Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31980 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31980 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo nei confronti di:
COGNOME NOME, nato a Giulianova il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Teramo in data 27/2/2024; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni scritte trasmesse in data 3/6/2024 dal Procuratore generale nella persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Teramo e la memoria trasmessa in data 26/6/2024 dall’AVV_NOTAIO, difensore di ufficio di COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 27/2/2024 il GIP del Tribunale di Teramo non convalidava il decreto del AVV_NOTAIO di detta città emesso il 23/2/2024 nei confronti di NOME, notificato al medesimo il successivo 26/2/2024 e oggetto di richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero, depositata alle ore 9,47 del 27/2/2024.
Con detto decreto il AVV_NOTAIO inibiva a COGNOME (già destinatario di altro provvedimento D.A.SPO. emesso negli anni precedenti) l’accesso agli impianti
sportivi in occasione di manifestazioni calcistiche per anni cinque e, contestualmente, prescriveva l’obbligo, per uguale periodo, ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L. 401/89, di presentazione presso la Compagnia Carabinieri di Giulianova, in concomitanza con gli incontri disputati dalla squadra Giulianova RAGIONE_SOCIALE, quindici minuti dopo l’inizio dell’incontro e trenta minuti prima del termine della manifestazione sportiva.
Il GIP riteneva che dall’informativa della DIGOS della Questura di Teramo non fosse dato evincere se COGNOME fosse presente all’interno dello stadio di Giulianova in occasione dell’incontro di calcio Teramo- Giulianova 1924 svoltosi il 4/2/2024 e se avesse partecipato agli scontri fra le opposte tifoserie. Nel provvedimento si sosteneva che: non vi era alcuna annotazione di PG in cui COGNOME era stato riconosciuto fra coloro che avevano partecipato agli scontri avvenuti prima della partita; il fenotipo del predetto non risultava riprodotto in qualsivoglia fotogramma estratto dai video girati per documentare la guerriglia urbana scaturita dalla contrapposizione fra le opposte tifoserie; le foto dello stadio e della tifoseri inserite il 6/2/2024 nel profilo Facebook di NOME non dimostravano né la partecipazione del predetto agli scontri né la presenza dell’uomo all’interno dello stadio in occasione dell’incontro di calcio del 4/2/2024.
L’ordinanza, inoltre, sosteneva che il provvedimento del AVV_NOTAIO non spiegava le ragioni per le quali era stata ritenuta insufficiente la sola misura del divieto accesso negli stadi.
Avverso il detto provvedimento ricorre il Procuratore della Repubblica, denunciando la violazione di legge penale e il vizio di motivazione. Assume il ricorrente che l’ordinanza era “frutto di una omessa valutazione degli elementi probatori” risultando, a pag. 82 dell’informativa cui aveva fatto riferimento il GIP, che i sostituti commissari della Polizia di Stato COGNOME a COGNOME, esaminando i filmati realizzati dalle forze di polizia, avevano riconosciuto COGNOME nel tifos travisato che indossava la felpa con il logo del gruppo ultras “RAGIONE_SOCIALE” che era stato uno dei protagonisti dello scontro fra le opposte tifoserie. Ad avviso del ricorrente, quindi, le immagini valorizzate nell’informativa dimostravano la partecipazione attiva di COGNOME ad “episodi di eccezionale violenza” e consentivano di configurare a carico del predetto gravi indizi in ordine ai reati di cui agli artt. 588 comma 2 cod. pen., 6 bis I. 401/1989 e 5 I. 152/75.
Con ulteriore motivo, ha sostenuto che il G.I.P., nel ritenere che il AVV_NOTAIO non avesse fornito un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni per cui era stato applicato l’obbligo di presentazione, aveva del tutto omesso di considerare che: COGNOME era stato già destinatario di D.A.SPO. e che, quindi, operava l’automatismo sanzionatorio dell’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione; il provvedimento del AVV_NOTAIO dava conto dei precedenti penali e di polizia del predetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Non vi è dubbio che il ricorso sia astrattamente ammissibile. Benchè il tenore letterale dell’art. 6 comma 4 I. 401/89 preveda la proponibilità del ricorso per cassazione soltanto in riferimento all’ordinanza di convalida, questa Corte ha ripetutamente ritenuto che sia ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso le ordinanze con cui il GIP ha emesso un provvedimento di diniego della convalida del provvedimento questorile. Si è, infatti, in presenza di un provvedimento che incide in maniera significativa sulla libertà personale del destinatario e che rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 111 comma 7 della Costituzione e dell’art. 568 comma 2 cod. proc. pen. ( Sez. 3, n. 33539 del 14/7/2016,PG in proc. Azzone, Rv. 267719; Sez. 3, ord. n. 1048 del 4/11/2010 (dep. 2011), Nunzi).
