla PG
Ricorre in cassazione COGNOME NOME deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strel:tamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989; omissione o difetto di motivazione dell’ordinanza di convalida sui presupposti applicativi dell’obbligo di presentazione alla P.G.
Con la memoria depositata in cancelleria veniva rappresentata la mancanza di analisi del provvedimento del AVV_NOTAIO della personalità del ricorrente, in relazione agli obblighi di firma.
Anche l’ordinanza di convalida del Giudice è affetta da vizio della motivazione sulla necessità degli obblighi di presentazione alla P.G. Infatti, dalla disamina delle prove non emerge con certezza la partecipazione del ricorrente agli scontri (i fotogrammi, estratti dai video, non consentono di individuare con certezza il ricorrente); manca, inoltre, un’analisi dell pericolosità del ricorrente, per la limitazione della sua libertà. Dalla lettu della comunicazione di reato emerge che la tifoseria del NOME lanciava i sassi alla tifoseria del RAGIONE_SOCIALE, squadra del ricorrente, e nessuna condotta offensiva può attribuirsi a NOME COGNOME.
2. Violazione di legge (art. 6, I. n. 401 del 1989 e 13 della costituzione); difetto di motivazione sulla necessità ed urgenza dei provvedimenti limitativi della libertà del ricorrente.
Manca una adeguata motivazione, sia nel provvedimento del AVV_NOTAIO sia nell’ordinanza di convalida) sulla necessità del doppio obbligo di firma (presentazione alla PG) quandlo sarebbe stato sufficiente il solo divieto di accesso allo stadio.
Emerge l’abnormità della misura di presentazione alla PG in quanto il ricorrente non ha precedenti specifici e la misura di anni 2 risult comunque superiore al minimo previsto. Anche le modalità sono sproporzionate alla effettiva pericolosità del ricorrente; è imposto l’obbligo di presentazione per le partite in casa al 10 0 e al 40° minuto di ogni tempo delle partite; per le partite in trasferta al 40° minuto del primo tempo.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità.
Il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, (sull’attribuibilità dei fatti al ricorrente) immune da contraddizioni e manifeste illogicità, poiché individua e descrive le condotte violente tenute dal ricorrente e gli elementi dai quali si desume la sua partecipazione: “egli partecipava attivamente ai disordini e agli scontri, più volte tentando di caricare la tifoseria avversaria ma venendo sistematicamente contenuto dallo schieramento delle forze dell’ordine. Egli si copriva parzialmente il volto con un cappuccio scuro e anche la bocca, sino al nasó, tuttavia veniva senza dubbio riconosciuto sia prima che dopo gli scontri, in quanto veniva più volte visto e anche fotografato allorché era a volto sc:operto”. Il ricors sul punto genericamente contesta la mancata individuazione, ma non prospetta elementi concreti degli atti per sostenere la sua tesi.
L’ordinanza motiva anche sulla durata della misura (che riduce a due anni) in relazione alle modalità violente della condotta. Inoltre, evidenzia la pericolosità del ricorrente dalle modalità di partecipazione agli
scontri, e dalla reiterazione della condotta aggressiva verso i avversari.
Si tratta di un accertamento di merito insindacabile in sede legittimità se adeguatamente motivato, come nel caso in giudizio; peral contestato molto genericamente, con il ricorso per cassazione.
