Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41200 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41200 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/12/2024 del Giudice per le AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e i motivi aggiunti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio letta le conclusioni della difesa che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ha convalidato, ai sensi dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il provvedimento del AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE emesso nei confronti di NOME COGNOME in data 17 dicembre 2024, notificato allo stesso il 20 dicembre 2024, impositivo del divieto di accesso, per anni tre, ai luoghi ove si
svolgono manifestazioni sportive di pallacanestro, con contestuale prescrizione dell’obbligo di comparizione personale, per un anno, presso la Questura di RAGIONE_SOCIALE venti minuti dopo l’inizio e venti minuti prima della fine di ogni incontr agonistico o amichevole che la RAGIONE_SOCIALE disputerà in qualunque luogo del territorio nazionale in relazione alle manifestazioni per le quali gli è stato inibito l’accesso.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia.
3.2 Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., omessa valutazione in merito alle ragioni di necessità e urgenza che giustificano l’adozione della misura, che l’obbligo motivazionale è previsto dall’art. 13 Cost. e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 512/02, che nulla viene detto sul punto dal AVV_NOTAIO, che il COGNOME si è presentato alla Questura di RAGIONE_SOCIALE la sera del 21 dicembre 2024 tra la notifica del provvedimento e la convalida del giudice per le AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e che, pertanto, a maggior ragione, era necessario che AVV_NOTAIO e Giudice AVV_NOTAIO motivassero in maniera esaustiva in merito alla sussistenza o meno delle ragioni di necessita e urgenza.
3.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 e difetto di motivazione in merito alle ragioni per cui l’interessato deve presentarsi in Questura due volte in occasione delle partite di RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE sia in casa che in trasferta. Deduce, in particolare, che la pallacanestro si snoda su 4 tempi da 10 minuti ciascuno con interruzione del cronometro e del tempo di gioco a ogni fallo o infrazione a differenza del calcio e che non è chiaro come il ricorrente possa individuare il secondo momento di presentazione, senza contare l’ordinario svolgimento, a differenza del calcio, dei tempi supplementari
3.4 Con il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 e illogicità dell’ordinanza in relazione alle ragioni per cui l’interessato deve presentarsi in Questura due volte in occasione delle partite di RAGIONE_SOCIALE della “RAGIONE_SOCIALE” sia in casa che in trasferta senza che sia interdetto l’accesso ai sensi dell’art. 6, comma 1, della suindicata legge per le partite della medesima RAGIONE_SOCIALE. Deduce, in particolare, che nel caso in esame l’accesso è vietato per tutte le partite organizzate dalla RAGIONE_SOCIALE, che tale RAGIONE_SOCIALE si occupa dei club di serie A2 e B e che la “RAGIONE_SOCIALE” è invece associata alla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) che milita nel campionato professionistico di serie Al (melius serie A).
Con motivo aggiunto il ricorrente a completamento del secondo motivo del ricorso ha allegato attestazione di corretta doppia firma del ricorrente apposta il 21 dicembre 2024 e ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata e, in particolare, l’accoglimento di quarto motivo di ricorso implicante l’annullamento “senza rinvio”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato e l’accoglimento dello stesso fa ritenere assorbiti il terzo e il quarto motivo.
Dagli atti del procedimento, cui questa Corte ha accesso in ragione della natura procedurale della doglianza, risulta che la richiesta di convalida del provvedimento impugnato, notificato all’interessato alle ore 12,47 del 20 dicembre 2024, è pervenuta al Giudice per le AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO alle ore 11,45 del 21 dicembre 2024. L’ordinanza di convalida è stata emessa il 23 dicembre 2024 e depositata alle ore 10,38 del medesimo giorno. La memoria difensiva richiamata nel ricorso è pervenuta all’Ufficio del giudice per le AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO alle ore 10,20 del 22 dicembre 2024 entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento. Dagli atti non emerge che la memoria sia stata portata all’attenzione del giudice. Nell’ordinanza non viene menzionato
l’avvenuto deposito della memoria trasmessa entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento né si da conto, in fatto, delle ragioni di doglianza espresse nella stessa.
Ciò premesso, deve rilevarsi che pur tenendo conto dell’orientamento per cui l’omissione della valutazione della memoria non configura di per sé alcuna nullità, ma, piuttosto, può influire sulla congruità e sulla correttezza logico giuridica della motivazione del provvedimento riguardante la fase nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 3, n. 11475 del 17/12/2018, COGNOME, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 271600 – 01) e a voler considerare irrilevanti le argomentazioni fondate sugli atti di procedimento penale a carico di altri soggetti poiché non vi sono sufficienti elementi per ritenere che tale procedimento abbia avuto a oggetto la medesima condotta addebitata al COGNOME, nel provvedimento impugnato non trovano alcuna valutazione le rimanenti specifiche doglianze sulla durata del provvedimento impositivo dell’obbligo di comparire personalmente presso la Questura di RAGIONE_SOCIALE e sull’irragionevolezza delle modalità di presentazione, oggetto anche di articolate censure nel terzo e quarto motivo del ricorso.
2. Il secondo motivo e il motivo aggiunto sono fondati nei termini appresso indicati.
Diversamente da quanto dedotto dal difensore, il AVV_NOTAIO ha sufficientemente motivato sulla necessità e urgenza di provvedere, evidenziando la necessità di isolamento dalle manifestazioni sportive di chiunque abbia realizzato comportamenti riconducibili alla legge 401 del 1989 e l’esigenza di attivare una tutela efficace e senza dilazioni temporali, visto il continuo succedersi degli eventi sportivi. Deve ritenersi invece carente la motivazione da parte del Giudice per le AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO. Invero, anche a volere ritenere che la motivazione sulla necessità di provvedere, non richiedendo necessariamente formule esplicite (Sez. 7, ord. n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961-01), possa desumersi dalla pericolosità dell’azione realizzata dal COGNOME, difetta completamente, non risultando neppure un richiamo “per relationem” alla motivazione dell’autorità di P.S., la valutazione sull’urgenza di provvedere e nel caso concreto l’omessa motivazione è rilevante posto che il provvedimento, come evidenziato e documentato dalla difesa, ha avuto esecuzione prima dell’intervento del magistrato essendosi il COGNOME presentato in Questura il 21 dicembre 2024 in occasione dell’incontro di pallacanestro RAGIONE_SOCIALE-Vanoli Cremona.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte inerente alla prescrizione dell’obbligo di presentazione. Trattandosi di errores in judicando deve disporsi la trasmissione degli atti al Giudice per le AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ch provvederà a una nuova deliberazione diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato. Deve dichiararsi contestualmente sospesa l’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE limitatamente all’obbligo di presentazione all’Autorità di P.S. e deve disporsi l’adempimento indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e sospende l’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE del 17/12/2024 limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 26/11/2025.