Obbligo di presentazione DASPO: Irrilevanti le ‘Porte Chiuse’ e il Cambio Data
L’obbligo di presentazione DASPO è una misura che impone al destinatario di presentarsi presso un ufficio di polizia durante gli eventi sportivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che tale dovere persiste anche se la partita si svolge “a porte chiuse” o in una data diversa da quella originaria. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto che aveva violato tale obbligo, fornendo importanti precisazioni sulla natura e l’applicazione di questa misura di prevenzione.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo destinatario di un provvedimento di DASPO emesso dal Questore, che includeva l’obbligo di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza in orari stabiliti durante le competizioni calcistiche. L’uomo non aveva ottemperato a tale obbligo ed era stato condannato per il reato previsto dall’art. 6, comma 6, della Legge n. 401/1989. Contro la sentenza di condanna, proponeva ricorso per cassazione, basando la sua difesa su quattro motivi principali.
I Motivi del Ricorso e l’Obbligo di Presentazione DASPO
Il ricorrente contestava la sua condanna sostenendo:
1. Vizio di motivazione: Assenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la volontà di violare la legge.
2. Errore sul fatto: La competizione sportiva si era svolta “a porte chiuse” e in una data diversa, rendendo l’azione, a suo dire, inidonea a offendere l’ordine pubblico (ai sensi dell’art. 49 c.p.).
3. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Si chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
4. Violazione di legge: Il giudice di merito non avrebbe controllato la legittimità dei presupposti del provvedimento di DASPO originario.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto tutti i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. In primo luogo, i primi due motivi sono stati giudicati come mere doglianze fattuali, non ammissibili in sede di legittimità. La Corte ha sottolineato che l’obbligo di presentazione DASPO è un dovere personale che grava sul destinatario a prescindere dalle modalità con cui si svolge l’evento sportivo. Il fatto che la partita fosse “a porte chiuse” o che la data fosse stata cambiata (circostanza comunque pubblicizzata) non fa venire meno l’obbligo di firma, di cui il ricorrente era perfettamente a conoscenza avendo ricevuto la notifica del provvedimento.
Di conseguenza, è stata confermata la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo. Riguardo al diniego della causa di non punibilità (art. 131-bis c.p.), i giudici hanno ritenuto corretta la decisione del merito, basata sui numerosi precedenti penali del ricorrente, alcuni dei quali specifici. Infine, la Corte ha chiarito un punto cruciale sul controllo di legittimità del DASPO: tale controllo viene effettuato dal giudice in sede di convalida del provvedimento amministrativo. Pertanto, il giudice del processo penale per la violazione dell’obbligo non è tenuto a riesaminare la pericolosità del soggetto o i presupposti che hanno portato all’emissione della misura originaria.
Le Conclusioni
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’obbligo di presentazione DASPO è svincolato dalle concrete modalità di svolgimento dell’evento sportivo. Una volta che il provvedimento è notificato, il destinatario è tenuto a rispettarlo, e circostanze come una partita a porte chiuse o un cambio di data non costituiscono una giustificazione valida per l’inadempimento. La violazione di tale obbligo integra il reato, e il controllo sulla legittimità della misura preventiva originaria appartiene alla fase di convalida, non al successivo giudizio penale per la sua violazione. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
L’obbligo di presentazione DASPO vale anche se la partita si svolge “a porte chiuse”?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che la modalità di svolgimento della competizione sportiva è irrilevante. L’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria sussiste in quanto il destinatario era a conoscenza del provvedimento che glielo imponeva.
Se la data di un incontro sportivo cambia, l’obbligo di presentazione DASPO decade?
No. Secondo la sentenza, anche lo spostamento della data non incide sulla validità dell’obbligo, specialmente se, come nel caso di specie, il cambio di data è stato comunicato e pubblicizzato.
Il giudice che processa per la violazione del DASPO deve riesaminare la legittimità del provvedimento originario?
No. La Corte ha chiarito che il controllo giurisdizionale sulla legittimità del DASPO (pericolosità del soggetto, riconducibilità delle condotte alla norma) viene effettuato dall’autorità giudiziaria in sede di convalida del provvedimento amministrativo, non durante il processo per la sua violazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5267 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5267 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERICE il 09/06/1981
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 6, comma 6, L.401/1989, per aver omesso di presentarsi senza giustificato motivo, all’autorità di pubblica sicurezza designata negli orari stabi provvedimento di Daspo emesso dal questore di Trapani. Il ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del r con il secondo motivo di ricorso errore sul fatto in ordine alla data in cui si è s competizione, o inidoneità dell’azione ai sensi dell’art. 49 cod. pen., trattandosi di competi svolta “a porte chiuse”; con il terzo motivo mancata applicazione dell’art.131 bis cod. pen.; il quarto motivo, violazione di legge in quanto il giudice di merito non ha effettuato alcun con in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti il Daspo.
Considerato che i primi due motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di profili di cens adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, posto che giudice a quo ha affermato l’irrilevanza della circostanza fattuale relativa allo svolgimento d competizione sportiva “a porte chiuse” e in data diversa da quella originariamente prevista, quanto tale profilo non incide sulla sussistenza dell’obbligo di presentazione presso gli uff polizia giudiziaria, di cui il ricorrente era a conoscenza, essendogli stato notif provvedimento del questore di Trapani; pertanto il giudice ha ritenuto sussistente l’eleme soggettivo del dolo, in quanto la competizione sportiva era programmata da tempo ed era indicata nel calendario, e anche lo spostamento a una data diversa da quella programmata era stato comunicato e pubblicizzato;
che in ordine al diniego di applicazione della causa dì non punibilità di cui all’art. cod. pen, il giudice a quo ha richiamato i plurimi precedenti penali di cui è gravato il rico alcuni dei quali specifici, e le modalità dell’azione;
Infine, in ordine alla quarta doglianza, premesso che si contesta al ricorrente la violaz dell’obbligo di presentazione in occasione degli incontri calcistici agli orari stab provvedimento Daspo emesso dal Questore di Trapani convalidato con ordinanza dal giudice, si precisa che il controllo giurisdizionale da parte dell’autorità giudiziaria che il ricorrente (la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la attribuibilità al nonché la pericolosità concreta e attuale del destinatario) è stato effettuato dall’au giudiziaria in sede di convalida.
che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. p l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 04/10/2024
Il,Consigliere estensore
Il Presidente