Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47589 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47589 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME Franco AlbertoCOGNOME nato a Cosenza 1’11/1/1970; avverso la sentenza in data 13/3/2024 della Corte d’appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostit Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedend l’annullamento con rinvio della sentenza con riferimento al motivo riguardant l’omessa motivazione dell’aumento di pena applicato per il reato satellite e qu del difensore, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’annullamento della sen impugnata riportandosi ai motivi del ricorso,
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15/4/2021, il Tribunale di Cosenza ritenne De Franco Alberto responsabile del reato di cui all’articolo 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e d reati di furto aggravato e di invasione di edifici e, riconosciute le atte generiche equivalenti “all’ aggravante contestata e alla recidiva”, unificati i applicata la diminuente prevista per il rito, lo condannò la pena di mesi se reclusione ed € 2000,00 di multa. Vennero, anche, disposte la confisca del denar in sequestro e la confisca e distruzione di quanto altro in sequestro.
Con sentenza in data 13/3/2024 la Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento del gravame dell’imputato, dichiarò non doversi procedere in relazione al reato di furto aggravato per mancanza di querela e rideterminò pena inflitta in anni uno mesi due di reclusione ed C 1400,00 di multa revocand la confisca del denaro.
Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, il quale, col primo motivo, denuncia, in relazione alla ri rilevanza penale della detenzione di stupefacente contestata, l’erro applicazione dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e il vizio di motivazione. assume che la restituzione del denaro disposta dalla Corte territoriale av compromesso la tenuta logica della motivazione in quanto gli altri element utilizzati per desumere il fine di spaccio non erano dotati della necessaria val significativa e ciò in quanto: droga e oggetti destinati al confezionamento er stati rinvenuti nell’abitazione; l’imputato risultava essere un consumatore abit di droghe; l’imputato, in sede di convalida, aveva dichiarato di consumare 2 grammi di stupefacente al giorno.
Con il secondo motivo, si denuncia il deficit di motivazione non avendo la Cort d’appello argomentato in ordine al motivo del gravame che chiedeva una rimodulazione della pena inflitta per il reato di cui all’articolo 73 connma deduce che a fronte di uno specifico motivo di appello, la Corte territoriale aveva fornito alcuna motivazione in relazione a una dosimetria che, in relazio alla reclusione, muoveva dal triplo del minimo edittale.
Con il terzo motivo, si denunzia la “mancanza di motivazione in relazione agl artt. 132, 62 bis e 65 n. 3” cod. pen. in relazione alla riduzione di pena app ·per le attenuanti generiche. Si espone che le attenuanti generiche avevano inc sulla pena inflitta per il reato può grave in misura inferiore ad un terzo e si l che tale decisione non trovava spiegazione della sentenza impugnata.
Con il quarto motivo, si denunzia la violazione di legge e il difetto di motivazi in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. Si la che la Corte territoriale nel determinare l’aumento della pena per la continuazi aveva inflitto per il reato di invasione di edifici una pena superiore a applicata dal Tribunale di Cosenza e che, detto aumento, era rimasto privo motivazione. Si espone, quindi, che il Tribunale di Cosenza per il furto aggrav e per l’invasione di edifici aveva irrogato un aumento di pena pari a mesi set reclusione ed C 1000,00 di multa mentre la sentenza della Corte territoriale, volta venuto meno per difetto di querela il furto aggravato, aveva applicato a t di continuazione un aumento pari a mesi cinque ed C 300,00, in proporzione superiore a quanto disposto dal giudice di primo grado.
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Il ricorso è fondato nei limiti di cui oltre.
1. Giova preliminarmente ricordare che “Il sindacato del giudice di legittimità discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) “effettiva”, ovvero realmente idone rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adott b) non “manifestamente illogica”, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole de logica; c) non internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabil incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le afferma in essa contenute; d) non logicamente “incompatibile” con altri atti del proces dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la l rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determi al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o radicalmente infic sotto il profilo logico la motivazione» (così Sez. 6, n. 10951 del 15/3/2006, Casu Rv. 233708 – 01)” (Sez. 1, n. 7687 del 3/11/2023, dep. 2024, Vojka).
Nel caso in esame, la restituzione del denaro non produce alcuna incongruenza nel ragionamento probatorio della Corte territoriale non avendo la Corte sostenut che il denaro era provento di attività lecita ma solo che lo stesso non poteva es ritenuto prodotto, profitto o prezzo della detenzione contestata, non consenten la disciplina ratio temporis applicabile di confiscare denaro proveniente pregresse cessioni di droga.
La doglianza difensiva volta a contestare il giudizio di responsabilità per il di spaccio è, quindi, manifestamente infondata.
Manifestamente infondati risultano anche i primi due motivi relativi trattamento sanzionatorio.
Giova ricordare che nel giudizio di Cassazione non è ammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazion non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142). Inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 1 pen. con espressioni del tipo: “pena congrua” o “pena equa” (Sez. 3, n. 29968 de 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena si gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 127 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto).
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Nel caso di specie la pena base per il reato ritenuto principale si col ampiamente al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata n dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/201 Rv. 276288 – 01).
La Corte territoriale, inoltre, nel processo inferenziale volto a provare il f spaccio e nella parte di motivazione che sorregge il diniego di applicazione dell’ 131 bis cod. pen. perviene a un giudizio assai severo in ordine alla gravità reato contestato al capo a) dell’imputazione evidenziandone la non occasionalità l’intensità dell’offesa ai beni giuridici tutelati nonché l’elevato disvalore sog del reato.
Tale valutazione sorregge, anche se indirettamente, la dosinnetria contestat con riferimento al reato ritenuto principale ai fini della continuazione costitu implicita risposta al motivo di gravame volto a censurare quel punto della decisio appellata.
Va ricordato che l’omesso esame di un motivo di ‘ appello da parte della Corte di merito non dà luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell’art. 6 cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e c l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 (dep. 2023), Lakrafy che in motivazione richiama i precedenti di seguito riportati: Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Cur Rv. 275500, relativa a fattispecie in cui il giudice di appello, pur non av esplicitamente motivato sulla mancata applicazione dell’attenuante dell provocazione – espressamente richiesta coi motivi di appello – aveva fatto esplici riferimento, in motivazione, alla reciprocità di perduranti condotte illecite risalenti contrasti tra le parti, rigettando così implicitamente l’invocata atte Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, COGNOME Rv. 256340, inerente ad un caso in cu la Corte ha escluso il vizio di motivazione perché il giudice di appello, pur avendo espressamente motivato in ordine alla mancata applicazione dell’attenuante dell’art. 114 cod. pen., esplicitamente richiesta con i moti appello – aveva in motivazione dimostrato la partecipazione attiva dell’imputato delitto; Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275057 relativa alla richie di concessione delle circostanze attenuanti generiche che è stata ritenuta disat con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto dell richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordi di motivi).
Anche la riduzione di pena per le attenuanti generiche, non distante d massimo permesso, trova spiegazione negli indici di disvalore considerati ai fini escludere la particolare tenuità del fatto.
È, invece, fondata la doglianza relativa all’aumento di pena inflitto a titol continuazione.
E’ noto che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principi secondo il quale l’obbligo di motivazione della pena gravante sul giudice impone, nel caso di reato continuato, in considerazione dell’autonomia dei reati satellit giustificare specificatamente non soltanto la pena base ma anche gli aumenti comminati per ognuno dei reati meno gravi. La medesima pronuncia ha precisato che “l’obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi” (Sez. U, n. 47127 del 24.6.2021, COGNOME, rv. 282269-01). La successiva giurisprudenza di legittimità è ormai assestata nel ritenere che “l’astratto che assiste la decisione del giudice di merito nell’operazione di calcolo dei aumenti, deve essere di volta in volta calato nel caso concreto, visto che il g di impegno nel motivare richiesto in ordine singoli aumenti di pena è correlat all’entità degli stessi, e deve essere funzionale alla verifica del rispetto del r di proporzione esistente fra le pene, anche in relazione agli altri illeciti ac con particolare riferimento ai limiti previsti articolo 81 c.p. e che non si sia o surrettiziamente un cumulo materiale delle pene ” ( Sez. 6, n. 44428 de 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005; conf. Sez. 7, ord. n. 19438,COGNOME, 17/4/2024; Sez. 3, n. 18618, 28/3/2024, COGNOME ed altri, n. m.; Sez. 6, 18 28/3/2024, Cari ed altri, n.m.).
Venendo al caso di specie, la sentenza impugnata non ha in alcun modo giustificato, neppure ricorrendo a formule di stile, la pena irrogata per il re cui all’art. 633 cod. pen..
Né, poi, la motivazione per il consistente aumento di pena irrogato a titolo continuazione può essere tratta dall’espressione con cui la Corte territorial escluso l’applicabilità al reato satellite dell’art. 131 bis cod. pen.: “la perm della condotta in contestazione”, infatti, senza la specificazione dell’am temporale cui si riferisce, costituisce motivazione generica che non fornisce alc elemento di fatto cui parametrare il grado di offesa al bene giuridico o l’inten del dolo. Nè elementi significativi al fine di dare concretezza a tale espressio rinvengono in altra parte della sentenza di appello, del tutto silente questione, o nella sentenza di primo grado, essendosi il Tribunale limitat rilevare che la proprietaria dell’alloggio il 30/9/2020 aveva sporto querela l’occupazione.
E’, poi, da escludere che in mancanza di tratto grafico possa svolgere oper di supplenza la Corte di legittimità, venendo il rilievo una tipica discrezion riconosciuta dalla legge al giudice del merito. L’art. 132 del cod. pen.,
riconoscere la discrezionalità del giudice nella applicazione della pena, impone infatti (primo comma, secondo periodo) di indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere discrezionale, attingendo ai canoni allocati nel corpo del successivo art. 133 dello stesso codice. L’onere motivazionale, come già detto, può ritenersi adempiuto facendo riferimento anche ad uno solo dei criteri elencati in detto articolo ed individuato come prevalente (Sez. U., n. 5519, del 21/4/1979, Rv. 142252), ma una traccia grafica in tal senso è comunque ineludibile. Tale obbligo si rende tanto più necessario quanto più la sanzione individuata per retribuire il fatto si discosti, come nel caso in esame, dal minimo previsto dal legislatore (per un efficace decalogo si veda Sez. 3, n. 6877, del 26/10/2016, deposito 14/2/2017, non massimata).
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio che va disposto, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in favore di altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, per nuovo esame sul punto in ordine al quale la motivazione è stata omessa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’aumento di pena per il reato continuato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 18/11/2024