Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18621 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18621 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 26-07-2023 del G.I.P. del Tribunale di AVV_NOTAIO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio ,NOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; letta la memoria trasmessa dagli avvocati NOME NOME e NOME COGNOME, i quali hanno insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 26 luglio 2023, il G.I.P. del Tribunale di AVV_NOTAIO convalidava il provvedimento emesso il 22 luglio 2023, con cui il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO aveva prescritto a NOME COGNOME, in aggiunta al divieto di accedere per 10 anni ai luoghi, in Italia e all’estero, dove si svolgono competizioni, ufficiali amichevoli, di calcio, pallavolo, rugby e pallacanestro, l’ulteriore prescrizione di presentarsi, per cinque anni, presso la Questura di AVV_NOTAIO all’inizio di ogni partita disputata, in casa e in trasferta, dalla squadra di calcio del AVV_NOTAIO. Il provvedimento del AVV_NOTAIO veniva adottato a seguito dei disordini verificatisi il 1° giugno 2023 durante la partita di calcio giocata tra AVV_NOTAIO e Cosenza.
Avverso l’ordinanza del G.I.P., COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.
Con il primo, la difesa contesta la violazione e la falsa applicazione degli art. 6 comma 3 della legge n. 401 del 1989 e 178 lett. C cod. proc. pen., sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, evidenziando in particolare che il provvedimento del AVV_NOTAIO è stato notificato a COGNOME il 24 luglio 2023 alle 10.00, mentre la convalida del G.I.P. risale al 26 luglio 2023, a orario imprecisato, ma molto probabilmente prima dello scadere del termine di 48 ore dalla notifica al ricorrente, dovendo l’incertezza sull’orario della convalida essere interpretato in senso favorevole alla difesa.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza sono la violazione degli art. 3 e 10 della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione in relazione al principio di gradualità della sanzione e alla congruità della stessa.
Con il terzo motivo, la difesa si duole del difetto di motivazione in merito alle ragioni per cu l’interessato debba presentarsi presso la Questura tre volte in occasione delle partite di calcio del AVV_NOTAIO e della Nazionale in casa e Provincia.
Il quarto motivo ha ad oggetto la illogicità della motivazione in ordine alle ragioni per cu l’interessato debba presentarsi presso la Questura anche in occasione delle partite amichevoli.
2.1. Con memoria del 15 gennaio 2024, i difensori di COGNOME, richiamate le conclusioni del Procuratore generale, hanno insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendo in particolare il primo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.
1. Occorre richiamare, preliminarmente, il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341 e Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all’interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all’interessato, poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.
Ciò posto, come rilevato anche dal Procuratore generale, deve evidenziarsi che nel caso di specie il termine delle 48 ore tra convalida e notifica del provvedimento questori le all’interessato non risulta essere stato osservato.
E invero il provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO risulta notificato a COGNOME il 24 luglio 2023 alle ore 10,00, come risulta dalla disamina della notifica in atti, mentre la convalida del G.I.P. è intervenuta il 26 luglio 2023 in orario imprecisato, orario che, in mancanza di alcuna specificazione, non può essere interpretato in senso sfavorevole al ricorrente, ipotizzandolo cioè come successivo a quello delle 10.00, dovendosi ribadire l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269244) quella secondo cui, in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l’incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sull tempestività della convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall’art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, comporta la caducazione della stessa misura.
2. Dunque, non potendosi stabilire con certezza che la convalida del G.I.P. sia intervenuta in un momento antecedente alla scadenza del termine di 48 ore dalla notifica all’indagato del provvedimento questorile, si impone l’annullamento senza rinvio della predetta ordinanza, da ciò conseguendo la cessazione dell’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 22 luglio 2023, limitatamente all’imposizione dell’obbligo di presentazione, dovendosi sul punto solo precisare che, ai sensi del comma secondo dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un’atipica misura interdittiva, di competenza dell’Autorità di RAGIONE_SOCIALE Sicurezza.
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 22 luglio 2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il prese dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso il 31/01/2024