Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46762 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46762 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRONI il 22/01/2001
avverso l’ordinanza del 13/03/2024 del TRIBUNALE di PAVIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG dottoressa COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Pavia di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Pavia con il quale è stato disposto l’obbligo di presentazione presso la questura, nelle modalità ivi indicate, per la durata anni, in occasione delle competizioni sportive della squadra del Parma, sia in casa che fuori ca
2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, motivo, il vizio di violazione d in relazione all’art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 o notifica all’interessato, rilevando che il provvedimento del Questore è stato notificato i 11/03/2024 alle ore 18,00, il PM ha chiesto la convalida nei termini di legge, che il G convalidato il provvedimento il 13/03/2024 senza alcuna indicazione dell’orario. Deduce quind che non si ha certezza che il giudice abbia atteso il decorso del termine minimo a difesa di ore dalla notifica del provvedimento, previsto al fine di consentire l’esercizio del di contraddittorio.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce omessa valutazione del deduzioni difensive rappresentate nella memoria tempestivamente depositata il 13/03/2024 alle ore 16,19, prima della scadenza del termine a difesa.
2.3.Con il terzo motivo di ricorso, lamenta difetto di motivazione in merito alla indica delle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione della misura, che preve l’obbligo di presentazione per ben quattro volte anche in occasione delle partite di calcio gi in trasferta.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, lamenta violazione dell’art. 6, comma 5 della 1.401/1 in ordine alla durata di anni 8 della misura, pur trattandosi di non recidivo.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha l’annullame senza rinvio.
4.Con memoria il difensore del ricorrente ha particolarmente illustrato l’ultimo motiv ricorso, evidenziando che il ricorrente non è recidivo e che l’art. 6 comma 5 stabilisce che il daspo debba essere della durata di un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni. Allega sentenza del Tar Lombardia di Milano che ha accolto il ricorso in ordine alla dedotta violazi del termine massimo di durata della misura restrittiva inflitta e disposto la sospension provvedimento del Questore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 d 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritt di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Per ragione, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazion
all’Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispen per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive a della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cu può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che il mancato rispetto di per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine inc funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congr modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la con provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla all’interessato poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga). Se intervenuta prima del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di polizia a l’emissione della convalida integra una nullità di ordine generale di cui all’art. 17 proc. pen., da cui consegue l’annullamento, senza rinvio, dell’ordinanza del conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente conv limitatamente alla misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione, ferma l’intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso a manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266632).
1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al 11/03/2024 alle ore 18,00, e la convalida da parte del G.i.p. risulta essere emess in cancelleria in data 13/03/2024, ad orario imprecisato; inoltre il giudice dà . esplicitamente atto che nessuna memoria difensiva risultava depositata, sebbene il ricorrente abbi le proprie deduzioni in data 13/03/2024 alle ore 16,19, dunque tempestivamente p decorso delle 48 ore, termine previsto per approntare le proprie difese.
Da qui la nullità dell’atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseguent dell’ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all’obbligo di presentazione.
2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, det l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
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Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del Questore di Pavia dell’11/03/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Pavia.
Così deciso all’udienza del 09/07/2024 il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente