Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23501 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23501 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Policoro il 21/04/1987;
avverso l’ordinanza emessa in data 14/11/2024 dal Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell’avvocato NOME COGNOME NOME COGNOME e dell’avvocato NOME COGNOME che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Potenza, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza che in data 22 ottobre 2024 ha disposto la misura coercitiva degli arresti domiciliari
nei confronti del ricorrente in relazione al capo 71) dell’imputazione provvisoria e l’ha confermata nel resto.
In queste ordinanze COGNOME è stato ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416-bis cod. peri. (capo 1), e delitti contestati ai capi 49), 50), 64), 68), 69), 70), 74), 76) e 77) dell’imputazione cautelare.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME COGNOME hanno proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne hanno chiesto l’annullamento, deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo i difensori hanno dedotto che il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a riproporre acriticamente il testo dell’ordinanza genetica senza motivare sulle censure proposte dalla difesa nel procedimento di riesame e nei motivi aggiunti.
Il Tribunale del riesame avrebbe, dunque, eluso la censura volta a far accertare che l’ordinanza genetica era stata motivata in gran parte per relationem alla richiesta del pubblico ministero. I difensori hanno riprodotto testualmente nel corpo del motivo le censure depositate nel procedimento di riesame nei motivi nuovi depositati all’udienza del 12 novembre 2024, nei quali si contestava l’insufficienza degli indizi a integrare il presupposto di cui all’art. 273 cod. pro pen., la carenza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la scar rilevanza dell’esito delle intercettazioni disposte e l’erronea lettura operata dalla polizia giudiziaria delle risultanza di pregressi processi penali.
I difensori hanno anche contestato la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Su queste eccezioni il Tribunale non avrebbe motivato e, anzi, avrebbe motivato su eccezioni di nullità proposte da difensori di coindagati in procedimenti connessi e su imputazioni provvisorie contestate ad altri concorrenti.
La commissione dei reati fine indicati dal Tribunale del riesame, inoltre, non sarebbe idonea a dimostrare la sussistenza del reato associativo. Mancherebbe la dimostrazione dei presupposti di fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. e la motivazione sul regime di monopolio asseritamente instaurato sulla rivendita del pescato sarebbe meramente apparente.
2.2. Con il secondo motivo i difensori hanno eccepito la mancanza di motivazione in ordine all’attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari, al difetto di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare applicata, come dedotto nei motivi nuovi depositati nel procedimento di riesame.
In data 26 marzo 2025 l’avvocato NOME COGNOME ha chiesto la trattazione orale del ricorso.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 10 aprile 2025, il Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 17 aprile 2025 i difensori del ricorrente hanno depositato memoria di replica e motivi nuovi, ribadendo le proprie censure relativamente al difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata e hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Con il primo motivo il difensore censura ha censurato la carenza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria relativa ai delitti contesta nell’ordinanza cautelare adottata dal Giudice per le indagini preliminari.
3. Il motivo è fondato.
3.1. Il Tribunale del riesame, infatti, non ha motivato sulle censure, astrattamente decisive, proposte dal difensore nel procedimento di riesame, in quanto si è limitato a riprodurre integralmente l’ordinanza genetica e le risultanze investigative senza rispondere alle deduzioni della difesa.
Nel sindacato cautelare sulla consistenza indiziaria dell’ipotesi di accusa, il giudice deve, infatti, esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti elementi addotti dalla difesa (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, COGNOME, Rv. 270815 – 01; Sez. 1, n. 4777 del 15/11/2011 (dep. 2012), COGNOME, Rv. 251848 – 01) e procedere, dunque, alla disamina delle specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori.
Il giudice, in tema di impugnazione delle misure cautelari, sia pure con motivazione sintetica, deve, dunque, dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, violazione di legge per carenza di motivazione (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, COGNOME, Rv. 264938 – 01; Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014, COGNOME, Rv. 260765 – 01, in applicazione del principio, in entrambe le pronunce la Corte ha annullato l’ordinanza che aveva confermato il provvedimento cautelare senza preoccuparsi di confutare le specifiche deduzioni formulate in una memoria depositata dal difensore all’udienza camerale fissata per il giudizio di riesame).
La mera riproposizione integrale dell’ordinanza genetica nel corpo dell’ordinanza del riesame, inoltre, non esime il Tribunale del riesame dal motivare il proprio convincimento, rispondendo specificamente alla censure proposte dal difensore della parte impugnante.
Questa Corte ha, inoltre, ravvisato il vizio di motivazione nel caso in cui dal provvedimento del tribunale del riesame non risultino le ragioni del convincimento
su punti rilevanti per il giudizio e siano solamente riproposti brani di intercettazioni telefoniche e/o ambientali o di altri atti processuali con la tecnica del cd. “copia-
incolla”, pur se inframmezzati da commenti del giudice (Sez. 4, n. 22694 del
21/04/2023, COGNOME, Rv. 284775 – 02).
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ritiene legittimo il ricorso alla tecn redazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte
contribuendo ad evitarne il travisamento, ma sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall’esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento
espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio,
Rv. 281127 – 01).
3.2. Questo sindacato è assente nell’ordinanza impugnata.
Sulle censure, obiettivamente decisive, proposte dal difensore nel procedimento di riesame il Tribunale del riesame non ha motivato, in quanto si è
limitato a riprodurre integralmente l’ordinanza genetica e le risultanze investigative senza rispondere in alcun modo al difensore.
Il Tribunale per il riesame ha, dunque, confermato la misura cautelare senza fornire, nei limiti propri del sindacato cautelare, motivazione alcuna circa l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti e, in tal modo, ha eluso l’obbligo di motivazione che grava sullo stesso.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso, in ragione della propria valenza assorbente, esima dal delibare le ulteriori censure proposte dal ricorrente.
Alla stregua di tali rilievi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata e deve essere disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto Tribunale di Potenza, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che dovrà nuovamente motivare sulla richiesta di riesame proposta dal ricorrente, uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2025.