Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4752 Anno 2024
RITENUTO IN FATTO Presidente: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4752 Anno 2024
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
Con provvedimento del 22 maggio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento convalidava il provvedimento del AVV_NOTAIO di Agrigento del 23 maggio 2022, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di NOME COGNOME, che aveva disposto il divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, con l’obbligo di comparizione presso la P.G., per anni 3, con le modalità ivi previste; l’ordinanza riduceva ad anni 2 gli obblighi di presentazione alla PG
Ricorre in cassazione NOME COGNOME deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989; omissione o difetto di motivazione dell’ordinanza di convalida sui presupposti applicativi dell’obbligo di presentazione alla P.G.
Con la memoria depositata in cancelleria veniva rappresentata la mancanza di analisi del provvedimento del AVV_NOTAIO della personalità del ricorrente, in relazione agli obblighi di firma.
Anche l’ordinanza di convalida del Giudice è affetta da vizio della motivazione sulla necessità degli obblighi di presentazione alla P.G. Infatti, dalla disamina delle prove non emerge con certezza la partecipazione del ricorrente agli scontri (i quattro fotogrammi, estratti dai video, no consentono di individuare con certezza il ricorrente); manca, inoltre, un’analisi della pericolosità del ricorrente, per la limitazione della su libertà. Dalla lettura della comunicazione di reato emerge che la tifoseria del Licata lanciava i sassi alla tifoseria del RAGIONE_SOCIALE, squadra del ricorrente e nessuna condotta offensiva può attribuirsi a NOME COGNOME.
2. Violazione di legge (art. 6, I. n. 401 del 1989 e 13 della costituzione); difetto di motivazione sulla necessità ed urgenza dei provvedimenti limitativi della libertà del ricorrente.
Manca una adeguata motivazione, sia nel provvedimento del AVV_NOTAIO sia nell’ordinanza di convalida) sulla necessità del doppio obbligo di firma (presentazione alla PG) quando sarebbe stato sufficiente il solo divieto di accesso allo stadio.
Emerge l’abnormità della misura di presentazione alla PG in quanto il ricorrente non ha precedenti specifici e la misura di anni 2 risulta comunque superiore al minimo previsto. Anche le modalità sono sproporzionate alla effettiva pericolosità del ricorrente; è imposto l’obbligo di presentazione per le partite in casa al 10 e al 40 minuto di ogni tempo delle partite; per le partite in trasferta al 40 minuto del primo tempo.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La Procura Generale della Cassazione, Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità.
Il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, (sull’attribuibilità dei fatti al ricorrente) immune da contraddizioni e d manifeste illogicità, poiché individua e descrive le condotte violente tenute dal ricorrente e gli elementi dai quali si desume la sua partecipazione: “egli partecipava attivamente ai disordini e agli scontri, più volte tentando di caricare la tifoseria avversaria ma venendo sistematicamente contenuto dallo schieramento delle forze dell’ordine. Egli si copriva parzialmente il volto con uno scalda collo nero, tuttavia veniva senza dubbio riconosciuto sia prima che dopo gli scontri, in quanto veniva più volte visto e anche fotografato allorché aveva lo scaldacollo tirato giù”. Il ricorso sul punt genericamente contesta la mancata individuazione, ma non prospetta elementi concreti degli atti per sostenere la sua tesi.
L’ordinanza motiva anche sulla durata della misura (che riduce a due anni) in relazione alle modalità violente della condotta. Inoltre, evidenzia la pericolosità del ricorrente dalle modalità di partecipazione agli scontri, e dalla reiterazione della condotta aggressiva verso i tifosi avversari.
Si tratta di un accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, come nel caso in giudizio; peraltro contestato molto genericamente, con il ricorso per cassazione.
