Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25228 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25228 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 del GIUDICE DI PACE di SIENA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la decisione in preambolo, il Giudice di pace di Siena ha dichiara NOME colpevole del reato di cui all’art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998 e l’ha condannato alla pena di euro 5.000 di multa.
Secondo la ricostruzione del giudice di merito, l’imputato, privo permesso di soggiorno, si era trattenuto, senza giustificato motivo, nel terr dello Stato.
Riteneva che, esaurita la fase istruttoria e analizzata la documentazion fascicolo, non vi fossero dubbi della sua presenza irregolare sul territorio it e «l’assenza di condizioni giuridicamente rilevanti per concludere il giudizio un’assoluzione».
L’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo denunzia il vizio di violazione di legge e vizi motivazione, in punto di mancata applicazione delle scriminanti di cui agli art cod. pen. ovvero 54 cod. pen.
Il Giudice di pace non ha considerato la reale situazione in cui vers l’imputato che, fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano il 18 d 2019 e titolare di un visto turistico scaduto nel mese di marzo 2019, non av potuto lasciare l’Italia per cause a lui non imputabili e, segnatamen il diffondersi della pandemia da Covid-19 e l’entrata in vigore del D.L. n. 62 2020 che ha previsto, tra le misure urgenti in materia di contenimento gesti dell’emergenza epidemiologica, la limitazione all’accesso o sospensione d servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, mar e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico lo anche non di linea.
A fronte di tanto, il Giudice di merito ha reso una motivazione meramente apparente sull’assenza di condizioni giuridicamente rilevanti sulla base delle q giungere a una pronuncia assolutoria.
2.2. Con il secondo motivo ha denunziato violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla causa di non punibilità di cui all’art. 34 d. 274 del 2000.
Il Giudice di pace – pur in presenza di esplicita richiesta in tal sens ha motivato sulle regioni dell’esclusione della particolare tenuità del fatto.
2.3. Con il terzo motivo ha lamentato violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e relativo vizio di motivazione in punto riconoscimento delle circostanze attenua generiche.
Il Giudice di pace ha omesso qualsiasi motivazione sul mancato riconoscimento di detto beneficio; ciò che non consente una verifica del percorso argomentativo seguito per la concreta determinazione del trattamento sanzionatorio
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta in data 8 febbraio 2024, ha chiesto la declara d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che si articolano di seguito.
Non è superfluo ricordare che la forma abbreviata che la motivazione della sentenza del giudice di pace deve assumere, in virtù dell’art. 32, com quarto, d.lgs. n. 274 del 2000, dev’essere intesa come enunciazione sintetica d motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, secondo quanto presc dall’art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che richiede, alt l’indicazione delle prove poste a base della decisione e l’enunciazione de ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. Non invece, essere intesa come elusione dell’obbligo di rappresentazione esterna d punti logico-giuridici attraverso i quali si è articolato il ragionamento del giu alla stregua di una valutazione critica e specifica – ancorché sintetica risultanze processuali (Sez. 5, Sentenza n. 16965 del 18/02/2010, Zanetti, Rv 246878).
L’unico grado di giudizio preclude ogni ipotesi di collegamento con l’altr decisione di merito, qui insussistente, sicché – sebbene atteggiando diversamente dall’ipotesi del giudizio di appello nel quale è necessario forn una risposta ai motivi specificamente devoluti – quando vengono prospettati temi decisori non ictu ()cui/ irrilevanti, il giudice dell’unico grado di merito deve trattarli per fornire una motivazione adeguata.
Tanto premesso, è del tutto evidente la denunciata carenza motivazionale con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso.
La parte motiva del provvedimento impugnato, che si risolve nelle sintetiche locuzioni secondo cui «esaurita la fase istruttoria, analizzata la documentazio al fascicolo, non vi è dubbio che l’imputato appare irregolare sul territ italiano, né sussistono condizioni giuridicamente rilevanti al fine di p concludere il giudizio con una assoluzione», non soddisfa in alcun modo l’onere motivazionale in ordine alle ragioni per le quali il Giudice di pace ha ritenut
condannare l’imputato, escludendo la ricorrenza sia della scriminante dello sta di necessità, sia della causa di esclusione della procedibilità di cui all’ d.lgs. n. 274 del 2000; istituto, quest’ultimo, certamente applicabile al rea ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato dell’a assurgendo a strumento di moderazione dell’intervento sanzionatorio, in ossequio ai principi di uguaglianza e ragionevolezza (Sez. 1, n. 28077 de 15/9/2020, COGNOME Reyes, Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 5/7/2013, COGNOME, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855).
S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pe altro Giudice di pace appartenente al medesimo ufficio, affinché, libero nell’esi rinnovi il giudizio nei confronti del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Siena, in diversa persona fisica.
Così deciso il 28 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pr sidente