Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37518 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37518 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/02/2025 del GIP del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 19 febbraio 2025, ore 14,00, depositata lo stesso giorno, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha convalidato« il provvedimento adottato dal AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE in data 17/2/25 nei confronti di COGNOME NOME n. a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA per la durata di anni 5 ».
COGNOME ha proposto, ‘a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, per l’annullamento dell’ordinanza, affidato a due motivi.
2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., violazione di legge derivante dall’erronea applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. c) della L. 401/89 in combinato disposto con l’art. 2 D.L. n. 122/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 205/1993.
Nel provvedimento questorile, con cui si disponeva il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, con l’ulteriore misura dell’obbligo di presentazione per anni sei, ridotto a cinque dal Giudice della convalida, in occasione delle partite di calcio disputate dall’RAGIONE_SOCIALE, la Questura aveva contestato all’indagato di aver partecipato, il 7 gennaio 2024, alla commemorazione, annuale, della cd. “strage di Acca Larenzia”.
Il ricorrente veniva deferito all’autorità giudiziaria per la violazione degli artt. 1 112 cod.pen., 5 L. 645/1952 e 2, comma 1, D.L. 122/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 205/1993 (allega la difesa, in copia, l’avviso ex art. 415bis cod.proc.pen.). Quindi sottoposto a provvedimento D.A.RAGIONE_SOCIALE fuori contesto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett.c), L. 401/89.
La convalida è intervenuta con provvedimento pre-stampato, il cui veniva dato atto -immotivatamente- del rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 3,l. 401/89, della sussistenza dei presupposti per l’emanazione del provvedimento di divieto e dell’ulteriore obbligo di presentazione.
Assume la difesa che, apoditticamente, ed erroneamente, l’ordinanza di convalida attesta essere sussistenti i presupposti per l’emanazione del provvedimento di divieto e dell’ulteriore obbligo di presentazione emessi dalla Questura.
L’art. 6, comma 1, lett.c) I. 401/89, disciplinante il cd. D.A.RAGIONE_SOCIALE fuori contesto, legittima un provvedimento siffatto, tassativamente, nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati di cui:
-all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110,
-all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
-all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205,
-agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge,
-all’articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41,
-ai delitti contro l’ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale,
-al delitto di cui all’articolo 588 dello stesso codice,
-ad alcuno dei delitti di cui all’articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice d procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Benché il provvedimento questorile rechi indicazione della denuncia per il reato di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per cui «è vietato l’accesso ai luoghi dove si volgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno», la condotta concretamente tenuta da COGNOME, ed imputatagli col deferimento all’autorità giudiziaria, presupposto del D.A.RAGIONE_SOCIALE in contestazione è quella di cui all’art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, che recita «Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila».
V’è, dunque, la denunciata violazione di legge.
2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen., mancanza (censurata da Corte Costituzionale e giurisprudenza consolidata di questa Corte anche nel suo massimo consesso) e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle censure difensive contenute nella memoria depositata, inerenti a errata identificazione del ricorrente (contestata nella memoria difensiva), insussistenza del reato posto a base del provvedimento questorile (il ‘saluto romano’ in contesti commemorativi può integrare il reato previsto dall’art. 5 L. 645/52 se, considerate le circostanze specifiche, sia idoneo a rappresentare un concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, come vietato dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, o, in determinate condizioni, il reato previsto dall’art. 2, comma 1, D.L. 122/1993, convertito dalla L. 205/1993, se espressiva di manifestazioni proprie o usuali di organizzazioni che incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; ma v’è al proposito mancanza di motivazione), insussistenza dei presupposti di necessità (assente) ed urgenza (negata dalla adozione del provvedimento oltre un anno dopo la manifestazione incriminata),
erronea valutazione della pericolosità dell’interessato (che se vero che era stato già in precedenza raggiunto da RAGIONE_SOCIALE, comunque risalente nel tempo, ne aveva rigorosamente rispettato le prescrizioni, aveva un lavoro stabile), eccessività della durata dell’obbligo di presentazione in questione.
Anche a tale proposito denuncia, dunque violazione di legge, e invoca, conclusivamente, l’annullamento del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In termini generali è necessario ribadire che, fermo l’ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del AVV_NOTAIO alla sola prescrizione dell’obbligo di presentazione all’autorità di P.S., e indiscutibile che l’obbligo controllo (e della relativa motivazione) che incombe al giudice della convalida deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione e deve avere ad oggetto anche la congruità della sua durata, il termine entro cui il destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all’interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. deve richiedere o meno al G.i.p. la relativa convalida (Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, COGNOME, Rv. 238537; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, COGNOME, Rv. 246004; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247182; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Rv. 250372; Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013, Rv. 257350; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223).
