Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32049 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32049 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a GIULIANOVA il 16/03/1989
avverso l’ordinanza del 31/01/2025 del GIP TRIBUNALE di LIVORNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG dottor NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata con l quale il Gip del Tribunale di Livorno ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore d Livorno del 25/01/2025, con il quale si prescriveva l’obbligo di presentazione presso la Questu prima e dopo ogni incontro agonistico in cui disputa la squadra di pallacanestro del Liofilch Roseto, per anni sei.
1.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione, in quanto il giudice non ha specificatamente indicato le ragioni di necessit urgenza dell’applicazione della misura dell’obbligo di doppia comparizione presso gli uffic polizia competente, né sono in alcun modo desumibili dal provvedimento impugnato le ragioni giustificatrici di un così esteso lasso di tempo in cui opera la prescrizione.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione dell’art. 6, comma L. n. 401/1989 e difetto di motivazione in ordine alle ragioni della previsione della doppia mi dell’obbligo di presentazione presso la stazione dei Carabinieri 15 minuti e un’ora dopo l’iniz tutte le partite della squadra di pallacanestro RAGIONE_SOCIALE Roseto, misura ingiustificatame vessatoria.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiara l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
I presupposti della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo d presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazion sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adotta il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l’attribuib medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (Sez. U, n.44273 de 27/10/2004, Rv.229110; Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Rv. 285286 – 01).
Nel caso in disamina, COGNOME il giudice di merito, conformemente al suddetto principio giurisprudenziale, ha effettuato il controllo di legalità su tutti i suddetti presupposti le l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli imposti circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebit e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma). Il giudice ha congruamente motiva ordine alla pericolosità concreta ed attuale del soggetto e all’attribuibilità al medesimo condotte addebitate, richiamando le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza installat all’interno dell’impianto sportivo, da cui emerge che prima dell’inizio dell’incontro, le t
avversarie, dopo essersi fronteggiate a distanza ci insulti e provocazioni, riuscivano ad elud le disposizioni di sicurezza volte ad evitare scontri, e venivano a contatto tra loro. In part il prevenuto veniva individuato come colui che, indossato i giubbotto con cappuccio e superato il divisorio in metallo che delimita il settore, si dirigeva unitamente ad altri tifosi cuscinetto impugnando con la mano destra una bandiera unita di asta e arrivato a ridosso dei tifosi avversari, sferrava un colpo con l’asta della bandiera contro di questi e che scagliav seggiolino, dopo averlo divelto, contro una pluralità di soggetti appartenenti alla tif avversaria, mettendo in pericolo l’ordine pubblico.
Pertanto, le immagini rilevano o da parte del prevenuto, l’utilizzo di oggetti contundenti atti a offendere, il superamento della delimitazione dei settori con invasione del settori dove vi er i tifosi avversari con mezzi atti ad offendere, fatti per i quale è stato instaurato un proced penale per reati di rissa, danneggiamento, porto abusivo di armi, ritenendo sussistent presupposti per l’applicazione del divieto e degli obblighi indicati nel provvedimento questor del quale ha disposto l’efficacia immediata.
Il giudice a quo ha anche evidenziato che il ricorrente è COGNOME destinatario di analogo provvedimento e che sussiste il pericolo che il prevenuto, senza la revisione di ulter limitazioni, possa violare il divieto di accesso agli impianti sportivi e porre nuovamente in e episodi violenti, dando così ampiamente conto, in motivazione, del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento.
Quanto alla durata della limitazione, GLYPH stabilita in misura congrua, GLYPH il provvedimento impugnato risulta del tutto immune da violazioni di legge e vizi della motivazione, tenuto co dei parametri temporali stabiliti dall’art. 6, comma quinto, della Legge 13 dicembre 1989, n. (come modificato dal D.L. n. 119 del 2014, conv. in L. n. 146 del 2014), che prevede la durat minima di anni cinque, essendo il ricorrete recidivo, e di quanto dettagliatamente esposto cir la gravità dei fatti ascritti al ricorrente e alla sua recidiva, sia pur non con espresso rif alla durata della limitazione.
2. E’ infondata anche la seconda doglianza, concernente la previsione di una doppia firma, sia un quarto d’ora dopo l’inizio della partita che un’ora dopo l’inizio della partita, si quanto affermato dal giudice a quo in ordine alla pericolosità concreta ed attuale, consider che ratio della misura dell’obbligo di presentazione non è solo prevenire contatti tra co tifoserie avverse nel corso dell’incontro, ma anche quella di impedire che anche al termine del competizione si possano realizzare tafferugli o disordini.
Va sul punto anche osservato che “l’obbligo di duplice presentazione all’Autorità di pubbli sicurezza non è legittimamente imposto laddove, in ragione della distanza del luogo d competizione da quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile, per l’interessat raggiungere il luogo dell’incontro in tempi ravvicinati (Sez.3, n. 13543 del 07/12/2022, COGNOME, Rv. 284459 e altre) e che, allo stato degli atti, le partite della squadra RAGIONE_SOCIALE svolgono in un contesto territoriale non eccessivamente distante dal luogo di residenza de prevenuto.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all’udienza del 17/06/2025
il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente