Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45714 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45714 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME, nel senso dell’annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena con rigetto nel resto del ricorso; lette le conclusioni della difesa dell’imputato, che ha insistito nella richiesta d accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di L’Aquila, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME per fattispecie in materia di stupefacenti (ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
Avverso la sentenza d’appello l’imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce l’omessa motivazione in merito all’aumento per la recidiva (sindacato con l’appello), avendo la Corte territoriale fatto mero riferimento alle due condanne per reati in materia di stupefacenti, peraltro senza considerare che si sarebbe trattato di reati già ritenuti in continuazione tra loro.
2.2. Con i motivi dal secondo al quarto si deduce l’errore nel quale sarebbe incorso il giudice d’appello nell’aver, ritenuta la continuazione con fattispecie già oggetto di sentenza irrevocabile, determinato la mera pena complessiva, senza motivare in merito alla commisurazione giudiziale della stessa, considerato anche il rito scelto per il reato sub iudice, senza indicare il reato ritenuto più grave, e, quindi, la pena base, oltre che senza motivare in merito agli aumenti per la continuazione.
2.3. Si deduce, infine, con il quinto motivo, l’omessa motivazione in merito all’esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., nonostante specifico motivi6 d’appello sul punto.
Le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Come evidenziato dal ricorrente e per quanto emerge dalle sentenze di merito, a carico dell’imputata sono state emesse sentenze di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. in data 11 settembre 2018 (irrevocabile il 3 ottobre 2018), per la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commessa il 9 settembre 2018, e il 1° aprile 2019 (irrevocabile il 24 aprile 2019), per fattispecie di cui al citato comma 5 commessa I’ll ottobre 2018, ritenuta in continuazione con il reato già giudicato con la detta sentenza dell’Il settembre 2018.
All’esito del giudizio abbreviato d’appello culminato con la sentenza oggetto dell’attuale ricorso per cassazione, la Corte territoriale, confermati la responsabilità di NOME COGNOME per fattispecie in materia di stupefacenti (ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), commessa nei mesi di settembreottobre 2018, nonché l’aumento per la recidiva specifica e intraquinquennale
l’esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., ha ritenu sussistente la continuazione tra la fattispecie sub iudice e quelle (sempre in materia di stupefacenti) di cui alle due citate sentenze di applicazione di pena, rideterminando la pena complessiva in anni 1, mesi 7 e giorni 15 di reclusione ed euro 1.750,00 di multa.
Orbene, quanto al primo motivo di ricorso, occorre evidenziare che la Corte territoriale ha confermato la ritenuta e applicata recidiva in ragione della mera presenza delle due citate sentenze di applicazione di pena su richiesta delle parti. È stata quindi omessa la motivazione tanto in merito agli elementi sottesi alla sussistenza della recidiva, con particolare riferimento alla commissione del reato sub iudice (pur ritenuto in continuazione con quelli in precedenza giudicati) successivamente alle precedenti sentenze di condanna divenute irrevocabili (per il rilievo del tempus commissi delicti, Sez. 4, n. 7873 del 17/01/2023, COGNOME., in motivazione, e Sez. 4, n. 49412 del 23/11/2022, COGNOME, in motivazione), quanto all’applicazione della stessa recidiva, stante l’assenza della necessaria valutazione sottostante all’aumento (per la necessità di essa, ex plurimis, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2020, Calibè, Rv. 247838).
Parimenti fondate sono le ulteriori doghanze.
4.1. La Corte territoriale, ritenuta la continuazione con le fattispecie già oggetto di sentenze irrevocabili, ha determinato la sola pena finale, senza previa individuazione della fattispecie ritenuta più grave, e, quindi, della pena base, e in assenza di qualsivoglia apparato motivazionale circa l’aumenl:o ex art. 81 cod. 4./.pen i t,,. da non consentite, nella specie, di verificare che siano stati rispettati rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati e i limiti previsti dal citato art. 81 cod. pen. e che non sia stato operat surrettiziamente un cumulo materiale di pene (in merito si veda, ex plurimis, Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
4.2. Risulta infine omesso l’apparato motivazionale, in quanto sostanziatosi nel mero riferimento alle precedenti condanne, in merito all’esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., tanto circ:a il lucro di speciale tenuità quanto in merito alla non speciale tenuità dell’evento dannoso o pericoloso (circa la compatibilità dell’attenuante in oggetto con fattispecie in materia di stupefacenti, ex plurimis, da Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499).
In conclusione, GLYPH la sentenza GLYPH impugnata dev’essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, anche in ragione dell’applicata recidiva, e alla concedibilità dell’attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio su tali punti alla Corte di Appello di Perugia. Ai sensi dell’art.
624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla concedibilità dell’attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio su tali punti, alla Corte di appello di Perugia. Dichiara la irrevocabilit della declaratoria di responsabilità.
Così deciso il 26 settembre 2023 Il Cbia-stffiiere sterysore GLYPH
Il Presidente