Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6568 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6568 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da da RAGIONE_SOCIALE NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico del medesimo avverso la ordinanza del 11/05/2023 del Tribunale di Agrigento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha concluso per la dichiarazione di lette le conclusioni del difensore dell’imputato che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 11 maggio 2023 il G.I.P. del Tribunale di Agrigento convalidava il provvedimento del AVV_NOTAIO di Agrigento del 2.5.2023, comprensivo dell’obbligo di COGNOME NOME di presentarsi , per un periodo di anni due e mesi sei, presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di RAGIONE_SOCIALE durante lo svolgimento di tutte le partite di calcio dell’RAGIONE_SOCIALE al 10 0 e 40° minuto di ogni tempo RAGIONE_SOCIALE partite giocate in casa e al 40° minuto del primo tempo di quelle giocate in trasferta.
em
Avverso l’ordinanza del G.I.P., NOME tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.
3.Con il primo deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 6 L. 401/89, per carenza di motivazione della ordinanza impugnata siccome limitata ad un mero rimando al contenuto del Provvedimento del AVV_NOTAIO ed alla presupposta CNR, senza soffermarsi sull’analisi della condotta del La RAGIONE_SOCIALE. L’analisi avrebbe condotto al riconoscimento della insussistenza dei presupposti della misura, con particolare riferimento alla impossibilità di identificare il ricorrente come protagonista RAGIONE_SOCIALE condotte aggressive attribuitegli, alla luce della analisi dei fotogrammi disponibili. Nemmeno si evincerebbe dai fotogrammi il possesso di alcun oggetto contundente. Con mancanza quindi di pericolosità del RAGIONE_SOCIALE anche per essere lo stesso un lavoratore e per la sua incensuratezza, e per la assenza di ogni comportamento attivo e pericoloso.
Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla mancanza di motivazione circa la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, posti a fondamento della misura disposta, oltre che circa le ragioni del doppio obbligo di presentazione in luogo del mero divieto di accesso, e la violazione dell”art. 13 della Costituzione con sproporzione dell’entità della misura. Anche alla luce della necessità che partite casalinghe del RAGIONE_SOCIALE si svolgano a circa 15 km. dal Comune di RAGIONE_SOCIALE. In assenza di precedenti a carico sarebbe eccessiva anche la durata dell’obbligo di presentazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile e i due motivi, involgendo i presupposti di adozione del Daspo devono essere esaminati congiuntamente.
2.Quanto al primo motivo di impugnazione, va premesso, in ordine alla struttura del procedimento e del provvedimento di convalida in esame, che l’obbligo di controllo (e della relativa motivazione), che incombe sul giudice della convalida, deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione e deve avere ad oggetto anche la congruità della sua durata (cfr. Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008 (dep.
tt
t
13/03/2009 ) Rv. 242988 – 01 COGNOME; Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004 Rv. 229110 – 01 COGNOME.).
In particolare, il G.i.p. della convalida del provvedimento questorile è tenuto a motivare sia sulla congruità della misura che sulla necessità, proporzionalità ed adeguatezza di un plurimo obbligo di comparizione, imposto al destinatario della misura, potendo modificare le suddette prescrizioni in considerazione della loro diretta incidenza sulla libertà personale (cfr. Sez. 6, n. 19511 del 27/04/2016 Rv. 267176 – 01 Olivo); la contestuale o pregressa adozione del provvedimento di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’applicazione dell’ulteriore misura di prevenzione dell’ordine di comparizione nell’ufficio di polizia competente, in quanto per giustificare tale ulteriore misura – per la quale è richiesto un “quid pluris” di pericolosità sociale – occorre che nella motivazione del provvedimento del questore vengano esplicitate le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l’adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accesso agli stadi (Sez. 3, n. 20276 del 19/04/2006, Pressiani, Rv. 234692; Sez. 3, n. 15505 del 31/03/2011, COGNOME, Rv. 250008); la necessità e l’urgenza costituiscono requisiti di legittimità dell’atto e devono riguardare non già gli episodi che hanno determinato la necessità della misura, ma l’attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive. In proposito è stato precisato che l’omessa motivazione, in ordine all’urgenza del provvedere, determina l’invalidità del provvedimento del questore ed impedisce quindi la sua convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, ossia quando tra la notifica all’interessato e l’adozione dell’ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva, in coincidenza della quale l’interessato abbia dovuto ottemperare all’obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, dell’art. 6 della legge n. 401/1989 (cfr. Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016 Rv. 267294 – 01 Califano; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, COGNOME, Rv. 237121). Quanto alla motivazione in ordine alla “necessità” del provvedimento, con cui il questore impone l’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto d accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, non si richiedono inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, COGNOME, Rv. 234961), essendo palese, in tali casi, l’esigenza di garantire, con l’obbligo di presentazione, l’osservanza del divieto (Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, COGNOME, Rv. 237120; Sez. 4, n. 8083 del 15/01/2008, COGNOME); la motivazione deve attenere anche alla valutazione della durata dell’obbligo, di cui deve verificare la congruità tanto che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida. A tal Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
e,
I.
fine, il giudice potrà fondare il proprio convincimento anche «sulla gravità degli episodi accertati che giustifichino l’applicazione della misura preventiva dell’obbligo di presentazione» (cfr. Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004 Rv. 229110 – 01 COGNOME, cit., anche in motivazione; Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010 Rv. 247186 – 01 COGNOME; Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018 Rv. 272778 – 01 Fici).
3.Ne1 caso in esame, le motivazioni dell’ordinanza del G.i.p. appaiono formulate alla luce dei principi suesposti e anche in rapporto alle questioni prospettate dal ricorrente nei motivi di impugnazione, tanto che danno conto pienamente della identificazione del COGNOME (siccome visto e fotografato anche a volto scoperto, mentre indossava sempre gli stessi indumenti) e RAGIONE_SOCIALE modalità di tale sua individuazione, della condotta tenuta, tanto da dovere essere respinto, nei suoi assalti verso la tifoseria avversaria, dalle stesse forze di polizia, della aggressività dimostrata, anche col possesso di una cintura, e quindi della sua notevole pericolosità, come espressamente valutata a partire dal provvedimento del AVV_NOTAIO e posta a base della necessità di stabilire, al fine di evitare una possibile elusione del divieto di accesso, un consistente obbligo di presentazione, con particolare riguardo alle partite giocate in casa, secondo una motivazione che a tale ultimo proposito evidentemente respinge, seppur implicitamente, anche i rilievi, invero assertivi in assenza di ogni dimostrazione in questa sede, sulla necessità del RAGIONE_SOCIALE, dal 2018, di giocare le partite in casa a circa 15 km. di distanza dal comune di RAGIONE_SOCIALE medesimo. Quanto alle censure in tema di urgenza, deve preliminarmente evidenziarsi, per spiegare anche sul punto l’inammissibilità del ricorso, che con riferimento alle ragioni di urgenza, la giurisprudenza oltre ad avere chiarito, come in precedenza già evidenziato, che la motivazione si impone nei soli casi in cui il provvedimento abbia avuto esecuzione prima dell’intervento del giudice in relazione a competizioni tenutesi nel breve lasso di tempo intercorrente tra la notificazione del provvedimento e la convalida giudiziaria, ha anche precisato che è sul ricorrente che incombe l’onere di dimostrare che il provvedimento ha avuto concreta esecuzione prima dell’intervento del giudice provando, così, il proprio interesse al ricorso (Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008 Cc. (dep. 04/06/2008 ) Rv. 240244 – 01.). Circostanza questa assente nel caso in esame. Con riguardo poi al termine di durata della misura, il giudice ha dato conto con equilibrio e ragionevolezza di tale scelta, per giunta operata in riduzione rispetto alla originaria durata di anni quattro. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Rispetto a tale motivazione tutt’altro che carente, si oppone una mera rivalutazione personale di dati, inammissibile in questa sede.
4. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso, il 24.10.2023.