La gravità della condotta, quindi, sia per il contenuto oggettivo e sia perché di gruppo pericolosa per l’incolumità delle persone, viene adeguatamente analizzata e motivata nel provvedimento impugnato. Quello che rileva è anche il pericolo concreto che la condotta posta in essere ha cagionato. Inoltre la pericolosità ai fini della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria può essere desunta anche dal solo comportamento violento, senza necessità di precedenti violazioni del DASPO: “Il provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità’ di P.S. in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive è legittimamente disposto non solo se il sottoposto alla misura risulti aver violato il divieto di accesso agli impianti, ma anche quando, alla luce delle condotte per le quali sia stato accertato un “fumus” di attribuibilità a suo carico, appaia insufficiente l’applicazione di quest misura meno afflittiva. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la convalida dell’ordine di presentazione, emesso nei confronti del dirigente di una squadra di calcio responsabile di avere partecipato all’aggressione verbale nei confronti dell’arbitro, nel contesto di gravi scontri, anche fisici, all’interno del campo di gioco)”. (Sez. 3, n. 3646 del 09/10/2013 – dep. 27/01/2014, COGNOME, Rv. 258828). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Per il giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto, ai fini della misura dell’obbligo di presentazione, da formularsi sulla gravità e sulla modalità dei fatti, anche per soggetti incensurati, vedi Cassazione, Sez. 3, n. 12351 del 02/10/2013 – dep. 17/03/2014, NOME e NOME, Rv. 259147: “Ai fini della convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO che impone la misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione presso l’autorità di polizia, il giudizio prognostico circa la pericolosità del sogge
colpito deve essere formulato avendo riguardo alla gravità dei fatti e alle modalità con le quali essi siano sono stati posti in essere, senza che possa costituire ostacolo un eventuale stato di incensuratezza”.
Sulle plurime presentazioni alla PG il ricorso risulta estremamente generico, poiché se deve rilevarsi – in astratto – che nelle partite fuori casa a molti km di distanza e senza agevoli collegamenti, la doppia presentazione potrebbe risultare inutile, e solo vessatoria (infatti per le trasferte è stata disposta una sola presentazione), nel ricorso tale evenienza viene prospettata solo ed esclusivamente in via teorica e non concreta, ovvero non si allegano elementi tali da far ritenere ingiustificata la misura della doppia presentazione, in concreto e non in astratto (tenendo presente la natura della squadra “RAGIONE_SOCIALE“).
Sul punto della doppia presentazione, finanche nelle trasferte, vedi Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014 – dep. 09/06/2014, COGNOME, Rv. 25965801: “L’obbligo di ripetuta presentazione ad un comando od ufficio di polizia in coincidenza con una stessa manifestazione sportiva (cosiddetta “doppia presentazione”) può essere legittimamente imposto anche con riguardo alle competizioni che si svolgano “in trasferta”, atteso che anche lo svolgimento fuori sede dell’incontro può consentire, a chi abbia effettuato una sola presentazione, di raggiungere in tempo utile il luogo ove si disputa la gara”.
Il provvedimento risulta adeguatamente motivato rilevando l’estrema pericolosità del ricorrente (che ha commesso atti di guerriglia urbana) che può contenersi, in considerazione della struttura del territorio, solo con più presentazioni (plurime presentazioni), proprio per evitare la possibilità concreta di elusione.
Relativamente alla motivazione delle ragioni di necessità ed urgenza del provvedimento del AVV_NOTAIO – violazione dell’art. 13, comma 3, della Costituzione – si deve rilevare che la quasi contestualità tra i fat ed il provvedimento (pochi giorni di distanza) e la gravità e violenza degli accadimenti contestati ed attribuiti al ricorrente e la prossimità di competizioni sportive a campionato in corso (Sez. 3, n. 23305 del
28/01/2016 – dep. 06/06/2016, COGNOME, Rv. 26729401) fanno ritenere come ampiamente motivato il provvedimento del AVV_NOTAIO.
Anche il provvedimento del G.I.P. di convalida, valutato nel suo complesso contenuto, contiene adeguata motivazione sul punto, laddove evidenzia la gravità dei fatti e la personalità del ricorrente, come sopra visto. Inoltre in tema di motivazione dell’ordinanza di convalida del provvedimento con cui il AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 6, secondo comma, della L. n. 401 del 1989, imponga l’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, incombe sull’interessato l’onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell’urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi. (Sez. 3, n 22256 del 06/05/2008 – dep. 04/06/2008, COGNOME, Rv. 24024401; vedi anche, Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016 – dep. 07/07/2016, COGNOME, Rv. 26725601).
Nel nostro caso nessuna prova di esecuzione del provvedimento prima della convalida è stata fornita.
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7/11/2023