Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5682 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5682 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/05/2023 del TRIBUNALE di AGRIGENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG e sz)-xsz. GLYPH .
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del 27/05/2023, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Agrigento ha convalidato il Provvedimento del Questore di Agrigento 42/2023, emesso in data 18/05/2023, notificato al ricorrente in data 24/05/23 alle ore 18, contenente il divieto di accesso agli impianti ove si svolgono competizioni calcistiche e l’ob di presentazione innanzi agli uffici di P.S. di Canigattì durante lo svolgimento delle competi calcistiche, per due anni, al decimo e al quarantesimo minuto di ogni tempo, per le parti giocate in casa, e al quarantesimo minuto del solo primo tempo, per le partite giocate trasferta.
2.1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e dife motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicazione della misura dell’obbl di presentazione e in ordine al giudizio di pericolosità del prevenuto, posto che né il Ques nè il Giudice hanno formulato una attenta valutazione della personalità del ricorrente e de condotta a lui contestata, ma si sono limitati a richiamare la CNR trasmessa dal Commissariato di RAGIONE_SOCIALE alla Procura della Repubblica. In particolare, non si è accertato se l’individuo dei disordini, con il volto coperto da uno scaldacollo di colore nero, fosse effettivamente l’od prevenuto, in quanto i fotogrammi tratti dalle immagini di videosorveglianza ( fotogrammi nn. 5) non consentono di individuare le fattezze del ricorrente con certezza e di riconoscerlo qu autore dei fatti contestati, anche considerando che erano stati gli appartenenti della tifo opposta, e non quella a cui apparteneva il ricorrente, a lanciare sassi. Il giudice non ha nepp considerato lo stato di incensuratezza del COGNOME, la mancanza di precedenti specifici e, qui non ha valutato la sua pericolosità sociale. Tali doglianze sono state rappresentate con memoria difensiva depositata presso la cancelleria del giudice in data 26/05/2023 alle 11, 40 e disat dal giudice di merito.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta difetto di motivazione in o alle ragioni di necessità e urgenza che hanno giustificato l’adozione di un obbligo di presentazi particolarmente vessatorio che prescrive, per le sole partite giocate in casa, l’obbli presentarsi per ben quattro volte presso gli uffici. Evidenzia l’abnormità della misura prevede un plurimo obbligo di comparizione per le partite casalinghe, per ciascuno dei tempi de gioco, in considerazione della distanza sussistente tra la città di RAGIONE_SOCIALE e lo stadio dove la squadra di casa, posto che fin dal 2018 la squadra del Canigattì non gioca sul proprio territo Infatti, la squadra RAGIONE_SOCIALE è costretta a spostarsi, per disputare le cosiddette “p casalinghe”, presso il campo sportivo del Comune di Ravanusa, distante oltre 15 km, circostanza fattuale che non offre alcuna giustificazione all’asprezza della misura e che avrebbe richiesto quid pluris di pericolosità sociale, in proporzione alla gravosità dell’impegno. Anche in ordi alla durata, il giudice a quo, sebbene abbia ridotto ad anni due la durata dell’obbligo di
presentazione, che il Questore aveva prescritto originariamente per tre anni, ha comunque convalidato una limitazione superiore al minimo previsto dalla norma, pari ad un anno, senza tuttavia esplicitare le ragioni di necessità e di urgenza e di pericolosità concreta del sogg
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il ri del ricorso.
Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con le quali insiste per l’accoglimen ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre in primo luogo evidenziare che i presupposti della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concret ed attuale del soggetto; c) l’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congrui durata della misura. In proposito, Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 229110, ha affermato che, in sede di convalida del provvedimento del questore, il controllo di legalità giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto dell’autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispo una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale d soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle i previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, essere congruamente ridotta dal giudice della convalida.
Alla luce di quanto poc’anzi evidenziato, occorre sottolineare che le doglianze no rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito giudicante e delle ragioni del decisum.
2.1.Nel caso in disamina, il giudice di merito, ha effettuato il suddetto controllo di l avente ad oggetto la sussistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da dell’autorità amministrativa, vagliando le ragioni di necessità e urgenza, esplicitando il gi di pericolosità concreta ed attuale del soggetto, affermando con certezza la attribuibili
medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla no violata.
Infatti, per quanto attiene al profilo relativo alla attribuibilità al COGNOME dell contestate, dalle cadenze motivazionali della ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il giudice di merito preso in esame le deduzioni difensive contenute nella memoria difensiva, ed essendo pervenuto alle conclusioni su tale punto, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzament fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò in in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate laddove ha affermato che dall’esame degli atti e dal raffronto dei fotogrammi acquisiti, risulta che il prevenuto partecipato attivamente ai disordini e agli scontri tra le tifoserie contrapposte verific quella occasione calcistica, tentando più volte di aggredire i tifosi appartenenti alla ti avversaria e venendo sistematicamente contenuto dallo schieramento delle forze dell’ordine. Sebbene le immagini richiamate dal ricorrente lo ritraggano con il volto coperto parzialment con uno scaldacollo nero tirato sul volto, in modo da occultarne i tratti somatici, tuttavia i è stato riconosciuto, sia prima che dopo gli scontri, in quanto era stato più volte visto e a fotografato quando aveva lo scaldacollo tirato giù. Pertanto, la doglianza è manifestament infondata.
Anche in ordine al giudizio di pericolosità concreta ed attuale del soggetto, il giudice a quo ha ampiamente esplicitato gli elementi di valutazione, affermando che i fatti costituisc espressione di una personalità particolarmente “sprezzante e aggressiva”, che si abbandona a manifestazioni di violenza di gruppo gratuita su persone e su cose durante le competizion sportive, concepite come mere occasioni di guerriglia urbana. Ha quindi ritenuto sussistenti presupposti per l’applicazione del divieto e degli obblighi indicati nel provvedimento questo sebbene particolarmente gravosi, del quale ha disposto l’efficacia immediata. In merito a t doglianze, il giudice ha ritenuto, considerate le descritte modalità dei fatti, che sussiste un concreto di reiterazione di condotte simili e, conseguentemente, la necessità e l’urgenza controllare che il prevenuto effettivamente si attenga al divieto.
Il giudice ha preso in considerazione i rilievi difensivi contenuti nella memoria ritualm depositata dal prevenuto in ordine alla gravosità e sproporzione della misura e all’assenza precedenti specifici, vagliando anche la – a suo giudizio – modesta distanza tra il Comune RAGIONE_SOCIALE e il Comune di Ravanusa, luogo dove si svolgono le competizioni sportive casalinghe, confermando il giudizio di necessità di prevenire analoghi disordini, ed affermando la valen “neutra” dell’assenza di precedenti specifici. Tuttavia, ha ridimensionato la durata della mis dell’obbligo di presentazione, rispetto quella indicata dal Questore pari a tre anni, rite l’insussistenza di elementi fattuali che consentano di quantificare la misura nella durata me e affermando, in modo congruo e logico, di doversi discostare, seppur di poco, dal minimo di un anno, in ragione delle descritte modalità della condotta.
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Il ricorso, dunque, è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso all’udienza del 10 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente