Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1642 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1642 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Gip presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE emessa in data 01/12/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto di voler annullare con rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla prescrizione della doppia firma dopo venti minuti dall’inizio e venti minuti prima della fine delle manifestazioni sportive agonistiche disputate in trasferta dalla RAGIONE_SOCIALE.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 1 dicembre 2022, il Gip presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, convalidava il provvedimento emesso in data 25 novembre 2022, notificato in data 28 novembre 2022, con il quale il AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE disponeva, nei confronti di COGNOME NOME, il divieto, della durata di cinque anni, di accesso a tutti i luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive meglio specificate nel provvedimento stesso, oltre che al divieto di accesso a tutti gli altri luoghi
ritenuti interessati alle medesime manifestazioni e parimenti specificati nel provvedimento ed inoltre la prescrizione di presentarsi, per la durata di anni cinque, presso l’ufficio di polizia giudiziaria espressamente indicato venti minuti dopo l’inizio e venti minuti prima della fine di ogni incontro agonistico che disputerà in qualunque luogo del territorio nazionale la squadra di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
2.Avverso tale ultimo provvedimento, COGNOME NOME, tramite difensore, propone ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi.
Nel primo motivo di ricorso, censura la carenza di motivazione in ordine all’attribuibilità delle condotte al prevenuto e alla sussistenza dei presupposti sostanziali per l’adozione della misura. Ad avviso della difesa, il Gip si è limitato a un richiamo generico al concetto di concorso morale, senza individuare elementi concreti idonei a fondare il giudizio di pericolosità e la riconducibilità delle condotte alla fattispecie di cui all’art. 6, comma 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401. Tale omissione si pone in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la motivazione deve essere sostanziale e non meramente formale, dovendo il giudice esplicitare il percorso logico e giuridico che giustifica la misura.
4.Nel secondo motivo, deduce che l’ordinanza abbia omesso GLYPH qualsiasi valutazione in ordine alla pericolosità del ricorrente, sia sotto il profilo oggettiv correlato ai fatti contestati, sia sotto quello soggettivo, con riferimento a precedenti penali e amministrativi, e la frizione con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il giudizio di pericolosità deve essere pieno e sostanziale, non potendo ridursi a una presa d’atto di precedenti provvedimenti.
5.Nel terzo motivo, lamenta che GLYPH l’ordinanza non abbia speso alcuna considerazione circa le ragioni di necessità e urgenza che giustificano l’adozione della misura, in violazione dell’art. 13 Cost. e in dispregio dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 512 del 2002, essendo insegnamento consolidato che il controllo demandato al giudice della convalida debba estendersi alla verifica di tali presupposti, attesa l’incidenza della misura sulla libertà personale.
6.Nel quarto motivo, denuncia l’omessa valutazione della memoria difensiva, ritualmente depositata nei termini. Si deduce che il provvedimento impugnato si limita a dare conto dell’esistenza di una memoria difensiva senza tuttavia
GLYPH
analizzare le puntuali doglianze ivi contenute, con conseguente violazione del diritto di difesa e vizio di motivazione.
7.Nel quinto motivo di ricorso, evidenzia l’assenza di motivazione in ordine alla prescrizione della doppia presentazione in Questura, anche in occasione delle partite disputate fuori sede. Tale obbligo, ad avviso della difesa, risulta imposto senza alcuna giustificazione e si rivela irragionevole e sproporzionato rispetto alla finalità della misura.
8.Nell’ultimo motivo, lamenta l’omessa giustificazione da parte del giudice di merito sulla congruità della durata della misura, fissata in cinque anni, e la conseguente violazione del principio di gradualità, in violazione degli artt. 3 e 10 legge 241 del 1990, essendo pacifico che il giudice della convalida debba valutare la proporzionalità della durata, potendo ridurla ove ritenuta eccessiva.
Nella memoria difensiva del 14/11/2025, si ribadisce che il Gip non ha realmente valutato le deduzioni trasmesse via pec, essendosi limitato a un mero richiamo formale, omissione vieppiù rilevante poiché relativa ad argomentazioni affatto marginali, posto che nella memoria si era evidenziato che nessuna condotta attiva era stata attribuita al sig. COGNOME, che la notizia di reato non aveva coinvolto direttamente e che il precedente DASPO non aveva avuto alcuno sviluppo penale.
Si reiterano, inoltre, le censure relative alla mancanza di motivazione dell’obbligo di firma quinquennale e alla doppia presentazione imposta per le partite disputate in trasferta e alla durata del DASPO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.
In tema di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO relativo all’obbligo, imposto all’interessato, di presentarsi presso un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, occorre rammentare, in adesione al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, che la verifica demandata al giudice circa i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa si compie sulla preesistente valutazione del AVV_NOTAIO, cui è rimessa, nell’esercizio dell’attività di prevenzione devolutagli dalla legge, l’emanazione del provvedimento oggetto della convalida. Tale atto amministrativo assume natura necessariamente “servente” rispetto all’intervento dell’autorità giudiziaria, chiamata a svolgere su di esso il controllo di legalit prescritto ex lege, al pari di ogni altro provvedimento provvisorio restrittivo della
libertà che l’autorità di polizia può adottare ai sensi dell’art. 13, terzo comma, Cost.
In forza dell’intersecazione strutturale tra la comunicazione della notizia di reato, il provvedimento amministrativo e la convalida giurisdizionale, è ritenuta legittima la motivazione “per relationem” resa da quest’ultima, allorquando essa, saldandosi con quella contenuta nell’atto convalidato, consenta di ricostruire adeguatamente il percorso logico-giuridico seguito dall’autorità amministrativa nel disporre la misura, peraltro già nota all’interessato (Sez. 3, n. 37656 del 07/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 277673 – 01; Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, NOME, Rv. 259657).
Passando al caso concreto, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto il ricorrente parte attiva negli episodi attenzionati in occasione dell’incontro di RAGIONE_SOCIALE tra il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE posti in essere dalla tifoseria della squadra di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, avendo riscontrato un suo “contributo fattivo o almeno una condivisione di intenti da parte dei singoli componenti del gruppo come identificati anche fotograficamente dalla polizia giudiziaria”.
Si tratta di una locuzione volutamente sintetica che tuttavia si salda con il contenuto del provvedimento del AVV_NOTAIO, e l’informativa della RAGIONE_SOCIALE del 10/08/2022, richiamati espressamente nell’ordinanza impugnata, dalle quali risultano analiticamente descritti i fatti ascritti al COGNOME.
In particolare, risulta che il 22 maggio 2022, in RAGIONE_SOCIALE, un gruppo composto da circa settanta sostenitori della squadra del RAGIONE_SOCIALE, molti dei quali travisati, si radunava in largo anticipo rispetto all’inizio dell’incontro calcist RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE e, eludendo il percorso vigilato predisposto dalle forze dell’ordine per il trasferimento dei tifosi ospiti allo stadio, si dirigev piedi attraverso aree centrali della città con l’evidente intento di provocare un contatto con la tifoseria locale, ponendo in essere comportamenti aggressivi e provocatori consistiti nell’intonazione di cori istigatori e nel brandire cinture, ostacolando altresì l’attività identificativa degli operatori di polizia intervenuti INDIRIZZO, luogo in cui si registravano i momenti di maggiore tensione. Nel medesimo provvedimento si evidenziava che solo grazie all’intervento del personale della RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, scongiurato l’effettivo scontro tra le contrapposte tifoserie, si era potuto ricondurre il gruppo verso il punto di imbarco protetto, prevenendo ulteriori occasioni di contatto nel centro storico.
Nel provvedimento del AVV_NOTAIO si dava altresì che la partecipazione di COGNOME NOME al gruppo, in momenti in cui i comportamenti descritti erano ben evidenti a tutti i supporters, risultava documentalmente comprovata dai fotogrammi acquisiti, nonché dalle attività investigative svolte in collaborazione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che lo identificavano tra i soggetti segnalati
all’Autorità giudiziaria e già gravati da precedenti specifici in materia di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Si chiariva, inoltre, che, per le modalità organizzate, per il travisamento e per la consapevole ostensione di atteggiamenti provocatori idonei a generare uno scontro, la condotta del COGNOME, aveva integrato un contributo quantomeno morale alla determinazione del gruppo ultras nel ricercare il contatto con la tifoseria avversaria, con concreto pericolo per la sicurezza pubblica, il cui verificarsi era stato impedito esclusivamente dall’azione preventiva delle forze dell’ordine.
Tanto premesso, in questo contesto, il Gip, facendo corretta applicazione della legge, ha ritenuto sussistente il livello di gravità indiziaria e il fumus di attribuibilità al ricorrente delle condotte contestate, a titolo di concorso morale, nonché la riconducibilità delle stesse alle ipotesi di cui all’art. 6 I. 13 dicembr 1989, n. 401.
2.11 secondo motivo di ricorso, relativo alla pericolosità del soggetto, è manifestamente infondato. L’ordinanza ha riconosciuto la sussistenza di una concreta ed attuale pericolosità alla luce della ricostruzione fattuale emergente dal provvedimento del AVV_NOTAIO dalla quale emerge la recidivanza del COGNOME. Il Gip ha, dunque, compiutamente esercitato la verifica demandatagli sugli elementi essenziali del fatto e sul collegamento con i precedenti provvedimenti coercitivi adottati nei confronti del ricorrente in occasione, anch’essi, di manifestazioni sportive, evidenziandone la particolare pericolosità per la sicurezza e l’ordine pubblico. La motivazione non presenta, pertanto, vizi logici o giuridici.
3.Con riferimento ai presupposti della necessità e dell’urgenza, la giurisprudenza ha chiarito che essi devono riguardare l’attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive, con la conseguenza che l’omessa motivazione sul punto determina l’invalidità del provvedimento del AVV_NOTAIO e ne impedisce la convalida soltanto quando esso abbia avuto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, cioè quando tra la notifica all’interessato e l’adozione dell’ordinanza di convalida si collochi una manifestazione RAGIONE_SOCIALE per la quale l’obbligo di presentazione sia risultato operativo, secondo quanto stabilito dall’art. 6, terzo comma, prima parte, I. n. 401/1989 (Sez. 3, n. 32739 del 06 ottobre 2020, COGNOME, Rv. 179826 – 01; Sez. 3, n. 23305 del 28 gennaio 2016, COGNOME, Rv. 267294 – 01; Sez. 3, n. 33861 del 09 maggio 2007, COGNOME, Rv. 237121 – 01).
Si è altresì affermato che incombe sul destinatario, che intenda contestare i presupposti della necessità e dell’urgenza, l’onere di provare l’interesse al ricorso, dimostrando che il provvedimento abbia avuto esecuzione prima
dell’intervento del magistrato (Sez. 3, n. 28219 del 28 gennaio 2016, COGNOME, Rv. 267256 – 01; Sez. 3, n. 22256 del 6 maggio 2008, COGNOME Prà, Rv. 240244 01; da ultimo, Sez. 3, n. 51637 dell’8 novembre 2023, Anello, non mass.).
Si è anche evidenziato che la motivazione in ordine alla “necessità” del provvedimento con cui il AVV_NOTAIO impone l’obbligo di presentazione presso un ufficio o comando di polizia al soggetto destinatario del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive non richiede formule espressive inderogabili, potendo tale requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto (Sez. 7, n. 39049 del 26 ottobre 2006, Licciardello, Rv. 234961 – 01), risultando in tali casi evidente l’esigenza dì assicurare, mediante l’obbligo di presentazione, l’osservanza del divieto (Sez. 3, n. 33861 del 09 maggio 2007, COGNOME, Rv. 237120 – 01; Sez. 4, n. 8083 del 15 gennaio 2008, COGNOME, Rv. 238935 – 01).
Nella specie, le deduzioni del ricorrente, secondo cui la prescrizione dell’obbligo di firma sarebbe priva di giustificazione non risultano pertinenti, posto che rileva invece, ai fini dell’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 6 I. n. 401 del 1989, il dato dell’essere stato il ricorrente colto da agenti insieme al gruppo di tifosi del RAGIONE_SOCIALE che cercavano lo scontro con la tifoseria avversaria.
Si osserva, infine, che nel caso di specie non risulta, né l’interessato ha allegato, che la misura abbia avuto concreta esecuzione prima dell’intervento del magistrato.
Il quarto motivo di ricorso, relativo alla dedotta omissione di valutazione della memoria difensiva è manifestamente infondato. Il Giudice per le indagini preliminari, infatti, nell’ordinanza di convalida, ha espressamente dato atto dell’avvenuto deposito della memoria, il cui contenuto risulta implicitamente disatteso attraverso un percorso argomentativo incompatibile con le censure ivi formulate.
Nella memoria difensiva si affermava che, con i tifosi del RAGIONE_SOCIALE non si era superato il limite della presa in giro a distanza di Canal Grande; che non vi era stato nessuno scontro nessun contatto e nessun ferito nessun fermo né prima né durante né dopo la partita; che nella comunicazione di reato non vi era alcun riferimento alla sua condotta attiva che era vero che aveva subito un Daspo ma era altrettanto vero che il procedimento penale era stato archiviato stante l’impossibilità di assegnare comportamenti attivi allo stesso e che non vi era la necessità di convalida dell’obbligo di firma e nemmeno della durata di anni 5. Il Gip nell’ordinanza di convalida, valorizzando gli elementi istruttori attestanti la partecipazione morale del destinatario ai disordini, ha sostanzialmente superato
tali deduzioni, ritenendole non idonee a infirmare il giudizio di concreta pericolosità sotteso alla misura.
Tale modalità motivazionale risulta immune da censure, posto che il giudice ha fornito una risposta sostanziale alle questioni sollevate sia facendo rinvio alla RAGIONE_SOCIALE, sia sottolineando l’apporto morale dato dal COGNOME alla condotta posta in essere dai tifosi del RAGIONE_SOCIALE.
In proposito si ricorda che è orientamento consolidato che «l’obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall’interessato in vista della convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (art. 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401), si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l’esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l’implicita esclusione della loro fondatezza» (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321; Sez. 3, n. 14832 del 13/12/2017, dep. 2018, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262900 – 01; Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011, COGNOME, Rv. 251330).
5.è, invece, fondata la doglianza formulata con il quinto motivo di ricorso, concernente l’omessa esplicitazione delle ragioni che giustificano un duplice obbligo di presentazione anche in occasione di manifestazioni sportive in trasferta fuori dalla regione Sardegna.
Va sul punto ricordato che “l’obbligo di duplice presentazione all’Autorità di pubblica sicurezza non è legittimamente imposto laddove, in ragione della distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile, per l’interessato, raggiungere il luogo dell’incontro in tempi ravvicinati (Sez. 3, n. 13543 del 07/12/2022, COGNOME, Rv. 284459; Sez. 3, n. 52437 del 11/07/2017, Rv. 271826 Sez. 3, n. 17875 del 08/04/2009 Rv. 243653). Nella specie, nell’apparato argomentativo a sostegno del decisum manca qualsiasi argomentazione relativa al suddetto specifico profilo, soprattutto considerato l’ambito in cui la squadra disputa il campionato, che comporta trasferte non raggiungibili nell’arco di poche ore.
6.Inammissibile per genericità è, invece, l’ultimo motivo di ricorso in cui si deduce l’omessa motivazione in punto di graduazione della sanzione e della congruità della stessa, perché non si confronta con l’ordinanza impugnata che ha logicamente desunto la perdurante pericolosità del prevenuto dalla commissione del fatto in pendenza di un precedente daspo. Tale circostanza è compiutamente riportata nel provvedimento del AVV_NOTAIO e nella CNR richiamati dal AVV_NOTAIO nella sua ordinanza.
Peraltro, si evidenzia che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, al quale si ritiene di dare continuità, il dispos dell’art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel prevedere che il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi dove esse si svolgono, emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura, sia sempre accompagnato dall’ulteriore prescrizione dell’obbligo di presentazione personale, in occasione delle competizioni, ad un ufficio o comando di polizia e che la durata del divieto o della prescrizione non sia inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni, deve essere inteso nel senso che il giudice della convalida, se la condotta è stata posta in essere nel triennio successivo al precedente divieto, non è tenuto a dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento, mentre, se la condotta è stata tenuta decorsi tre anni dalla cessazione del precedente divieto, deve dar conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento nel solo caso in cui quest’ultimo non abbia mai chiesto la cessazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla applicazione del precedente divieto o se questa, pur richiesta, non sia stata concessa (Sez. 3, n. 42473 del 14/10/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 – 02). La giurisprudenza ha per giunta precisato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dall’art. 2, comma primo, lett. b) d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modifiche in legge 17 ottobre 2014, n. 146), nella parte in cui ha reso obbligatoria l’adozione della prescrizione dell’obbligo di presentazione a un comando di polizia per la durata minima di cinque anni nei confronti di chi sia stato destinatario in passato di precedente DASPO, non potendo ritenersi irragionevole la previsione di una necessaria applicazione dell’obbligo di presentazione in occasione del nuovo divieto, qualora quest’ultimo consegua ad ulteriori fatti commessi in un arco temporale relativamente breve, quale il triennio successivo alla cessazione del precedente DASPO (Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Sangrelli, Rv. 269305 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
7.L’ordinanza impugnata deve, dunque essere annullata limitatamente all’obbligo della doppia presentazione presso l’autorità di pubblica sicurezza per gli incontri disputati in trasferta, e dichiarata la cessazione dell’efficacia d provvedimento del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE del 25 novembre 2022, con rinvio al GIP del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per nuovo esame. Con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla GLYPH l’ordinanza GLYPH impugnata GLYPH limitatamente all’obbligo della GLYPH doppia presentazione presso l’autorità di pubblica sicurezza per gli incontri disputati in trasferta e rinvia al GIP del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per nuovo esame. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, in data 20/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente