Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2495 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2495 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in SENEGAL il 09/05/1976 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la memoria inviata dal Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha richiesto l’annullamento della sentenza impugnata in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Roma; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia pronunciata il 17 novembre 2023 nei confronti di NOME COGNOME che ha condannato l’imputato alla pena di nove mesi di reclusione ed € 300,00 di multa per i reati di ricettazione e di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi contraffatti.
Con il ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato deduce due motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce la mancanza della motivazione (art.606 lett. e, cod. proc. pen.) in relazione alla richiesta di assoluzione ex art. 131 bis cod. pen..
Il motivo era stato correttamente riassunto nella sentenza che tuttavia non si è pronunciata nel merito.
2.2 Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione agli artt. 20 bis cod. pen., 53, 56 quater, 58 e 59 della legge 24 novembre 1981 n. &89, 545 bis cod. proc. pen., 133 cod. pen. e art. 3 della Costituzione nonché vizio di manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e cod. proc. pen..
Si contesta, da un lato, la sentenza per aver preteso che l’istanza di sostituzione della pena fosse presentata da soggetto munito di procura speciale invece che dal procuratore speciale e, d’altro lato, ha negato la sostituzione per i precedenti, in spregio alle disposizioni citate che indicano altri parametri quali fattori eventualmente ostativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento in relazione al primo motivo.
Infatti, pur avendo fatto specifica menzione del secondo motivo di appello (con cui si invocava l’applicazione della clausola di esclusione della punibilità) a pg.3, nell’esporre analiticamente i motivi di impugnazione, la motivazione è rimasta totalmente silente sul punto nel prosieguo, ove sono state esposte le ragioni della decisione.
Né può farsi ricorso al criterio ermeneutico della motivazione implicita.
Va ricordato infatti che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il menzionato principio presuppone che la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, debba comunque fornire un quadro complessivo radicalmente incompatibile con il beneficio invocato (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275500, relativa a fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo esplicitamente motivato sulla mancata applicazione dell’attenuante della provocazione espressamente richiesta coi motivi di appello – aveva fatto esplicito riferimento, in motivazione, alla reciprocità di perduranti condotte illecite e di risalenti contrasti tra le parti, rigettando così implicitamente l’invocata attenuante; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 256340, inerente ad un caso in cui la Corte ha escluso il vizio di motivazione perché il giudice di appello, pur non avendo espressamente motivato in ordine alla mancata applicazione dell’attenuante dell’art. 114 cod. pen., esplicitamente richiesta con i motivi di
appello – aveva in motivazione dimostrato la partecipazione attiva dell’imputato al delitto).
Tale principio di carattere generale ha trovato applicazione in relazione a molteplici istituti di favore per l’imputato, incluso l’istituto disciplinato dall’art. bis cod. proc. pen., quando la considerazione di fattori negativi significativi o rilevanti costituisca un indice del disvalore significativo della vicenda criminosa.
Ciò posto sui principi operanti in materia, nella fattispecie in esame, senza esplicitamente rispondere al motivo di appello riguardante la richiesta di applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen., la Corte territoriale n ha evidenziato elementi di inequivoco disvalore complessivo, essendosi proceduto fin dal primo grado alla esclusione della recidiva, con conseguente depotenziamento dell’argomento insito nell’espressione di una particolare tendenza criminale manifestatasi nell’azione, ed alla riqualificazione della ricettazione ai sensi del quarto comma dell’art. 648 cod. pen.. Né paiono decisivi in senso contrario la negazione dei benefici, collegati alla presenza di precedenti che possono essere del tutto compatibili con l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. se risalenti o aspecifici ovvero se ritenuti in continuazione.
Per tali ragioni, la sentenza va annullata, limitatamente alla questione dell’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen., con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, affinché decida in sede di rinvio sull’appello proposto dall’imputato NOME COGNOME Data la pregiudizialità della questione affrontata nel primo motivo, il secondo motivo va ritenuto assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’art.131 bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
Così deciso il 22 novembre 2024 Il Con gliere relatore La Presidente