Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31157 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31157 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CUI 03A4AR2 ) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/09/2023 del TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letteSi irra l le conclusioni del PG
NOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza formulata nell’interesse di Gueye (NUMERO_DOCUMENTO), intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati i di cognizione.
A ragione della decisione – pur dando atto che si trattava di condot parzialmente omogenee, riguardanti più violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 1990 – osservava che le condotte erano state commesse a distanza di ben due anni e sei mesi l’una dall’altra, reputando che i reati giudicati fossero pi espressione di una scelta di vita e, comunque, il frutto di un gene programma di attività delittuosa.
Ricorre per cassazione Gueye, a mezzo del suo difensore, AVV_NOTAIO, e – con un unico motivo – lamenta violazione di legge e vizio motivazione in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con riferimento alle sentenze per le quali la difesa aveva, infine, svolto istan
Deduce di avere, in occasione dell’udienza dinanzi al Giudice dell’esecuzione indicato a verbale (allegato al ricorso ai fini della sua autosufficienza l’originaria istanza doveva intendersi limitata alle sentenza relative a commessi in Torino, trascurando invece i fatti commessi a Genova.
Il Tribunale, invertendo i due gruppi di sentenze, avrebbe invece reso motivazione unicamente per i fatti – effettivamente distanti nel tempo – c riferimento ai quali il condannato aveva rinunciato all’istanza, omettendo valutare sui quelli oggetto delle sentenze per le quali si ribadiva la richi applicazione della continuazione.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME è intervenuto c requisitoria scritta depositata in data 15 marzo 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente deve rilevarsi che il Procuratore generale presso quest Corte ha depositato la requisitoria in data 15 marzo 2024, oltre il termine quindicesimo giorno antecedente all’udienza camerale, previsto dall’art. 61 comma 1, cod. proc. pen.
Poiché il rispetto di tale termine è funzionale alle esigenze di funzional adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell’udienza cui le parti sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie fino al quinto giorno antecedente, l’intervento della Pubblica accusa deve considerarsi tardivo delle relative conclusioni non deve tenersi conto in questa sede.
Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni di cui appresso.
Com’è reso evidente dalla lettura del verbale di udienza in data 2 settembre 2023, allegato al ricorso ai fini della sua autosufficienza, la dif limitato l’ampiezza dell’originaria istanza di applicazione della disciplina continuazione ai «soli fatti avvenuti nel Circondario di Torino» e, dunque, a que giudicati con le sentenze di cui ai numeri 1., 4. e 5. del provvedimento Giudice dell’esecuzione.
Questi, invece, dopo avere premesso che la difesa aveva limitato l’istanza fatti commessi a Genova, prendeva in considerazione le sentenze di cui ai n. 2. 3. del provvedimento stesso, omettendo completamente di pronunciarsi su quanto richiesto dal condannato, in violazione dell’obbligo di motivare ordinanze previsto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Tale vizio impone, dunque, di annullare l’ordinanza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013) per il corrispondente nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova.
Così deciso il 29 marzo 2024
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