Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47631 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47631 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Sant’Angelo AVV_NOTAIOgiano il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 24-05-2023 del G.I.P. del Tribunale di AVV_NOTAIO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Depositata in Cancelleria
oggi-
3 1 ^T, 2124
NOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 maggio 2023, depositata il giorno successivo alle ore 9, il G.I.P. del Tribunale di AVV_NOTAIO convalidava il provvedimento emesso il 22 maggio 2023, con cui il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO aveva imposto a NOME COGNOME, in aggiunta al divieto di accedere ai luoghi, in Italia e all’estero, dove si svolgono manifestazioni sportive agonistiche e amichevoli, l’ulteriore prescrizione di presentarsi, per 5 anni, presso la Stazione dei C.C. di Sant’Angelo AVV_NOTAIOgiano in occasione di ogni partita disputata, in casa e in trasferta, dalla squadra di calcio del Sant’Angelo AVV_NOTAIOgiano RAGIONE_SOCIALE.
Il provvedimento del AVV_NOTAIO veniva adottato a seguito del deferimento di COGNOME per il reato di cui all’art. 650 cod. pen., commesso in occasione della partita di
calcio tra il Sant’Angelo AVV_NOTAIOgiano e il Fanfulla, disputata il 23 aprile 2023.
Avverso l’ordinanza del G.I.P. lombardo, COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi.
Con il primo, la difesa contesta la violazione e la falsa applicazione degli art. 6 comma 3 della legge n. 401 del 1989 e 178 lett. C) cod. proc. pen., sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, evidenziando che il provvedimento del AVV_NOTAIO è stato notificato a COGNOME il 23 maggio 2023, mentre la convalida del G.I.P. risale al 25 maggio 2023, alle 9.00, orario del deposito del provvedimento in cancelleria, per cui non è stato dato alla difesa il tempo necessario per valutare il materiale investigativo, redigere e depositare memorie.
Con il secondo motivo, la difesa censura il difetto di motivazione con riferimento all’omessa spiegazione delle ragioni per cui l’interessato debba presentarsi presso la Questura due volte in occasione delle partite di calcio del Sant’Angelo AVV_NOTAIOgiano, sia in casa che in trasferta.
Con il terzo motivo, è stata eccepita la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. C) della legge n. 401 del 1989 in relazione all’art. 650 cod. pen., sotto il profil della non riconducibilità della condotta attribuita al ricorrente nell’elencazion tassativa di cui al citato art. 6.
Il quarto motivo ha ad oggetto il difetto di motivazione da parte del RAGIONE_SOCIALE in ordine alle ragioni di necessità e urgenza che giustificano l’adozione della misura.
Con il quinto motivo, oggetto di doglianza sono la violazione degli art. 3 e 10 della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione in relazione al principio di gradualità della sanzione e alla congruità della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.
Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341 e Sez. 3, 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinata del provvedimento del AVV_NOTAIO ha diritto di esaminare gli atti e di presen memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla notifica all’interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richied G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvediment AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di polizia non intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua not all’interessato, poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’eff esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.
Ciò posto, deve evidenziarsi che nel caso di specie il termine delle 48 or convalida del giudice e notifica del provvedimento questorile all’interessato risulta essere stato osservato, risultando dagli atti che il provvedimen AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO risulta notificato a COGNOME alle ore 10.35 del 23 maggio 2023, men la convalida del G.I.P. è intervenuta alle ore 9 del 25 maggio 2023, dovendosi riferimento in tal senso alla data e all’orario attestati dal cancelliere.
Dunque, come rilevato anche dal AVV_NOTAIO generale, non è stato rispettato nel caso di specie il termine delle 48 ore, il che ha impedito i esercizio del diritto di difesa da parte dell’interessato, per cui, alla richiamate premesse interpretative, si impone l’annullamento senza rinvio de predetta ordinanza di convalida, da ciò conseguendo pertanto la cessazio dell’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO emesso il 22 maggio 2023 limitatamente all’imposizione dell’obbligo di presentazione, dovendosi sul pun unicamente precisare che la convalida è prescritta solo relativamente al prede obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destin mentre il comma 1 dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989 configura un’ati misura interdittiva, di esclusiva competenza dell’Autorità di RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia provvedimento del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 22.5.2023, limitatamente all’obbligo presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo AVV_NOTAIO.
Così deciso il 10.10.2024