Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18375 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18375 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sui ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/05/2023 del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTO udita la relazione svolta dai Consigliere NOME COGNOME; ietta e conclusioni dei PG NOME COGNOME di inammissibilità del ricorso; COGNOME NOME conclude con memoria scritta per l’accoglimento del (.icorso,
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 19 maggio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO convalidava il provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 12 maggio 2023, ex art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge 1 dicembre 1989 n. 401, a carico di COGNOME NOME, che aveva disposto il divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sporti con l’obbligo di comparizione presso la P.G., per anni 3, con le modalità previste.
Ricorre in cassazione COGNOME NOME deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazi come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 3, de legge n. 401 del 1989; omissione o difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza convalida sui presupposti applicativi RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di presentazione alla
Con la memoria depositata in cancelleria veniva rappresentata la mancanza di analisi del provvedimento del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa personalità del ricorrente, in relazione agli obblighi di firma.
Anche l’ordinanza di convalida del Giudice è affetta da vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione sulla necessità degli obblighi di presentazione alla P.G. Infa dalla disamina RAGIONE_SOCIALEe prove non emerge con certezza la partecipazione de ricorrente agli scontri (i fotogrammi, estratti, non consenton individuare con certezza il ricorrente; si ritrae un soggetto a volto sco che staziona nella zona antistante lo stadio); manca, inoltre, un’an RAGIONE_SOCIALEa pericolosità del ricorrente, per la limitazione RAGIONE_SOCIALEa sua libertà lettura RAGIONE_SOCIALEa comunicazione di reato emerge che la tifoseria del Lic lanciava i sassi alla tifoseria del Canicattì, squadra del ricorrente, e n condotta offensiva può attribuirsi a NOME COGNOME. La difesa non aveva contestato l’inizio RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEa misura prima RAGIONE_SOCIALE‘intervento giudice, ma la mancanza.di motivazione sulla, necessità ed urgenza.
2. Violazione di legge (art. 6, I. n. 401 del 1989 e 13 RAGIONE_SOCIALEa costituzione); difetto di motivazione sulla necessità ed urgenza dei provvedimenti limitativi RAGIONE_SOCIALEa libertà del ricorrente.
Manca una adeguata motivazione, sia nel provvedimento del AVV_NOTAIO sia nell’ordinanza di convalida) sulla necessità del doppio obbligo di firma (presentazione alla PG, peraltro per quattro volte) quando sarebbe stato sufficiente il solo divieto di accesso allo stadio.
Emerge l’abnormità RAGIONE_SOCIALEa misura di presentazione alla PG in quanto il ricorrente non ha precedenti specifici e la misura di anni tre risult · comunque superiore al minimo previsto. Anche le modalità sono sproporzionate alla effettiva pericolosità del ricorrente; è imposto l’obbligo di presentazione per le partite in casa al 10 e al 40 minuto di ogni tempo RAGIONE_SOCIALEe partite; per le partite in trasferta al 40 minuto del primo tempo.
Ha chiesto pertanto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato limitatamente al numero RAGIONE_SOCIALEe presentazioni alla P.G. per le partite giocate in casa, inammissibile nel resto per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità.
Il provvedimento impugnato contiene anzitutto adeguata motivazione sull’attribuibilità dei fatti al ricorrente, immune d contraddizioni e da manifeste illogicità, poiché individua e descrive le condotte violente tenute dal ricorrente e gli elementi dai quali si desume la sua partecipazione: “egli partecipava attivamente ai disordini e con fare minaccioso, impugnava con la mano destra una cintura, nonché, più volte, tentava di arrivare allo scontro fbico con i tifosi RAGIONE_SOCIALEa squadra avversaria, non riuscendovi solo perché respinto dallo schieramento RAGIONE_SOCIALEe Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in servizio di ordine pubblico”. Il ricorso sul punt genericamente contesta la mancata individuazione, ma non prospetta elementi concreti degli atti per sostenere la sua tesi.
L’ordinanza motiva anche sulla durata RAGIONE_SOCIALEa misura in relazione alle modalità violente RAGIONE_SOCIALEa condotta. Inoltre, evidenzia la pericolosità del ricorrente tratta dalle modalità di partecipazione agli scontri, e dall reiterazione RAGIONE_SOCIALEa condotta aggressiva verso i tifosi avversari.
