Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3708 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3708 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 25/04/2022 del Tribunale di AVV_NOTAIO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Sostituto Procuratore la Corte Suprema di rinvio al Tribunale di lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che Cassazione voglia annullare l’ordinanza impugnata, con AVV_NOTAIO per nuovo esame sullo specifico punto indicato; dichiarare l’inammissibilità del ricorso nel resto
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 aprile 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO ha convalidato il provvedimento impositivo del 19 aprile 2022 emesso dal AVV_NOTAIO a carico di NOME COGNOME, consistente tra l’altro nell’obbligo di presentazione di quest’ultimo all’Autorità di polizia per otto anni in
coincidenza, e comunque secondo le modalità ivi stabilite, di ogni incontro di RAGIONE_SOCIALE della compagine della RAGIONE_SOCIALE.
Avverso il provvedimento l’interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione formulando al riguardo tre motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha contestato il difetto di motivazione quanto alla prescrizione di una duplice presentazione in Questura, anche in occasione RAGIONE_SOCIALE partite di RAGIONE_SOCIALE che la formazione della RAGIONE_SOCIALE avrebbe giocato in trasferta, sufficiente essendo invece la previsione di una o due firme per gli incontri casalinghi e di una sola firma per gli incontri in trasferta.
2.2. Col secondo motivo è stato contestato l’obbligo di presentazione in occasione anche RAGIONE_SOCIALE partite amichevoli della RAGIONE_SOCIALE, essendo invero detto obbligo riservato agli eventi identificabili e conoscibili, e non ad incontri anche “a porte chiuse” ovvero con formazioni minori.
2.3. Col terzo motivo, quanto alla carenza di motivazione circa la gradualità e la congruità della sanzione, il Giudice avrebbe dovuto motivatamente determinare la durata dell’obbligo di presentazione nell’ambito della forbice prevista anche per i recidivi cd. amministrativi, non limitandosi a richiamare una pretesa gravità della condotta (in specie una colluttazione con scambio di pugni con un tifoso avversario della RAGIONE_SOCIALE).
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di AVV_NOTAIO per nuovo esame, quanto alla necessità della doppia imposizione in relazione alle caratteristiche RAGIONE_SOCIALE competizioni “in trasferta” e ai luoghi di svolgimento RAGIONE_SOCIALE medesime; insistendo invece per l’inammissibilità del ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, da rigettare nel resto, è fondato nei limiti di seguito indicati.
4.1. In relazione al primo profilo di censura, anzitutto deve ribadirsi che l’obbligo di ripetuta presentazione ad un comando od ufficio di polizia in coincidenza con una stessa manifestazione sportiva (cosiddetta “doppia presentazione”) può essere legittimamente imposto anche con riguardo alle competizioni che si svolgano “in trasferta”, atteso che anche lo svolgimento fuori sede dell’incontro può consentire, a chi abbia effettuato una sola presentazione, di raggiungere in tempo utile il luogo ove si disputa la gara (Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, COGNOME, Rv. 259658).
A questo proposito, peraltro, è altresì vero che l’obbligo di ripetuta presentazione ad un comando od ufficio di polizia in coincidenza con una stessa manifestazione sportiva, ove imposto con riguardo a competizioni che si svolgano in trasferta, può essere ridotto d’ufficio in sede di legittimità,
annullando senza rinvio l’ordinanza di convalida, ad una sola volta nel corso della medesima manifestazione, quando lo stesso appaia, in ragione della situazione di fatto, irragionevole (era stata così ritenuta irragionevole l’imposizione ad un tifoso della doppia presentazione per gli incontri calcistici giocati dalla sua squadra nella Regione di sua residenza e di quelle confinanti, stante l’impossibilità per l’interessato di raggiungere i luoghi degli incontri in tempi ravvicinati) (così Sez. 3, n. 20775 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247181). Ed al riguardo infatti è stato correttamente osservato che l’obbligo di duplice presentazione all’Autorità di pubblica sicurezza non è legittimamente imposto laddove, in ragione della distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile, per l’inter;essato, raggiungere il luogo dell’incontro in tempi ravvicinati (Sez. 3, n. 52437 del 11/07/2017, COGNOME e altri, Rv. 271826).
4.1.1. Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, e tenuto conto della oggettiva gravosità dell’obbligo così previsto in capo al ricorrente, la verifica di ragionevolezza insita nel controllo del Giudice della convalida deve concernere ed in proposito ciò non è avvenuto – il contemperamento RAGIONE_SOCIALE esigenze di pubblica sicurezza, e di controllo del soggetto destinatario del provvedimento impositivo, con i diritti della persona a non essere limitata nei propri movimenti al di là della tutela della pubblica incolumità per le finalità previste dalla legge.
In tal senso l’ordinanza impugnata, in accoglimento del motivo di ricorso, va annullata limitatamente all’obbligo della doppia presentazione presso l’Autorità di pubblica sicurezza per gli incontri della RAGIONE_SOCIALE disputati in trasferta, rimettendo al Tribunale di AVV_NOTAIO, quale Giudice del rinvio, un nuovo esame circa la necessità di prevedere una duplice presentazione all’Autorità di pubblica sicurezza per siffatte occasioni sportive, ovvero determinando al riguardo specifiche diverse conformazioni dell’obbligo in relazione alla mobilità geografica e alle distanze chilometriche dal luogo di residenza in AVV_NOTAIO.
4.2. Non ha invece fondamento il secondo profilo di censura.
In proposito, infatti, come è stato ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità, il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall’art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri c.d. “amichevoli” che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall’interessato (Sez. 3, n. 35557 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270788). Infatti l’obbligo di “comparire personalmente” presso un ufficio o comando di polizia è applicabile a tutti gli incontri che siano individuabili con certezza ed in concreto dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata organizzazione, dovendo
conseguentemente rimanere escluse solo le gare decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza preventiva programmazione, e, come tali, non previamente conoscibili (Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, COGNOME, Rv. 259659; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, COGNOME, Rv. 249363).
A questo riguardo è stato così osservato che, ai fini della validità del provvedimento con cui il AVV_NOTAIO vieta l’accesso allo stadio in occasione di alcune competizioni sportive e invita il destinatario a presentarsi all’autorità di P.S., non è necessario che le manifestazioni sportive siano nominativamente indicate, essendo sufficiente che queste ultime siano determinabili, sulla base di elementi di identificazione forniti nel provvedimento, in modo certo dal destinatario che ha l’onere di tenersi informato sul punto (Sez. 3, n. 7948 del 03/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269318).
Alla stregua di siffatti consolidati principi, non vi è naturalmente questione circa le partite ufficiali disputate dalla squadra di RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE nel campionato di riferimento ovvero in ordine agli incontri, sempre ufficiali, organizzati nelle manifestazioni serventi (quali ad es. la Coppa Italia) e comunque sempre sotto l’egida della competente RAGIONE_SOCIALE o della RAGIONE_SOCIALE.
In relazione alle ulteriori manifestazioni sportive, l’obbligo di presentazione all’autorità di polizia si correla inevitabilmente all’onere di informazione.
L’incontro “amichevole” postula infatti senza dubbio alcuno una previa organizzazione, richiedendo comunque il coinvolgimento quantomeno di altra formazione calcistica, e nell’attuale notorio stato di diffusione e condivisione RAGIONE_SOCIALE notizie la conoscenza di siffatti eventi rientra nel patrimonio comune RAGIONE_SOCIALE persone, in specie tra l’altro appassionate sostenitrici dei propri “colori” sportivi.
In definitiva, e proprio in considerazione della necessità che anche siffatte minori occasioni abbiano adeguata previa pubblicità sui normali mezzi di comunicazione, la decisione estemporanea di darvi corso al di fuori di tali modalità comunque organizzate e conosciute ovvero facilmente conoscibili esclude l’onere di informazione dell’interessato, proprio per il difetto di quella programmazione comunque insita invece nella predisposizione dell’eventoamichevole.
4.3. Infondato è infine anche il terzo motivo di ricorso, atteso che – a fronte di una forbice edittale da cinque a dieci anni, tenuto conto che trattasi infatti di soggetto già destinatario in passato di divieto di accesso a manifestazioni sportive – l’obbligo di presentazione è stato congruamente determinato in anni otto, in ragione della gravità della condotta.
Ciò posto, infatti, questa Corte ha già osservato, tra l’altro in piena coerenza con i principi generali in tema di giustificazione della dosimetria della pena, che quando la durata della misura dell’obbligo di presentazione all’Autorità di
pubblica sicurezza imposto con provvedimento del AVV_NOTAIO rientra nella media dell’arco temporale fissato dalla norma, in difetto di contestazioni specifiche, non
è necessaria una specifica motivazione sulla sua legittimità da parte del giudice della convalida, non potendo costituire la fissazione di una durata intermedia tra
il minimo e il massimo stabilito dalla legge un arbitrario esercizio del potere discrezionale (cfr. Sez. 3, n. 37656 del 07/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv.
277673). In specie, appunto, nei confronti di persona già destinataria del divieto di accesso la durata dell’obbligo di presentazione – fissata in specie in otto anni,
con determinazione quindi sostanzialmente mediana – non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci, laddove in definitiva non è stata formulata in
proposito alcuna doglianza specifica e, anzi, non vi è neppure stato puntuale confronto con i rilievi comportamentali, ampiamente descritti nel provvedimento
del AVV_NOTAIO e ripresi dal provvedimento impugnato, quanto all’aggressione di tifosi avversari e alla partecipazione attiva dell’odierno ricorrente negli scontri
avvenuti in data 11 marzo 2022 con i tifosi della RAGIONE_SOCIALE.
5. In definitiva, pertanto, va ritenuta la fondatezza solamente del primo motivo di ricorso nei termini già indicati, col rigetto degli ulteriori profili d
impugnazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’obbligo della doppia presentazione presso l’Autorità di pubblica sicurezza per gli incontri disputati in trasferta e rinvia al Tribunale di AVV_NOTAIO per nuovo esame.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 07/12/2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente