Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19027 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19027 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a San Severo il 07/10/1992
avverso la sentenza del 09/02/2024 della Corte d’appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato NOME COGNOME NOME alla pena di giustizia, perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 624 cod.
pen. per essersi impossessato di suppellettili e materiale ferroso contenuto all’interno di un immobile oggetto di procedura fallimentare.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, avv. NOME COGNOME lamentando violazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 125, comma 3, cod. cod. proc. pen., stante il difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen., pur oggetto di specifico motivo di appello.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo il pacifico insegnamento di questa Corte, sulla base delle regole recepite dal codice di rito vigente, la motivazione può ben consistere in una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, non rilevando tanto il numero e l’estensione delle proposizioni destinate a tale scopo quanto piuttosto il contenuto, la chiarezza e la validità argomentativa delle stesse, nonché la coerenza logica della risposta fornita ai rilievi critici delle parti. Resta comunque l’ obbligo del giudice di appello di confrontarsi con gli elementi di fatto richiamati dall’appellante e con le ragioni di diritto dal medesimo addotte; ne’ tale obbligo può essere soddisfatto dal semplice richiamo della sentenza di primo grado (spesso peraltro anch’esso assente nel caso) o da una motivazione “implicita”, che non può essere considerata come equipollente dell’esame dei punti controversi e della puntuale risposta doverosa alle argomentazioni della parte interessata ( ex multis, Sez . 6, n. 17912 del 07/03/2013, Rv. 255393 -01).
È, peraltro, evidente che l’obbligo di motivazione del giudice di appello fissato dalle convergenti norme di cui agli artt. 111 Cost., comma 6, 125, 546 lett. e, 598 cod.proc.pen., è tracciato e si misura dalla qualità, consistenza, pienezza di significato delle censure prospettate nell’appello.
In presenza di un atto di appello che non sia da ritenere inammissibile per carenza di specificità, il giudice d’appello non può limitarsi al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche quando l’atto di gravame riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l’obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto devoluto ( ex plurimis , Sez.
2, n. 43496 del 17/09/2021; Sez. 2, n. 20451 del 04/02/2020; Sez. 2, n. 39486 del 07/05/2020; Sez. 2, n. 254 del 12/07/2019; Sez. 2, n. 35485 del 23/05/2019; Sez. 2, n. 56295 del 23/11/2017, Rv. 271700; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Rv. 259316; Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, Rv. 259666).
Nella fattispecie in esame, la Corte di appello, pure avendo riportato il contenuto delle censure articolate dal COGNOME sul trattamento sanzionatorio, ha omesso di indicare la richiesta di concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen, non spendendo altresì alcun argomento per confutare il contenuto delle suddette censure. La sentenza, inoltre, non enuclea alcun percorso motivazionale riferibile, sia pure implicitamente, alla richiesta veicolata attraverso il motivo di appello limitatamente alla citata circostanza attenuante.
A quanto sopra ri levato consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso il 27/03/2025.