Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46200 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46200 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 27/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore general AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27/05/2023, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento convalidava il provvedimento imposto a NOME dal questore di Agrigento in data 18/05/2023, con il quale, nell’inibire per anni 3 la partecipazione del ricorrente a tutt competizioni sportive (c.d. “DASPO”), prescriveva altresì allo stesso di comparire personalmente presso la stazione carabinieri di RAGIONE_SOCIALE al decimo e al quarantesimo minuto di ogni tempo delle partite disputate in casa dall’RAGIONE_SOCIALE e al quarantesimo minuto del solo primo tempo delle partite disputate in trasferta dalla stessa squadra. Nell’occasione il Giudice riduceva da t a due anni il periodo di sottoposizione alle prescrizioni.
Avverso tale ordinanza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, il NOME.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura il profilo dell’effettivo coinvolgimento NOME nelle contestate condotte di violenza sportiva, ritenendo che dalle immagini estrapolate
non sia possibile evincere l’identità del soggetto ritratto; evidenzia inoltre come il GIP non abb proceduto ad un corretto esame della personalità del proposto, come imporrebbe la disciplina delle misure di prevenzione; da ultimo sottolinea come non sia ravvisabile nella condotta individuale del NOME, alcun comportamento violento;
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine alle modalità di presentazione, ritenute troppo gravose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che seguono.
Il primo motivo è inammissibile in quanto, oltre ad essere totalmente fattuale, viola i principio di autosufficienza del ricorso.
Come sottolineato dal Procuratore generale, il provvedimento impugnato, richiamando gli atti di P.G., indica il ricorrente come soggetto più volte ripreso nell’atto di tentare, travisa uno scaldacollo, lo scontro fisico con la tifoseria avversaria, impedito soltanto dall’azione respingimento delle forze dell’ordine, identificato “senza ombra di dubbio” attraverso fotogrammi che lo riprendevano nei momenti in cui abbassava l’indumento.
Il ricorrente censura dette asserzioni, senza minimamente adempiere l’onere di autosufficienza del ricorso, asserendo che le immagini estrapolate e allegate all’Annotazione di P.G. non consentirebbero la certa individuazione del NOME. Il ricorso (cui non è neppure allegato il provvedimento del AVV_NOTAIO) contrappone alla valutazione non manifestamente illogica del AVV_NOTAIO, incentrata sulla reiterazione dei tentativi di attacco e sul travisamento, l’asserita ma non documentata in alcun modo negazione dell’effettivo coinvolgimento del ricorrente in condotte di violenza attiva, limitandosi ad asserire che l’indagato avrebbe solamente reagito alle provocazioni della tifoseria avversaria.
Infondata è poi la censura secondo cui il provvedimento impugnato non avrebbe proceduto ad una valutazione della pericolosità del proposto. Ed infatti, secondo l’indirizzo della Corte (Se 3, n. 32739 del 06/10/2020, Rv. 279826 – 01), «la motivazione in ordine alla necessità del provvedimento con cui il questore, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, impone al destinatario del divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dett manifestazioni l’obbligo di presentazione a un ufficio di polizia non richiede necessariamente formule esplicite, potendo desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità de soggetto, essendo palese, in tal caso, l’esigenza di garantire l’osservanza del divieto mediante l’imposizione dell’obbligo».
Come avvenuto nel caso di specie.
Fondato è, invece, il secondo motivo.
Ed infatti, il provvedimento impugnato, se ha effettuato una approfondita e ponderata analisi del presidio prevenzionale da applicare in concreto in relazione alla pericolosità del soggetto culminato nella sensibile riduzione della durata della misura operata nel contesto della convalida, altrettanto non ha fatto in riferimento alle – gravose – modalità di presentazione, limitando (pag. 3) a soffermarsi sulla «non eccessiva distanza – 15 km – asseritamente sussistente tra le città di RAGIONE_SOCIALE e lo stadio dove gioca la squadra di casa» (sito nel comune di Ravanusa), per il resto rendendo una motivazione alquanto apodittica, laddove afferma che il presidio approntato sia necessario e proporzionato alla pericolosità del soggetto e che le modalità di firma imposte fossero necessarie ad evitare il reiterarsi di condotte analoghe a quelle censurate.
La motivazione, sul punto, è apparente, non contenendo, al di là di generiche enunciazioni, elementi specializzanti che diano conto della necessità di un così gravoso onere di presentazione.
Il provvedimento impugnato va pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Agrigento, limitatamente alla frequenza dell’obbligo di presentazione per le gare calcistiche casalinghe, per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla frequenza dell’obbligo di presentazione correlato alle partite disputate in casa con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale Agrigento.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 17/10/2023.