Nei procedimenti in cui il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, come nel caso di specie, il vizio di travisamento della prova, in quanto denunziabile in Cassazione ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è escluso dal novero dei vizi deducibili a meno che il travisamento “non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero talmente erroneamente ricostruite dai giudici di merito al punto da trasfondersi in una forma di motivazione apparente od inesistente riconducibile alla violazione di legge” (Sez. 2 , n. 20968 del 6/7/2020, PG in proc. Noviello, Rv. 279435 – 01).
Il provvedimento del AVV_NOTAIO di Teramo desumeva la necessità d’imporre l’obbligo di comparizione presso il posto di polizia:
dalla partecipazione di COGNOME alla rissa fra opposte tifoserie consumatasi il 4/2/2024 in occasione dell’incontro di calcio Giulianova 1924- Teramo, avendo l’articolata attività info-investigativa svolta dalla DIGOS, anche mediante l’acquisizione di filmati ripresi da sistemi di videosorveglianza privati, rivelato ch il predetto aveva fatto parte del gruppo di tifosi della squadra del Giulianova che aveva aggredito in INDIRIZZO i tifosi della squadra ospite dando origine a tafferugli nel corso dei quali due operatori delle forze di polizia avevano riportato lesioni; dal fatto che NOME per quei fatti era stato denunciato all’autorità giudiziaria; dai precedenti penali e di polizia di NOME e dalle pregresse violazioni delle disposizioni concernenti la normativa sulla tutela della correttezza in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive per le quali era stato già sottoposto a D.A.SPO..
Nessuna di tali informazioni risulta essere stata tenuta in considerazione dal GIP ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza richiest per la legittimità della misura.
L’ordinanza richiama l’informativa prot. n. NUMERO_DOCUMENTO del 5/2/2024 a firma del Dirigente della DIGOS della Questura di Teramo ma ne ricava che la partecipazione di COGNOME ai “tafferugli descritti in seno all’informativa” era stat
tratta unicamente dalle immagini postate sul profilo Facebook del predetto assumendo che non vi era alcuna annotazione di PG in cui COGNOME era stato riconosciuto tra “i facinorosi agenti criminosi che si fronteggiavano nel tentativo di ledersi vicendevolmente”.
L’informativa allegata al ricorso prova che l’affermazione del GIP è errata: nelle pagg. da 83 a 87 sono riprodotti i frame tratti da un filmato realizzato da un operatore di polizia che ritraggono un tifoso del Giulianova che indossava la felpa con il simbolo del gruppo ultras RAGIONE_SOCIALE, un cappello e occhiali da sole mente era impegnato negli scontri; a pag. 87 si dà atto che i sostituti commissari COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano riconosciuto “senza ombra di dubbio” nelle immagini che ritraevano quel tifoso NOME.
L’ordinanza ancora addebita al AVV_NOTAIO di non aver esplicitato le “specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l’adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accessi agli stadi”.
Anche in relazione a tale profilo l’ordinanza è censurabile in quanto il provvedimento questorile, oltre a soffermarsi sulla gravità del comportamento tenuto il 4/2/2024 da NOME e segnalare, ai fini del giudizio di pericolosità, precedenti del medesimo, dà atto che il predetto era stato già sottoposto a D.A.SPO.. Ebbene, l’art. 6, comma 5, I. n. 401/1989, nei confronti di persona “recidiva” perché già destinataria del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, prevede come obbligatoria imposizione dell’obbligo di comparizione in ufficio o comando di polizia territorialmente competente stabilendo che la durata del nuovo divieto e della prescrizione non possa essere inferiore a cinque anni.
Si è in definitiva in presenza di un provvedimento che ignora del tutto gli elementi che fondavano il provvedimento questorile e che, quindi, fornisce una motivazione meramente apparente del ragionamento fondante la non convalida dell’obbligo di comparizione.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Teramo Ufficio GIP. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/7/2024 Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente