Obbligo di Motivazione Pena: Quando il Giudice Può Essere Sintetico
L’obbligo di motivazione pena rappresenta un pilastro fondamentale del nostro sistema giuridico, garantendo che ogni decisione del giudice sia trasparente e controllabile. Tuttavia, l’ampiezza di tale obbligo non è sempre la stessa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato: quando la pena inflitta si avvicina al minimo previsto dalla legge, la motivazione del giudice può essere più sintetica. Analizziamo questa importante pronuncia.
Il Caso in Esame: Ricorso per Carenza di Motivazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di un imputato, condannato per un delitto tentato. L’appellante lamentava un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello riguardo all’entità della pena inflitta, sia per quanto concerne la pena base, sia per gli aumenti applicati a titolo di continuazione per altri reati.
Secondo la difesa, il giudice di secondo grado non avrebbe adeguatamente giustificato le proprie scelte sanzionatorie. La questione centrale, dunque, non riguardava la colpevolezza dell’imputato, ma il “quantum” della pena e la correttezza del percorso logico-giuridico seguito per determinarla.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, ritenendo la motivazione fornita pienamente sufficiente.
La Cassazione ha evidenziato che la pena base era stata calcolata in prossimità del minimo edittale e che gli aumenti per la continuazione erano stati contenuti ben al di sotto del minimo previsto. In queste circostanze, l’obbligo di motivazione del giudice si attenua considerevolmente.
L’Obbligo di Motivazione Pena e la Vicinanza al Minimo
Il principio cardine richiamato dalla Corte è chiaro: l’onere di motivazione è inversamente proporzionale alla vicinanza della pena al minimo edittale. In altre parole, più la sanzione si allontana dal minimo e si avvicina al massimo, più il giudice deve fornire una giustificazione dettagliata e specifica, facendo riferimento ai criteri dell’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo).
Al contrario, quando la pena è vicina al minimo, un mero richiamo a tali criteri è considerato sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione pena. Questo perché una sanzione mite è di per sé indicativa di una valutazione benevola degli elementi considerati.
La Motivazione per i Reati in Continuazione
Lo stesso principio è stato esteso anche agli aumenti di pena per i cosiddetti reati “satellite” nel contesto della continuazione. Se per questi reati viene applicato un aumento di pena notevolmente inferiore al minimo edittale previsto per la singola fattispecie, l’obbligo di motivazione si riduce. Diventa invece più stringente qualora la pena applicata coincida o superi il minimo edittale del reato satellite.
Le Motivazioni
La Corte fonda la propria decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato e costante. Viene ribadito che la funzione della motivazione è quella di rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice, permettendo un controllo sulla sua razionalità e legalità. Quando la scelta sanzionatoria si orienta verso la clemenza, attestandosi sui valori minimi, la necessità di una spiegazione analitica viene meno. La decisione, in tal caso, parla da sé, dimostrando che il giudice ha tenuto conto delle circostanze in modo favorevole all’imputato. L’ordinanza cita numerose sentenze conformi, incluse le Sezioni Unite, a sostegno di questa interpretazione, creando un quadro di certezza giuridica su questo specifico aspetto del diritto penale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante conferma pratica per gli operatori del diritto. Stabilisce che un’impugnazione basata unicamente su una pretesa carenza di motivazione per una pena vicina al minimo ha scarse probabilità di successo. Per contestare efficacemente la quantificazione della pena, la difesa deve dimostrare l’irragionevolezza o la manifesta illogicità della decisione del giudice, non potendosi limitare a denunciare la sinteticità della motivazione. Questa pronuncia, quindi, delinea con chiarezza i confini dell’obbligo di motivazione pena, bilanciando il diritto di difesa con i principi di economia processuale.
Quando un giudice può fornire una motivazione sintetica per la pena inflitta?
Un giudice può fornire una motivazione sintetica quando la pena irrogata è di gran lunga più vicina al minimo edittale (la soglia minima prevista dalla legge per quel reato) che al massimo. In questi casi, il semplice richiamo ai criteri generali dell’art. 133 del codice penale è considerato sufficiente.
L’obbligo di motivazione è diverso per i reati ‘satellite’ in continuazione?
Sì, il principio è simile. Se per un reato commesso in continuazione con quello più grave (reato ‘satellite’) viene applicato un aumento di pena notevolmente inferiore al minimo previsto per quel reato, l’obbligo di motivazione si riduce. Al contrario, se l’aumento è pari o superiore al minimo, il giudice deve fornire una motivazione più stringente.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato adeguatamente, poiché la pena era stata calcolata vicino al minimo edittale e gli aumenti per la continuazione erano ben al di sotto del minimo, rendendo legittima una motivazione più concisa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43552 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43552 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME, osservato che il ricorso, che con cui la difesa denunzia vizio di motivazione in ordine all’entità della pena inflitta per il delitto tentato, è manifestamente infondato avendo la Corte d’appello motivato sia in ordine alla pena-base che gli aumenti per la continuazione (cfr. pagg. 5-6 della sentenza) dovendosi in ogni caso prendere atto che, con riguardo al primo aspetto, la pena è stata calcolata in prossimità del minimo edittale e che, per il secondo aspetto, gli aumenti sono stati contenuti ben al di sotto del minimo; ed è appena il caso di ribadire il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 13:3 cod. pen.” realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, COGNOME, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); principi non dissimili sono stati affermate dalle SS.UU. nella sentenza “Pizzone”, con riguardo alle pene determinate in aumento, per la continuazione, per i reati “satellite”, attraverso il richiamo e la condivisione di Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, in cui si era spiegato chei «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l’obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l’obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato»; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del igr ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il$ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
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