La gravità della condotta, quindi, sia per il contenuto oggetti sia perché di gruppo pericolosa per l’incolumità delle persone, v adeguatamente analizzata e motivata nel provvedimento impugnato. Quello che rileva è anche il pericolo concreto che la condotta post essere ha cagionato. Inoltre la pericolosità ai fini della misura dell’ di presentazione alla polizia giudiziaria può essere desunta anche dal comportamento violento, senza necessità di precedenti violazioni d DASPO: “Il provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità’ di P.S. in concomitanza con lo svolgiment manifestazioni sportive è legittimamente disposto non solo se il sottop alla misura risulti aver violato il divieto di accesso agli impianti, m quando, alla luce delle condotte per le quali sia stato accertato un “f di attribuibilità a suo carico, appaia insufficiente l’applicazione d misura meno afflittiva. (Fattispecie nella quale la Corte ha rit legittima la Convalida dell’ordine di presentazione, emesso nei confronti dirigente di una squadra di calcio responsabile di avere parteci all’aggressione verbale nei confronti dell’arbitro, nel contesto d scontri, anche fisici, all’interno del campo di gioco)”. (Sez. 3, n. 3 09/10/2013 – dep. 27/01/2014, Tripodi, Rv. 258828). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Per il giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto, a della misura dell’obbligo di presentazione, da formularsi Sulla grav sulla modalità dei fatti, anche per soggetti incensurati, vedi Cassaz Sez. 3, n. 12351 del 02/10/2013 – dep. 17/03/2014, NOME e NOME, 259147: “Ai fini della convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO ch impone la misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione pres l’autorità di polizia, il giudizio prognostico circa la pericolosità del colpito deve essere formulato avendo riguardo alla gravità dei fatti e modalità con le quali essi siano sono stati posti in essere, senza che costituire ostacolo un eventuale stato di incensuratezza”.
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4. Sulla doppia presentazione (per le partite in casa) il ricorso risulta estremamente generico, poiché se deve rilevarsi – in astratto – che nelle partite fuori casa a molti km di distanza e senza agevoli collegamenti, la doppia presentazione potrebbe risultare inutile, e solo vessatoria (infatti per le trasferte è stata disposta una sola presentazione), nel ricorso tale evenienza viene prospettata solo ed esclusivamente in via teorica e non concreta, ovvero non si allegano elementi tali da far ritenere ingiustificata la misura della doppia presentazione, in concreto e non in astratto (tenendo presente la natura della squadra “RAGIONE_SOCIALE“).
Sul punto della doppia presentazione, finanche nelle trasferte, vedi Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014 – dep. 09/06/2014, COGNOME, Rv. 25965801: “L’obbligo di ripetuta presentazione ad un comando od ufficio di polizia in coincidenza con una stessa manifestazione sportiva (cosiddetta “doppia presentazione”) può essere legittimamente imposto anche con riguardo alle competizioni che si svolgano “in trasferta”, atteso che anche lo svolgimento fuori sede dell’incontro può consentire, a chi abbia effettuato una sola presentazione, di raggiungere in tempo utile il luogo ove si disputa la gara”.
Nel caso in giudizio, del resto, sulla doppia presentazione, il provvedimento impugnato risulta adeguatamente, logicamente e specificamente motivato sul punto (vedi pagina 3 del provvedimento del G. I. P. ).
6. Relativamente alla motivazione delle ragioni di necessità ed urgenza del provvedimento del AVV_NOTAIO – violazione dell’art. 13, comma 3, della Costituzione – si deve rilevare che la quasi contestualità tra i fat ed il provvedimento (pochi giorni di distanza) e la gravità e violenza degli accadimenti contestati ed attribuiti al ricorrente e la prossimità di competizioni sportive a campionato in corso (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016 – dep. 06/06/2016, Califano, Rv. 26729401) fanno ritenerè come ampiamente motivato il provvedimento del AVV_NOTAIO.
Anche il provvedimento del G.I.P. di convalida, valutato nel suo complesso contenuto, contiene adeguata motivazione sul punto, laddove evidenzia la gravità dei fatti e la personalità del ricorrente, come sopra
visto. Inoltre in tema di motivazione dell’ordinanza di convalida provvedimento con cui il AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 6, secondo comm della L. n. 401 del 1989, imponga l’obbligo di presentazione ad un uffici comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive incombe sull’interessato l’onere di provare che detto provvedimento avuto in concreto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, essen la necessità di motivazione in ordine al requisito dell’urgenza provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi. (Sez 22256 del 06/05/2008 – dep. 04/06/2008, COGNOME‘, Rv. 24024401; vedi anche, Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016 – dep. 07/07/2016, COGNOME, Rv 26725601).
Nel nostro caso nessuna prova di esecuzione del provvedimento prima della convalida è stata fornita.
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarat inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, dell Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussi elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza ver in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», a declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 6 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello d versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8/11/2023