Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38561 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38561 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME nato a Locri il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/06/2025 del Tribunale di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia, di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Reggio Calabria, adito in sede di riesame, confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990 , n. 309 di cui alla provvisoria contestazione (capo 2).
Avverso il provvedimento, NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso con cui ha dedotto:
-vizio di motivazione, per omissione e illogicità, quanto alla gravità del quadro indiziario in ordine alla partecipazione al sodalizio criminoso.
Il Giudice della cautela avrebbe riprodotto il contenuto dell’ordinanza genetica, senza una valutazione critica dei singoli elementi di prova e senza enunciare le ragioni per le quali il rapporto tra il ricorrente e gli altri due presunt sodali, NOME COGNOME e NOME COGNOME, era sintomatico di affectio societatis e non, piuttosto, inquadrabile nel mero concorso di persone.
Il riferimento ai “plurimi e inequivoci rapporti criminali” – che lo COGNOME avrebbe “intrattenuto nel settore del narcotraffico – non sarebbe indicativo dell’adesione alla consorteria e del “ruolo nevralgico”, occupato dal ricorrente.
Ed ancora, il Tribunale non avrebbe fornito risposta alle specifiche censure difensive circa il coinvolgimento dello NOME nell’episodio di cui al capo 5), pur valorizzato ai fini della ritenuta intraneità alla societas sceleris;
-vizio di motivazione, per illogicità e per omissione, quanto alla gravità indiziaria in ordine al reato associativo.
L’ordinanza in verifica non avrebbe esplicitato gli elementi fattuali sintomatici della operatività di un gruppo organizzato, stabilmente dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso la valutazione delle censure difensive, relative alla esistenza di un rapporto collaborativo e fiduciario tra i presunti sodali;
vizio di motivazione per omissione in ordine alla circostanza aggravante del metodo e della agevolazione mafiosa.
I Giudici della cautela non avrebbero reso intellegibili i comportamenti “mafiosi” e “agevolatori”, che lo COGNOME avrebbe realizzato in favore della RAGIONE_SOCIALE COGNOME;
vizio di motivazione, per illogicità e per omissione, quanto alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, ravvisate nel pericolo di fuga e di reiterazione del reato.
La motivazione sarebbe fondata su enunciazioni di mero stile: a) in ordine alla reiterazione del reato, non sarebbe stata valutata la portata del c.d. “tempo silente”, trattandosi di vicende risalenti al 2020 e di un provvedimento genetico emesso a cinque anni di distanza dai presunti fatti; in ordine al pericolo di fuga, non sarebbe stata valutata la spontanea costituzione dello COGNOME, che si era presentato alle Forze dell’Ordine nel momento in cui era venuto a conoscenza del provvedimento cautelare.
Il ricorrente ha depositato motivi nuovi e memorie conclusionali, con cui ha ulteriormente argomentato in ordine ai pericula libertatis, sotto il profilo della
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concretezza ed attualità nonché della adeguatezza della misura custodiale in corso.
Alla odierna udienza – che si è svolta alla presenza delle parti – il Pubblico Ministero e il difensore hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
1.1. Il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in punto di gravità indiziaria, di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, di adeguatezza e proporzionalità della misura in corso.
L’oggetto del contendere consiglia di ripercorrere, per sintesi, l’apparato argomentativo posto a fondamento della decisione del Giudice della cautela.
2.1. Si legge, nel provvedimento in verifica, che NOME COGNOME rivestiva un “ruolo nevralgico” all’interno dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, oggetto della provvisoria contestazione sub 2). Tale associazione – operativa tra la città di Reggio Calabria, la Lombardia e il Piemonte tra gli anni 2018 /2020 – era organizzata su tre distinti livelli: a) il primo livell composto da un gruppo di soggetti, tra cui figurava anche l’attuale ricorrente, era dedito prevalentemente all’approvvigionamento della cocaina ed operava in RAGIONE_SOCIALE sotto il diretto controllo della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, per il tramite di NOME COGNOME; b) il secondo livello era composto da persone, che si occupavano del costante rifornimento della sostanza dal “gruppo” di RAGIONE_SOCIALE per la successiva distribuzione al Nord Italia; c) il terzo livello era composto da persone, dedite alla vendita al dettaglio nelle piazze di spaccio del Nord Italia.
Il Tribunale per il riesame – nel richiamare il provvedimento genetico – ha ritenuto convergenti le informazioni “probatorie” che, seppure solo a livello indiziario, suffragavano l’esistenza del sodalizio e la intraneità ad esso del ricorrente.
A tal riguardo, è stato valorizzato: a) l’episodio – contestato al capo 23) – di detenzione e di occultamento di 1 Kg di cocaina che lo COGNOME aveva “tagliato” e consegnato al capo gruppo, NOME COGNOME; b) l’episodio – di cui al capo 5) – di detenzione di sostanza stupefacente per conto del fratello NOME, che lo COGNOME aveva prelevato da un bunker; c) la conversazione, prog. n. 5309, quanto al ruolo “interscambiabile” di NOME e NOME COGNOME; d) l’episodio, di cui al capo 4), relativo al viaggio al Nord Italia da parte del corriere, NOME COGNOME.
