Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27402 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27402 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza in data 27/2/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza e quelle del difensore, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata riportandosi ai motivi del ricorso sJ
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 1/6/2020, la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi in data 12/6/2018, che aveva ritenuto COGNOME NOME responsabile dei reati di cui ai capi Z), AA), CC)- ricondotto il fatt nell’ipotesi di cui al c. V dell’art. 73 dPR 309/90- e DD) e, ritenuta la continuazione, l’aveva condannato alla pena di anni cinque e mesi tre di reclusione ed C 8500,00 di multa, rideterminò la pena in anni cinque di reclusione ed C 8000,00 di multa, previa qualificazione in termini di fatto lieve del reato contestato al capo DD);
Con sentenza in data 27/10/2022, la Quarta Sezione della Corte, in parziale accoglimento del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato, annullò la sentenza della corte territoriale in relazione ai capi CC) e DD), perché ritenuti estinti pe
prescrizione, e sul punto relativo al rigetto della richiesta di unificazione ex art. 8 comma 2 cod. pen. dei reati per cui era intervenuta condanna con quello oggetto della sentenza del GIP del Tribunale di Civitavecchia in data 20/11/2012, div. irrev. il 24/5/2013, con rinvio per nuovo giudizio, “limitatamente al trattamento sanzionatorio” ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria
In sede di rinvio, con sentenza in data 27/2/2024, la Corte di appello ricondusse il reato oggetto della sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Civitavecchia all’unitario disegno criminoso che avvinceva i delitti contestati ai capi Z) e AA), in ordina ai quali si era ormai formato il giudicato, e rideterminò la pena per il reato continuato configurato in anni quattro e mesi nove di reclusione ed C 7500,00 di multa.
Avverso la seconda sentenza della corte territoriale, COGNOME, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione di legge, in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e 546 cod. proc. pen., “per elusione dei doveri motivazionali del giudice di merito”. In particolare, ha lamentato che il giudice di rinvio non aveva “minimamente indicato, neppure genericamente, gli elementi” che l’avevano indotto a determinare l’aumento di pena per il reato giudicato dal GIP del Tribunale di Civitavecchia in mesi tre di reclusione ed C 500,00 di multa. Ha aggiunto che: l’obbligo di una specifica e analitica giustificazione scaturiva dall’aumento disposto, che si discostava in modo significativo dal minimo edittale; nella sentenza impugnata non si rinvenivano neppure “espressioni di stile per giustificare la pena irrogata”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
E’ necessario preliminarmente precisare l’oggetto delle censure difensive. Il Tribunale di Palmi, nell’affermare la penale responsabilità di COGNOME per le varie violazioni della legge sugli stupefacenti contestate ai capi sopra indicati, ritenne più grave la detenzione di hashish contestata al capo Z), per la quale irrogò la pena di anni quattro di reclusione ed C 6000,00 di multa, detta pena fu amentata di mesi sei ed C 1000,00 per ciascuno dei reati contestati ai capi AA) e DD) e di mesi tre ed C 500,00 il capo CC), qualificato in termini di fatto lieve, giungendo così una pena finale di anni cinque e mesi tre di reclusione ed C 8500,00 di multa. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza in data 1/6/2020, qualificò l’ipotesi di cui al capo DD) in termini di fatto lieve e ridusse la pena ad anni cinque di reclusione ed C 8000,00 di multa. La Corte di cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso proposto dall’imputato, annullò la sentenza impugnata in relazione ai capi CC) e DD), di cui dichiarò l’estinzione per prescrizione, e dispose la trasmissione degli atti alla Corte di Reggio Calabria affinché rivalutasse la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata in relazione alla sentenza del GIP del Tribunale di Civitavecchia sopra indicata e procedesse
GLYPH
alla rideterminazione dal trattamento sanzionatorio. Il giudice del rinvio ricondusse al reato continuato che unificava i delitti di cui ai capi Z) e AA), in ordine ai qu si era ormai formato il giudicato, il reato di cui al comma 5 dell’art. 73 dPR 309/90 per il quale, dinanzi al GIP del Tribunale di Civitavecchia, era stata concordata la pena di anni uno di reclusione ed C 3000,00 di multa, e, ritenuto più grave il delitto di cui al capo Z), determinò la pena in anni quattro e mesi nove di reclusione ed C 7500,00 di multa, di cui mesi tre e C 500,00 riferibili al delitto di cui alla senten del GIP del Tribunale di Civitavecchia. L’aumento relativo a quest’ultimo reato costituisce l’oggetto del ricorso in valutazione
Venendo al caso di specie, la sentenza impugnata non ha in alcun modo giustificato, neppure ricorrendo a formule di stile, la pena irrogata per il reat oggetto della sentenza del GIP del Tribunale di Civitavecchia.
E’, poi, da escludere che in mancanza di tratto grafico possa svolgere opera di supplenza la Corte di legittimità, venendo 3 rilievo una tipica discrezionalità riconosciuta dalla legge al giudice del merito. L’art. 132 del cod. pen., nel riconoscere la discrezionalità del giudice nella applicazione della pena, impone infatti (primo comma, secondo periodo) di indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere discrezionale, attingendo ai canoni allocati nel corpo del successivo art. 133 dello stesso codice. L’onere motivazionale, come già detto, può ritenersi adempiuto facendo riferimento anche ad uno solo dei criteri elencati in detto articolo ed individuato come prevalente (Sez. U., n. 5519, del 21/4/1979, Rv. 142252), ma una traccia grafica in tal senso è comunque ineludibile. Tale obbligo
si rende tanto più necessario quanto più la sanzione individuata per retribuire il fatto si discosti, come nel caso in esame, dal minimo previsto dal legislatore (per un efficace decalogo si veda Sez. 3, n. 6877, del 26/10/2016, deposito 14/2/2017, non massimata).
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio che va disposto, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in favore di altr sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, per nuovo esame sul punto in ordine al quale la motivazione è stata omessa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena irrogato a titolo di continuazione con il reato di cui alla sentenza del GIP del Tribunale di Civitavecchia in data 20/11/2012, con rinvio ad altra Sezione della (ode d’appello di Reggio Calabria.
Così deciso il 16/5/2024