Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13301 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13301 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Follonica il 28/10/1945, avverso la sentenza del 23/05/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore della parte civile NOME COGNOME, avv. NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spf udito il difensore delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e ha depi)sit conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore della parte civile NOME COGNOME Avv. NOME COGNOME:he concluso per la conferma della sentenza impugnata e ha depositato condusioni scritte e nota spese; udito il difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’acccg ime del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze
riformato la sentenza del 21 febbraio 2023 del Tribunale di Grosseto che aveYa dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il delitt diffamazione aggravata per divieto di un secondo giudizio ai sensi dell’art. cod. proc. pen.
In particolare, il Tribunale ha affermato che, poiché era stata già eserct nei confronti del Costagli l’azione penale per il reato di calunnia e quest’u reato assorbiva quello di diffamazione ai danni delle medesime persone of’e>e non poteva essere esercitata una seconda volta l’azione penale per il medesí -no fatto, pur se diversamente qualificato.
La Corte di appello ha, invece, ritenuto inoperante il predetto divieto pp il reato di calunnia e quello di diffamazione erano stati commessi con condot ontologicamente differenti tra loro e pertanto non vi era un concorso form reati; ha quindi affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il re 21; D di diffamazione aggravata e, esclusa la continuazione, lo ha condannato alla r e ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, da separatamente, in favore delle persone offese, costituitesi parti civili.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mera apparenza dell motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità, atteso cil Corte di merito ha sostenuto che già il Tribunale aveva ritenuto la pen rilevanza della condotta dell’imputato, mentre in realtà il Giudice di primo gr si era limitato a constatare la pendenza del processo relativo al &IP t calunnia, per il quale il COGNOME era stato condannato all’esito del primo cro la accusa mossa al COGNOME nel presente processo per il reato di diffamazbi ie.
Il Tribunale non aveva, invece, affermato di aver ritenuto provato il reato diffamazione e del resto nella sentenza di primo grado non si faceva alc riferimento alle prove dalle . quali sarebbe dovuta emergere la respo v. abilità penale per la diffamazione aggravata e non si chiariva perché la condot dell’imputato avrebbe integrato il reato di diffamazione.
La Corte di appello, a sua volta, si limita ad affermare che l’istruttoria nel corso del primo grado di giudizio sarebbe completa ed esaurienti?, ma detta istruttoria non viene effettuato alcun esame, cosicché viene a manca qualsiasi argomentazione sulla quale fondare l’affermazione di penal responsabilità.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della carenza di metwazion in ordine al rigetto della riChiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattirr e ltale.
‘La Corte di merito ha affermato che la istruttoria era stata completa
esauriente, ma, avendo poi omesso di giustificare la affermazione di penai responsabilità sulla base delle prove assunte, la Corte di appello ha fornito motivazione apparente anche su tale punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto carentE in relazione alle ragioni che hanno condotto all’affermazione della pela responsabilità dell’imputato, atteso che non viene descritta la condotta att.R dall’imputato e non vengono indicate le prove che hanno consentito di accert;: r tale condotta, né vengono spiegati i motivi per i quali la condotta dell’imput integrerebbe il reato oggetto di contestazione.
Non risulta possibile ricostruire l’iter-logico giuridico che ha portato la C di appello a ritenere provata la sussistenza del fatto e la sua riconducibilit21 condotta dell’imputato, cosicché la sentenza impugnata è affetta da nullità sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Né la sentenza di primo grado ha motivato su tali punti, limitand)A a constatare che il Tribunale di Perugia aveva condannato il COGNOME per il reat) calunnia e che in questo processo è stata esercitata l’azione penale per il div reato di diffamazione.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che provaa ie anche alla regolamentazione tra le parti private delle spese processuali giudizio di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra !,e ione della Corte di appello dì Firenze.
Così deciso il 13/02/2025.