Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22030 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a La AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 19/07/2023 dal G.i.p. del Tribunale de La AVV_NOTAIO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19/07/2023, il G.i.p. del Tribunale de La AVV_NOTAIO ha convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO della stessa città che – oltre ad imporre a COGNOME NOME il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono incontri calcistici (come meglio ivi specificato) – aveva prescritto al predetto di presentarsi in Questura nei giorni ed orari corrispondenti agli incontri disputati dallo SPEZIA
CALCIO, con le cadenze precisate – anche in questo caso – nel dispositivo del provvedimento del AVV_NOTAIO.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo la mancanza di motivazione con riferimento ai rilievi svolti nella memoria difensiva depositata entro le 48 ore dalla notifica al COGNOME del provvedimento del AVV_NOTAIO.
Si deduce che, nella predetta memoria, era stato chiesto di valutare l’insussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza (essendo la notifica intervenuta dopo la fine del campionato), di valutare l’insussistenza, in concreto, della pericolosità del COGNOME (che aveva pienamente rispettato il d.a.s.p.o. emesso nei suoi confronti nel 2021), nonché di disapplicare la recidiva e rivedere la congruità della durata dell’obbligo imposto. A tali rilievi, il G.i.p. non aveva da alcuna risposta, limitandosi ad una scarna motivazione sulla vicenda, dando così luogo alla nullità del provvedimento di convalida, alla luce della giurisprudenza anche costituzionale intervenuta in materia.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo infondate le censure difensive alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che consentiva di ritenere il provvedimento di convalida adeguatamente motivato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Secondo un consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, «è nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida de provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato» (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321 – 01).
Tale insegnamento appare senz’altro applicabile nella fattispecie in esame, in cui il provvedimento di convalida emesso dal G.i.p. non contiene alcun riferimento alla memoria tempestivamente depositata dal difensore del COGNOME (alle 17.30 del 17/07/2023, e quindi entro le 48 ore dalla notifica del provvedimento): memoria in cui erano state articolate censure in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza per l’applicazione dell’obbligo di presentarsi agli uffici di P.G., alla sussistenza della pericolosità del COGNOME e alla durata dell’obbligo imposto.
Come condivisibilmente sottolineato in altra coeva pronuncia di questa suprema Corte (Sez. 3, n. 12768 del 27/02/2024, COGNOME), tale principio «trae
origine dall’esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma in senso sostanziale» (in precedenza, cfr. anche Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, COGNOME e altri, Rv. 247174; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, COGNOME, Rv. 262900). La sua applicazione appare tanto più necessaria in una fattispecie, quale quella in esame, in cui – come già in precedenza accennato – la difesa aveva radicalmente contestato, con la memoria non considerata dal G.i.p., la legittimità del provvedimento sotto una pluralità di aspetti (presupposti di necessità ed urgenza, pericolosità del COGNOME, durata dell’obbligo di presentazione).
Quanto fin qui esposto impone l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza, e la declaratoria di inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO limitatamente all’obbligo di presentazione alla P.G.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO del 17/07/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso il 27 febbraio 2023
Il Consiglie COGNOME stensore COGNOME
Il Presidente