Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6856 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6856 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, n. Cremona il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/07/2023 del G.i.p. del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente all’obbligo di presentazione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 22 luglio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha convalidato, ai sensi dell’art. 6, comma 3, legge 13 dicembre 1989, n. 401, il provvedimento con cui il locale AVV_NOTAIO aveva prescritto a NOME COGNOME, destinatario di provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, di presentarsi presso il comando di polizia competente per residenza, secondo gli orari indicati, nei giorni in cui avevano luogo gli eventi per i quali operava il divieto.
Avverso detta ordinanza, ai sensi dell’art. 6, comma 4, I. 401 del 1989 ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte, deducendo, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, con conseguente nullità, per essere stata la stessa emessa prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore, così impedendo l’esercizio del diritto di difesa.
2.1. Con i restanti tre motivi si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente:
per omessa valutazione della congruità della durata di cinque anni dell’obbligo di presentazione;
per omessa motivazione circa l’estensione dell’obbligo di presentazione addirittura incongruamente fissato per tre volte durante ciascuna partita – agli incontri disputati dalla nazionale di calcio, oltre che a quelli del Brescia calcio, n quali ultimi soltanto il ricorrente avrebbe mostrato la propria pericolosità sociale;
per avere il giudice omesso di motivare in relazione all’estensione dell’obbligo di firma con riferimento alle partite “amichevoli”, non permettendo tale termine di conoscere in anticipo all’interessato i casi in cui presentarsi per l’adempimento.
Come anche ritenuto dal AVV_NOTAIO generale, il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, assorbente rispetto agli altri.
3.1. Va al proposito ricordato che l’art. 6, comma 2-bis, legge 401 del 1989 statuisce che la notifica del provvedimento del questore «deve contenere l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento». La disposizione non indica un termine entro il quale tale facoltà può essere esercitata, limitandosi a disporre che, a pena d’inefficacia delle prescrizioni imposte, il pubblico ministero il quale ritenga la sussistenza dei presupposti di legge deve chiedere al RAGIONE_SOCIALE la convalida del provvedimento del questore entro 48 ore dalla notifica del medesimo all’interessato ed il giudice che ritenga di accogliere
l’istanza deve adottare il provvedimento nelle 48 ore successive. Ai fini di garantire l’esercizio del diritto di difesa previsto dalla legge, la giurisprudenza ha tuttavi stabilito la necessità di garantire al destinatario del provvedimento un termine di almeno 48 ore, decorrente dalla notifica (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 16405 del 10/03/2010, COGNOME, Rv. 246764; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, COGNOME, Rv. 250372; Sez. 3, n. 18244 del 29/01/2013, COGNOME, Rv. 255425; Sez. 3, n. 12806 del 06/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266480; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266223).
3.2. Ciò premesso, osserva il Collegio che dagli atti allegati risulta che il provvedimento del AVV_NOTAIO, datato 22 luglio 2023, fu notificato all’odierno ricorrente il successivo 24 luglio alle ore 15.55 e l’ordinanza di convalida qui impugnata, recante la data del 26 luglio, è stata depositata in cancelleria lo stesso giorno, come da attestazione del cancelliere, senza che sia tuttavia indicata l’ora.
Come questa Corte ha già avuto di precisare in un caso analogo, il momento dell’emissione di un provvedimento da parte del giudice è quello nel quale avviene il deposito presso la cancelleria, atteso che tale deposito è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell’atto processuale (Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Sangrelli, Rv. 269306). Quanto all’orario, secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l’incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall’art. 6, comma secondo, I. n. 401 del 1989, comporta la caducazione della stessa misura, posto che, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari (Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269244; Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247606). Nella specie l’esame degli atti non solo non consente di ritenere che il termine di 48 ore sia stato rispettato, ciò che escluderebbe la denunciata nullità (cfr. Sez. 3, n. 24260 del 28/04/2023, COGNOME, Rv. 284667), ma addirittura conferma il mancato rispetto del termine. Ed invero, risulta che cancelleria del Tribunale ebbe a trasmettere copia dell’ordinanza di convalida ai Carabinieri di Dello, per la notifica a NOME COGNOME, con p.e.c. spedita alle ore 14.03 del 26 luglio 2003, vale a dire circa due prima dello spirare del termine a difesa previstto. Il ricorso, dunque, è certamente fondato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.3. Altrettanto pacifica è la conseguenza dell’inosservanza di detto termine dilatorio, posto che la convalida del provvedimento del questore, impositivo
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dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica di detto provvedimento all’interessato, integra una nullità di ordine generale di cui all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. da cui consegue l’annullamento, senza rinvio, dell’ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione, ferma restando l’intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266632; Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, COGNOME, Rv. 266769; Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013, COGNOME, Rv. 257350; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, COGNOME, Rv. 250372).
Deve pertanto procedersi in conformità, mandandosi alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO di Brescia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di Brescia del 22.7.2023, limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO di Brescia.
Così deciso il 21 dicembre 2023.