Il Tribunale ha poi concluso nel senso che i “plurimi e inequivoci rapporti criminali intrattenuti nel settore del narcotraffico” erano “dimostrativ di una assoluta adesione alla consorteria”, al cui interno lo stesso rivestiva un “ruolo nevralgico”.
2.2. Un tale percorso argomentativo non soddisfa l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali: obbligo sancito, a livello interno, dagli art.111 Cost. e 546 cod. proc. pen. e, a livello comunitario, dall’art. 6 CEDU.
Il ricorso alla motivazione per relationem, mediante il richiamo alle acquisizioni e alle considerazioni svolte nel provvedimento impugnato, non esime, tuttavia, il Giudice dalla dimostrazione di avere preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento i no chè di averle meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; e ciò, sia mediante un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, sia mediante la indicazione – seppure succinta – delle ragioni che, allo stato degli atti e fatto salvo il regime della progressione processuale, rendono sostenibile o meno l’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
Ed invero, per quanto al Giudice cautelare non possa essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità, nondimeno l’esigenza di specifica motivazione dei provvedimenti de libertate richiesta dalla legge processuale e più volte ribadita dalla giurisprudenza sia costituzionale che di legittimità – impone al decidente l’obbligo di riflessione e di giustificazione, che certamente non è rinvenibile né nella mera manuale trascrizione del provvedimento impugnato / né nel ricorso a formule stereotipate e/o di mero stile (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216664).
In conclusione, è fondamentale che il provvedimento esprima con chiarezza l’avvenuto esercizio della funzione di controllo, affidata al Giudice.
2.3. Il Tribunale ha deciso senza fornire, seppure nei limiti propri del giudizio cautelare, spiegazione alcuna circa la infondatezza, la indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti dal difensore. Ed invero, non ha sottoposto ad alcuna validazione e verifica le ragioni addotte dalla difesa: nessuna argomentazione è stata spesa in ordine allo specifico tema, introdotto dal difensore, circa l’effettivo coinvolgimento dello NOME nell’episodio contestato al capo 5), pur ritenuto evocativo dell’appartenenza al sodalizio, e circa l’utilizzo da parte del sodalizio in contestazione di figure ad hoc, incaricate del trasporto dello stupefacente al Nord Italia.
Ma al netto di ciò, l’insuperabile deficit di fondo – che permea il provvedimento – è ravvisabile nella totale assenza di un ordinato e intellegibile percorso logicoargomentativo: la motivazione è priva dei requisiti minimi di coerenza e
completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito e tale da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.
Il Tribunale per il riesame non ha enunciato – se non attraverso l’utilizzo di espressioni generiche /come quella dei “plurimi …rapporti criminali..” e/o “.. del ruolo nevralgico”, e la riproposizione di un tracciato argomentativo già percorso le ragioni, in forza delle quali ritenere, seppur con i limiti propri della valutazione della fase cautelare, la esistenza di una struttura associativa e non piuttosto una ipotesi di concorso di persone nel reato.
La lettura del provvedimento in verifica – oltre ad un massivo rinvio per relationem all’ordinanza genetica e ad una mera replica della descrizione di condotte (in relazione ad alcune delle quali il ricorrente ha, peraltro, prospettato la propria estraneità) – non consente di cogliere l’iter cognitivo e valutativo seguito: manca una valutazione, puntuale e coerente, delle concrete risultanze investigative e delle deduzioni difensive.
L’ordinanza impugnata, infatti, nemmeno individua e descrive il “giro” di affari dell’associazione e non fornisce informazioni precise sul concreto contributo che avrebbe offerto NOME COGNOME , vieppiù considerando che allo stesso sono ascritti due soli episodi ( capo 23 e capo 5), di cui uno oggetto di puntuali critiche, non esaminate: risultanze queste inidonee a comprovare la sussistenza di un sistema organizzato e stabile nel tempo, nonché le attività dell’indagato all’interno del sodalizio, riconducibili all’approvvigionamento e alla ridistribuzione per la successiva vendita al dettaglio.
2.4. Analoghe osservazioni vanno fatte in relazione al distinto profilo dei pericula libertatis, per quanto le censure siano assorbite, registrandosi anche in relazione a tale aspetto il difetto assoluto di dimostrazione della concretezza e della attualità del pericolo di reiterazione, vieppiù al cospetto dell’apprezzabile tempo trascorso dai fatti contestati (ex multis, Sez. 6, n. 2112 del 22/12/2023, Tavella Benito, Rv. 2785895).
Il vulnus riscontrato impone, dunque, l’annullamento con rinvio.
Il Tribunale, in sede di rinvio, facendo uso dei suoi poteri al riguardo dovrà, pertanto, riesaminare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, di conseguenza, la sussistenza del pericolo di reiterazione e del pericolo di fuga nonché l’adeguatezza della misura.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla GLYPH ncelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 19/11/2025