2. La fissazione di un termine dilatorio -nella specie dalla difesa rispettato- prima del quale il giudice non può provvedere sulla richiesta di convalida non costituisce, ovviamente, un orpello formale trattandosi di un presidio posto a tutela del diritto di difesa e dell’effettività del suo esercizio, assicurando in concreto i contraddittorio.
Ferma la sufficienza, reiteratamente affermata da questa Corte Suprema, del contraddittorio esclusivamente cartolare a soddisfare il diritto di difesa del soggetto sottoposto alla misura di cui all’art. 6 L. 401/89 (Sez. 3, n. 35840 del 06/11/2020) «in quanto, rientrando nell’insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme diverse di contraddittorio purché il diritto di difesa sia garantito, anche in forma scritta, la facoltà per il sottoposto di presentare memorie prima dell’adozione del provvedimento di convalida costituisce mezzo idoneo a consentirgli di esercitare il diritto di difesa», va ribadito che questa Suprema «Corte ha già affermato che è affetta da nullità, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo
dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, priva di riferimento all deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini» (Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, in procedimento in cui era stata affermata la assenza di memorie difensive, invece ritualmente depositate; Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, COGNOME e altri, Rv. 247174).
Il principio del contraddittorio cartolare deve essere inteso, tuttavia, come già chiarito anche dalle pronunce appena ricordate, non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive.
3. Col l’impugnato provvedimento di convalida il Giudice, pur dando atto del deposito della memoria difensiva, con modulo prestampato in cui, aggiunto con calligrafia autografa, è stato dato atto solo del risultato decisorio in termini d riduzione della durata della prescrizione dell’obbligo di presentazione, ha mancato di rispettare l’onere di motivazione della decisione, che, come da affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 44273 del 27/10/2004, Rv 229112), impone di non limitarsi ad un mero controllo formale, ma di accertare, in concreto e con riferimento all’attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misur stessa idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì (specialmente se, come nel caso che ne occupa non è intervenuta una condanna) la sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare l’attribuibilit soggetto stesso della condotta pericolosa posta a fondamento del provvedimento del AVV_NOTAIO.
In definitiva, come ribadito anche dalla successiva evoluzione giurisprudenziale (cfr. Sez 3, n. 22266 del 03/02/2016, Rv 267146), il controllo di legalità del giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e di urgenza, pericolosità concreta e attuale del soggetto, ascrivibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), e investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida.
E’ stato peraltro precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 44273 del 2004, sopra citata, che, anche in questa materia, il giudice della convalida può legittimamente avvalersi della motivazione per relationem, purchè dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento richiamato, non potendosi risolvere la motivazione in una acritica recezione del provvedimento amministrativo.
Ed è stato ritenuto che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza d convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (cfr. Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020 Cc. (dep. 01/02/2021 ) Rv. 281321 – 01).
2.5. Alla stregua di tale premessa ermeneutica, fondato risulta il secondo motivo di ricorso, il cui esame si presenta come logicamente preliminare, in quanto deve senz’altro ritenersi violato tale obbligo.
La rilevata lesione dei diritti della difesa comporta, dunque, l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento, stante la natura procedurale del vizio rilevato, che travolge l’atto senza alcuna possibilità di riviviscenza e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO, limitatamente all’obbligo di presentazione (Sez. 3, n. 8678 del 4/2/2016, COGNOME, Rv. 266769; Sez. 3, n. 15089 del 27/1/2016, COGNOME, Rv. 266632; Sez. 3, n. 21788 del 16/2/2011, COGNOME, Rv. 250372, richiamata anche da Sez. F, n. 41668 del 27/8/2013, COGNOME, Rv. 257350; Sez. 3, n. 21344 del 15/4/2010, COGNOME, Rv. 247275; Sez. 3, n. 20776 del 15/4/2010, COGNOME, Rv. 247182, cit.; per il caso di ordinanza che ometta di motivare o presenti una motivazione meramente apparente in ordine ai presupposti legittimanti l’adozione della misura, un eventuale annullamento con rinvio, funzionale all’esercizio di un controllo postumo, vanificherebbe l’esigenza di rispettare il termine di 96 ore dalla notifica del provvedimento all’interessato, legislativamente previsto in presenza di una misura limitativa della libertà personale; cfr. Sez. 3, n. 25936 del 15/07/2020 Cc. (dep. 11/09/2020 ) Rv. 280362 – 01). 2.6. Il denunciato e ravvisato vizio di motivazione travolge ed assorbe la censura di violazione di legge denunciata col primo motivo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la dichiarazione di inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE del 5/2/2025, limitatamente all’obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE del 5/2/2025, limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il 6 giugno 2025