Si tratta di un accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, come nel caso in giudizio; peraltro contestato molto genericamente, con il ricorso per cassazione.
La gravità RAGIONE_SOCIALEa condotta, quindi, sia per il contenuto oggettivo e sia perché di gruppo pericolosa per l’incolumità RAGIONE_SOCIALEe persone, viene adeguatamente analizzata e motivata nel provvedimento impugnato. Quello che rileva è anche il pericolo concreto che la condotta posta in essere ha cagionato. Inoltre la pericolosità ai fini RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria può essere desunta anche dal solo comportamento violento, senza necessità di precedenti violazioni del DASPO: “Il provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di presentazione all’Autorità’ di P.S. in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive è legittimamente disposto non solo se il sottoposto alla misura risulti aver violato il divieto di accesso agli impianti, ma anche quando, alla luce RAGIONE_SOCIALEe condotte per le quali sia stato accertato un “fumus” di attribuibilità a suo carico, appaia insufficiente l’applicazione di quest misura meno afflittiva. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la convalida RAGIONE_SOCIALE‘ordine di presentazione, emesso nei confronti del dirigente di una squadra di calcio responsabile di avere partecipato all’aggressione verbale nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘arbitro, nel contesto di gravi scontri, anche fisici, all’interno del campo di gioco)”. (Sez. 3, n. 3646 del 09/10/2013 – dep. 27/01/2014, COGNOME, Rv. 258828). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Per il giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto, ai fini RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di presentazione, da formularsi sulla gravità e sulla modalità dei fatti, anche per soggetti incensurati, vedi Cassazione, Sez. 3, n. 12351 del 02/10/2013 – dep. 17/03/2014, NOME e NOME, Rv. 259147: “Ai fini RAGIONE_SOCIALEa convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO che impone la misura di prevenzione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di presentazione presso l’autorità di polizia, il giudizio prognostico circa la pericolosità del sogget colpito deve essere formulato avendo riguardo alla gravità dei fatti e alle
modalità con le quali essi siano sono stati posti in essere, senza che possa costituire ostacolo un eventuale stato di incensuratezza”.
Sulla doppia presentazione (per le partite in casa, due presentazioni per ogni tempo RAGIONE_SOCIALEa partita) si deve, invece, rilevare che l’ordinanza di convalida non contiene alcuna motivaziene sulla necessità RAGIONE_SOCIALEe plurime presentazioni, limitandosi a sostenere apoditticamente la necessità RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di presentazione alla P.G., senza ulteriori specificazioni sulle plurime presentazioni.
Relativamente alla motivazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di necessità ed urgenza del provvedimento del AVV_NOTAIO – violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione – si deve rilevare che la quasi contestualità tra i fat ed il provvedimento (pochi giorni di distanza) e la gravità e violenza degli accadimenti contestati ed attribuiti al ricorrente e la prossimità d competizioni sportive a campionato in corso (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016 – dep. 06/06/2016, Califano, Rv. 26729401) fanno ritenere come ampiamente motivato il provvedimento del AVV_NOTAIO.
Anche il provvedimento del G.I.P. di convalida, valutato nel suo complesso contenuto, contiene adeguata motivazione sul punto, laddove evidenzia la gravità dei fatti e la personalità del ricorrente, come sopra visto. Inoltre in tema di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di convalida del provvedimento con cui il AVV_NOTAIO, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, secondo comma, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 401 del 1989, imponga l’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, incombe sull’interessato l’onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima RAGIONE_SOCIALE‘intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito RAGIONE_SOCIALE‘urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi. (Sez. 3, n 22256 del 06/05/2008 – dep. 04/06/2008, COGNOME, Rv. 24024401; vedi anche, Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016 – dep. 07/07/2016, COGNOME, Rv. 26725601).
Nel nostro caso nessuna prova di esecuzione del provvedimento prima RAGIONE_SOCIALEa convalida è stata fornita.
In definitiva il provvedimento impugnato deve essere annullato relativamente al profilo del doppio obbligo di presentazione, essendo, il resto, il ricorso inammissibile.
P.QM.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al numero RAGIONE_SOCIALEe presentazioni imposte per le partite giocate in casa e rinvia per n esame sul punto al Tribunale di AVV_NOTAIO.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Dichiara sospesa l’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO del 12/05/2023 limitatamente all’obbligo di presentazione manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso il 8/11/2023