Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 839 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 839 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 23/01/1987
avverso il decreto del 20/05/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG dottoressa COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Palermo, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Palermo del 17/05/2024, notificato al ricorrente in data 18/05/2024 alle ore 12,30, con il quale è disposto l’obbligo di presentazione presso la Questura nelle modalità ivi indicate, per la d di quattro anni, in occasione delle competizioni sportive della squadra del Palermo in casa una sola volta fuori casa.
2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in relazi all’art. 6, 1. n. 401 del 1989 e difetto di motivazione in ordine alla congruità della dura misura, prossima al massimo edittale di 5 anni, in quanto ingiustificatamente severa sproporzionata rispetto ai fatti, considerato che non vi è neppure una specifica descrizione comportamento contestato.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge sotto il pr della eccessiva compressione del lasso di tempo minimo a difesa concesso per acquisire l documentazione depositata presso gli uffici giudiziari e per esercitare il diritto al contraddi considerando che la notifica del provvedimento questorile è avvenuta in data 18/05/2024 all ore 12,30, che il PM ha formulato la richiesta di convalida il 20/05/2024 alle ore 11,55 e c Gip ha disposto la convalida il medesimo 20/05/2024 alle ore 15,00. Evidenzia la ristrettez del lasso di tempo di cui dispone il difensore per prendere visione del fascicolo e avere cognizione delle contestazioni, considerato, peraltro, che la notifica del provvedimento questo è avvenuta il sabato, che il Gip ha disposto la convalida il lunedì, che gli uffici della qu gli uffici giudiziari non sono aperti al pubblico nel fine settimana, sicchè non era material possibile al difensore avere accesso al fascicolo custodito presso la questura e pres cancelleria del gíp e predisporre una memoria difensiva nell’arco di poche ore. Ne consegue un compressione sostanziale del diritto alla difesa, pur essendo stato formalmente rispetta termine a difesa di 48 ore. Ricorda che la giurisprudenza di questa Sezione della Corte legittimità ha stabilito che vi è garanzia del contraddittorio qualora siano decorse 24 o deposito presso la cancelleria del giudice (Sez.3, n.5502 del 06/11/2008; Sez.3 n.6 de106/11/2008; Sez.3, n.12806 del 07/11/2015, Rv 266480).
2.3.Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e difetto di motivazion ordine alla attribuibilità della condotta al ricorrente, al quale si contesta solo dì essere u frequentatore dello stadio e un membro attivo della tifoseria, senza alcuna descrizione d condotta contestata.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha ch l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla durata dell’obbligo d presentazione presso gli uffici di polizia, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Paler con adozione dei provvedimenti conseguenti.
1.1. GLYPH La prima doglianza è fondata.
I presupposti della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo d presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazion sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adott il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l’attribuibil medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6, dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura.
Nel caso in disamina, il giudice di merito ha ritenuto la durata delle prescrizione “congr senza altro specificare, ricorrendo invero ad una mera clausola di stile, non idonea a giustif la durata dell’obbligo di presentazione, peraltro, nel caso di specie, non esigua e prossi massimo edittale. Trattasi, pertanto, dì motivazione carente nei suoi elementi fondamentali fini della sussistenza del controllo di legalità demandato al giudice della convalida, ch potrebbe ridurre la durata della misura, qualora la ritenga eccessiva (si rich Sez. 3, n. 9711 del 2024; Sez. 3, n. 1883 del 2024; Sez.3, n.9452 del 2022).
Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
Per questi motivi l’ordinanza va annullata limitatamente alla durata delle prescrizi imposte, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, con conseguente sospensione, limitatamente alla parte annullata, del provvedimento del Questore di Palermo del 18/05/2024. Con comunicazione del presente provvedimento al medesimo al Questore di Palermo.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata limitatamente alla durata dell’obbligo di presentazione con rinvi al Tribunale dì Palermo e dichiara l’inefficacia del provvedimento del Questore di Palermo d 18/05/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare i presente dispositivo al Questore di Palermo.
Così deciso all’udienza del 21 novembre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente