Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8630 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8630 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 4/3/1988
avverso la sentenza n. 4010/2024 emessa dalla Corte di appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; udito l’Avv. NOME COGNOME difensore del ricorrente, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata senza rinvio o, in subordine, con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 aprile 2024 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 13 ottobre 2023 dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale della stessa città, ha escluso la recidiva e rideterminato in anni due di
reclusione ed euro 6.000 di multa la pena applicata a NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 73, comma quattro, D.P.R. n. 309/1990, confermando nel resto.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge e la mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. La Corte territoriale non avrebbe dato risposta allo specifico motivo di appello sul punto; peraltro, nell’escludere la recidiva, avrebbe dato atto del proficuo percorso di risocializzazione dell’imputato e tale rassicurante prognosi sulla personalità dell’agente, unitamente agli altri elementi positivi, evidenziati nel gravame, quali il buon comportamento processuale e il reperimento di attività lavorativa a tempo indeterminato, avrebbe dovuto comportare la concessione delle menzionate circostanze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come affermato da questa Corte, l’appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il decisum del giudice di primo grado con considerazioni generiche e astratte, occorrendo, invece, che alle ragioni, poste a fondamento del provvedimento impugnato, contrapponga argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione ovvero concreti elementi fattuali, pertinenti a quelli considerati dal primo giudice. Occorre, quindi, che le richieste, quand’anche reiterative di quelle formulate in primo grado, si confrontino con le considerazioni contenute nella decisione impugnata, dando conto delle ragioni per le quali non si ritengano condivisibili (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01).
In altri termini, affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico e, dunque, conforme alle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett. c), e 597, comma 1, cod. proc. pen., è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso, indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche va rilevato che i rilievi, formulati dall’imputato con l’atto di gravame, erano specifici.
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A fronte della sentenza di primo grado, che aveva affermato che non erano emerse circostanze particolari che giustificassero la concessione delle attenuanti generiche, l’appellante aveva valorizzato il fatto che egli, emessa l’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, si era andato a costituire dai carabinieri; era stato assunto a tempo indeterminato come tecnico informatico; i suoi precedenti risalivano al 2008 e al 2012 e, nel frattempo, aveva cambiato vita.
È evidente che siffatto contenuto dell’atto di appello consentiva di individuare l’ambito di rivalutazione, richiesto al giudice del gravame, così come l’oggetto della doglianza, costituito da precisi elementi opposti al diniego delle attenuanti generiche.
Pur a fronte di un motivo di appello specifico, tuttavia, la Corte di appello è rimasta silente, così non adempiendo all’obbligo di motivazione sulla medesima incombente.
3.1. Va aggiunto che non ignora il Collegio quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve ritenersi rigettata con motivazione implicita la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, in presenza di adeguata motivazione circa la richiesta dell’attenuazione del regime sanzionatorio, basata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275057 – 01; Sez. 4, n. 2840 del 21/02/1997, La Legname e altro, Rv. 207668 – 01).
Nel caso in disamina, però, la Corte territoriale ha ridotto la pena inflitta all’imputato, avendo escluso la recidiva, e dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata non emergono elementi atti a far ritenere che il Giudice del gravame abbia implicitamente disatteso la richiesta dell’appellante, relativa alla concessione delle anzidette circostanze.
3.2. Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso il 14 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente