Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41207 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41207 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA
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Lttan avverso l’ordinanza del 03/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tri GLYPH ale di AVV_NOTAIO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal presidente NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con la dichiarazione di inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO del 27/06/2025, limitatamente all’obbligo di presentazione;
letta la memoria conclusiva del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per raccoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 3 luglio 2025 del giudice delle indagini preliminari del Tribunale AVV_NOTAIO che ha convalidato il provvedimento del 27 giugno 2025 del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, notificato il 30 giugno 2025 alle 17:35, nella parte in cui, ai sensi e per gli effetti cui all’art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (e successive modificazioni), gli ha prescritto di presentarsi, per gli otto anni successivi, presso la Questura di AVV_NOTAIO 1 minuti dopo l’inizio e 15 minuti prima della fine di ogni incontro disputato in casa da
squadra di calcio “RAGIONE_SOCIALE” nel campioNOME di appartenenza e nelle coppe nazionali e internazionali, di presentarsi 30 minuti dopo l’inizio di ogni incontro p partite disputate in trasferta.
1.1. Secondo quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza, in data 25 novembre 2023, alle ore 17.45, insieme altri noti soggetti appartenenti alla frangia più violenta d tifoseria aveva preso parte a una rissa aggravata dall’uso di bastoni spranghe ed altri oggetti, che aveva coinvolto le opposte tifoserie del AVV_NOTAIO e del Cesena prima dell’incontro di calcio AVV_NOTAIO – Cesena delle 20:45, circostanze accertate sulla base della deposizione testimoniale del vicebrigadiere dei carabinieri NOME COGNOME e dei filmati videosorveglianza del locale Tempie bar dove alcuni partecipati alla partecipanti alla rissa, dopo essersi fatti curare, si erano rifugiati; inoltre nella stessa occasione si era anche r responsabile del danneggiamento aggravato di un’autovettura con ferimento del conducente, fatti per i quali era stato iscritto il procedimento penale 1341 del 2024.
Il ricorrente inoltre era già stato destinatario di analoghi provvedimenti precedenza, rispettivamente emessi dal AVV_NOTAIO della provincia di Rieti in data 15/07/2016 e dal AVV_NOTAIO della provincia di Piacenza in data 08/02/2021.
1.2. Il G.i.p., rilevato che decorso il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO non erano pervenute memorie difensive, che sussisteva nel caso in discorso anche il fumus del reato di cui all’articolo 6 bis della legge 401 del 1989, aveva convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO in quanto necessario e urgente in vista dell’imminente inizio del campioNOME e di altri tornei, considerato che COGNOME er soggetto pericoloso in quanto non aveva esitato a fare uso della violenza e oltretutto era stato già destinatario in precedenza di analoghe misure.
Alla luce delle modalità dei fatti e della sostanziale recidiva doveva ritener congruo il termine di 5 anni.
COGNOME articola il ricorso in due motivi.
2.1. Col primo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione all’art. comma 2 bis, L. n. 401 del 1989, posto che il provvedimento del AVV_NOTAIO n. 29/2025 del 27 giugno 2028, non contiene anche l’avviso della possibilità di presentare memorie al AVV_NOTAIO entro 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile. Evidenzia che deve essere recisamente contestata l’affermazione del AVV_NOTAIO che ha dato atto dell’omessa presentazione delle memorie, in quanto l’omissione dell’avviso ha concretamente precluso la realizzazione del previsto contraddittorio cartolare. Pertanto tale omissione integra una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen., comportando una lesione dei diritti di intervento e di assistenza difensiva nella fase giurisdiziona convalida del provvedimento amministrativo.
2.2.Col secondo motivo, eccepisce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto il Gip si è limitato a una acritica e pedissequa trascrizione di quant
emerso dalla nota della Digos relativamente all’episodio del 25 novembre 2023, laddove negli atti dell’indagine non vi è invece alcun elemento fotografico, video ovver riconoscimento visivo da cui emerga la partecipazione di NOME alla rissa aggravata; le uniche immagini che lo riguardano comprovano soltanto la sua presenza all’interno del Tempie bar ore dopo i fatti.
