Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22663 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22663 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza in data 13/02/2024 del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame, ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 13 febbraio 2024, depositata il giorno successivo, il Tribunale di Firenze, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia in data 18 gennaio 2024, che aveva applicato al ricorrente la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di concorso in diverse ipotesi di furto aggravato e partecipazione associativa finalizzata anche al riciclaggio ed autoriciclaggio dei veicoli sottratti (capo 7). Tale misura era stata disposta e confermata sulla base del positivo scrutinio della gravità indiziaria per le ipotesi contestate e per la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, di cui alla lettera c) dell’art. 274, comma 1, cod. proc. pen., consistenti nel pericolo di reiterazione di reati omogenei, divisata sulla base delle modalità reiterative ed organizzate delle condotte contestate in cautela e dei precedenti penali specifici che gravano la biografia criminale del ricorrente.
Ricorre tempestivamente per cassazione, avverso la predetta ordinanza, l’indagato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo le argomentazioni di seguito riportate, nei limiti di quanto disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. Vizio esiziale di motivazione per mancanza del tratto grafico, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla riconosciuta gravità indiziaria per la partecipazione associativa (capo 7), senza indicare, in alcun modo, quali evidenze gravano, allo stato degli atti, la posizione del ricorrente in ordine alla contestata partecipazione associativa.
2.2. Il medesimo vizio è denunziato in ordine alla stimata ricorrenza delle esigenze cautelari, tutelabili solo con la misura di massima afflittività imposta. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che, non avendo il Tribunale approfondito in termini concreti la prognosi cautelare (precedenti specifici ma assai datati nel tempo e valorizzazione di un mero dato migratorio privo di significati allarmanti), il pericolo di reiterazione poggia unicamente sull’analisi dei fatti contestati, con un valore determinante attribuito alla natura organizzata (capo L) dei delitti di natura patrimoniale contestati in cautela. Consegue che la gravità indiziaria per la ritenuta partecipazione associativa ha svolto un ruolo determinante nella valutazione di esistenza e grado delle esigenze cautelari, come pure in tema di scelta della misura di massima afflittività applicata.
A
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato. Il secondo, svolto in tema di apprezzamento delle esigenze cautelari attuali, presupponendo il compiuto apprezzamento della gravità indiziaria, resta assorbito.
1.1. La difesa del ricorrente si duole della omessa motivazione del giudice del riesame sul dedotto deficit di gravità indiziaria per il reato associativo contestato al capo 7; sul detto capo la difesa aveva dedotto la evidente carenza della gravità indiziaria, divisata dal Giudice per le indagini preliminari solo sulla presunzione che gli autori dei furti dovessero necessariamente partecipare del contesto associativo. Il COGNOME aveva,infatti,preso parte soltanto a due episodi di Furto in concorso, in date ben determinate, senza che alcun altro elemento potesse ricondurlo nell’alveo di un sodalizio dedito, peraltro, alla consumazione di delitti “derivati” diversi ed anzi incompatibili con la partecipazione concorsuale ai furti.
Tale obiezione avrebbe meritato, se non una smentita nei presupposti di fatto, quanto meno una argomentata esaltazione degli elementi di gravità indiziaria evincibili dagli atti (giur. consolidata, sin da Sez. 6, n. 35675 del 6/7/2004, Rv. 229409) per suffragare l’ipotesi associativa contestata. Il Tribunale per il riesame ha,dunque ,deciso (sulla partecipazione associativa del COGNOME) senza fornire, nei limiti propri della regola di giudizio cautelare, spiegazione alcuna circa la infondatezza, la indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti dalla difesa, così eludendo l’obbligo di motivazione e radicando, per l’effetto, anche la violazione della legge processuale (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), cui consegue l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale per il riesame di Firenze, per nuova valutazione della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione associativa del RAGIONE_SOCIALE, tale da colmare la denunziata lacuna.
Le doglianze relative alla valutazione in ordine alle esigenze cautelari restano assorbite.
2.1. Il contenuto della presente sentenza deve essere comunicato al ricorrente, ai sensi di quanto dispone l’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., onerando di tanto il direttore della Casa circondariale di detenzione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo 7 e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 maggio 2024.