Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43882 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43882 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a UDINE il 30/08/1964
avverso l’ordinanza del 16/03/2024 del GIP TRIBUNALE di UDINE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG dottor NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente all’obbligo di presentazione
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Udine, di convalida del provvedimento emesso dal Questore con il quale è stato disposto l’obbligo di presentazione presso la Questura per la durata di due anni.
2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso difetto di motivazione in ordi ragioni di necessità di urgenza che giustificano l’adozione della misura, rappresentando che la notifica del provvedimento del Questore e la convalida del giudice la squadra APU OWW ha giocato il match di campionato contro la Luiss Roma, e di essersi recato, in quella data pres gli uffici di polizia, ottemperando all’obbligo di presentazione.
2.3.Con il secondo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge in ordine alla dur dell’obbligo di presentazione in quanto recidivo amministrativo, evidenziando di aver dedo con memoria difensiva che i precedenti Daspo sono stati tutti revocati ed annullati, e qu evidenziando la carenza dei presupposti della recidiva.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha l’annullamen senza rinvio limitatamente al primo motivo. Inammissibile nel resto.
Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato il ricorso ed approfo la trattazione del primo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. GLYPH In ordine al primo motivo, con cui il ricorrente lamenta l’omessa motivazion dell’urgenza, posto che il provvedimento amministrativo del Questore ha avuto esecuzione prima dell’intervento di convalida del magistrato, si osserva che costituisce ius receptum il principio secondo il quale l’omessa motivazione sulle ragioni di urgenza determina l’invalidità provvedimento amministrativo ed impedisce, quindi, la sua convalida, solo nel caso in cui tra notifica all’interessato e l’adozione dell’ordinanza di convalida si collochi una manifest sportiva in coincidenza della quale l’interessato abbia dovuto ottemperare all’obblig presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, del citato art. 6 d legge n. 401/1989 (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, COGNOME, Rv. 234961; Sez. 3, n. 338 del 09/05/2007, COGNOME, Rv. 237121), ossia quando tra la notifica all’interessat provvedimento e l’adozione dell’ordinanza di convalida si sia svolta una manifestazione sporti in relazione alla quale il soggetto abbia dovuto ottemperare all’ obbligo di presentazione (Se n. 43107 del 13/10/2021, Rv. 282299). Non è quindi necessario argomentare sull’urgenza se il daspo ha avuto esecuzione e prodotto effetti dopo la notifica. Si è precisato, altresì, che inc sul destinatario che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urge l’onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell’intervent del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell’urgenza
provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi (Sez.3, n. 28219 del 28/0 267256).
Nel caso in disamina, il ricorrente ha documentato che tra la notifica del provve questorile, avvenuta alle ore 11.40 del 14 aprile 2024, e l’adozione dell’ordinanza d da parte del GIP di Udine, alle ore 12.00 del 16 marzo 2024, si è effettivamente s manifestazione sportiva (incontro di basket APU OWW Udine – Luiss Roma, disputata la sera 14 aprile 2024) in relazione alla quale il soggetto ha ottemperato all’obbligo di prese questura.
In tale evenienza, il requisito della necessità ed urgenza, attenendo alla limita libertà subita prima della convalida ed in forza di un provvedimento di polizia, avreb essere sorretto da adeguata motivazione nel provvedimento del questore e comunque in qu modo ‘integrato’ da una specifica verifica motivata in sede di provvedimento di convali
Per contro, la motivazione sulla necessità ed urgenza si rivela insussisten provvedimento questorile che nell’ordinanza di convalida, posto che il giudice si è richiamare i presupposti di applicazione dell’obbligo di presentazione e a form valutazione di pericolosità sociale e di pericolo di violazione del divieto, senza null in ordine alla necessità ed urgenza.
1.2. Si impone, dunque, al riguardo, un pronunciamento rescindente, con rinvio per giudizio al Tribunale di Udine.
È assorbito il secondo motivo di ricorso.
2.L’ordinanza impugnata deve, dunque essere annullata con rinvio al Tribunale di U deve essere dichiarata la cessazione dell’efficacia del provvedimento del Questore di 13/03/2024. Alla cancelleria per la comunicazione del dispositivo al Questore di Udine.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine e dichiara l’ineffica GLYPH del provvedimento del Questore di Udine del 13/03/2024, limitatamente all’obbligo di presenta Manda alla cancelleria per la comunicazione del dispositivo al Questore di Udine.
Così deciso all’udienza del 02/10/2024
il Consigliere estensore
Il Presidente