È errata anche l’affermazione della pericolosità del ricorrente, atteso che questi è soggetto incensurato e che i provvedimenti interdittivi del AVV_NOTAIO di Rieti e di quello AVV_NOTAIO non sono correlati ad alcun procedimento penale, né sussistono reali ragioni d’urgenza atteso il significativo lasso temporale decorso fra i fatti e l’applicazione d misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.
Va osservato, in premessa, che, con sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 23.5.1997, veniva dichiarata la parziale incostituzionalità dell’art. 6 della l 13.12.1989 n. 401 () “…nella parte in cui non prevede che la notifica del provvediment del AVV_NOTAIO contenga l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari”, i giudice delle leggi riteneva che l’omissione del detto avviso non assicurava al destinatari del provvedimento “la concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire..”, di guisa che esso deve necessariamente essere contenuto nel provvedimento in questione, a prescindere dal principio AVV_NOTAIO ex art. 121 cod.proc.pen. per il quale ne rito penale è consentito alle parti e ai loro difensori di presentare al giudice memorie richieste scritte. Indi, il legislatore (art 1, comma 1 lett. b) del d.l. 20.8.2001 conv., con modificazioni, nella legge 19 ottobre 2001 n. 377) ha provveduto ad inserire nell’art. 6 I. n. 401/1989 il comma 2 bis che dispone: “La notifica di cui al comma 2 dev contenere l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento”.
2.1. Orbene, questa Corte ha affermato che l’inosservanza dell’obbligo di avviso in questione determina la nullità sia del provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza trattandosi di uno dei presupposti necessari per la legittimità dell’atto emaNOME da dett organo amministrativo, che del successivo svolgimento dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari (Sez. 1, n. 2130 del 22/03/2000, Rv. 216195). Si precisato che la notifica del provvedimento questorile effettuata in violazione dell’ art comma 2 bis I. n. 401 del 1989, pur non prevedendo la norma una sanzione specifica di nullità, determina una nullità AVV_NOTAIO in base al disposto dell’art. 178 lett cod.proc.pen., atteso che il diritto di “presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida” della misura di polizia,
rientra evidentemente nella facoltà di intervenire personalmente o di farsi assister tecnicamente da un difensore, e, quindi, rispettivamente nel diritto di intervento e quello di assistenza; tale nullità deve ritenersi assoluta, perché l’avviso all’interes della facoltà di difendersi presso il giudice competente per la convalida svolge la stess funzione della citazione dell’imputato prevista dall’art. 179 cod. proc. pen., cioè quell convocare la parte privata davanti al giudice per esercitare il suo diritto di difend anche se per il procedimento di convalida della misura prevenzionale si tratta di una convocazione senza data fissa e, quindi, più esattamente di una informazione sulla facoltà di difendersi entro un breve termine; l’omissione dell’avviso determina, pertanto, l nullità, ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., sia del provvedimento del ques che della successiva ordinanza di convalida (Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, dep.13/03/2009, Rv. 242987; Sez.3, n.6986 del 10/11/2005, dep.24/02/2006, Rv.234043; Sez.1, n.5624 del 16/11/1998, dep.15/01/1999, Rv.212128; Sez.1, n.3215 del 22/04/1999, Rv.213717). Il principio, che va qui ribadito, è stato più di recen affermato da Sez.3, n. 48201 del 25/09/2019, Rv.277364 – 01 (nello stesso senso, da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 27730 del 13/05/2025; Sez. 3, Sentenza n. 24264 del 4/05/2023, non massimate).
2.2. Nella specie, nel corpo del provvedimento questorile allegato al ricorso, come nella relativa notifica, è assente l’avviso all’interessato della facoltà di prese personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.
Risulta, pertanto, integrata la violazione dell’art. 6, comma 2 bis, I. n. 401/19 sanzionata ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod.proc.pen., con conseguente fondatezza della relativa doglianza che, avendo carattere preliminare, assorbe l’ulteriore censura proposta.
La rilevata nullità comporta l’annullamento senza rinvio dell’impugNOME provvedimento, stante la natura procedurale del vizio rilevato, che travolge l’atto senza alcuna possibilità di riviviscenza, e la conseguente perdita di efficacia del provvediment del AVV_NOTAIO, limitatamente all’obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO del 30/6/2025, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO. Così deciso il 10 dicembre 2025.