Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 30527 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 30527 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile NOME nato a MARTA il 01/05/1967 nel procedimento a carico di: NOME nato a CERCOLA il 16/07/1965
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE D’APPELLO DI ANCONA Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Lette le conclusioni a firma dell’avv. NOME COGNOME difensore di COGNOME con cui chiede il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 8 novembre 2024, la Corte d’appello di Ancona, in riforma della decisione del Tribunale di Ascoli Piceno, ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 595, commi 1 e 3 cod. penale.
In primo grado l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli per aver pubblicato sulla piattaforma social ‘Facebook’, con il proprio profilo
‘NOME COGNOME‘, un commento ad un articolo che riportava la notizia del suicidio di un poliziotto, del seguente tenore: «quando non trovano nessuno da uccidere o picchiare vanno a rota e si ammazzano fra di loro … normale per questi». Il Tribunale aveva condannato Occasione alla pena della multa di 700 euro, ritenendo la frase pubblicata offensiva della reputazione degli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato rappresentati dal Movimento sindacale autonomo di Polizia. Lo aveva altresì condannato al risarcimento dei danni subiti dal Movimento sindacale, costituitosi parte civile.
La Corte territoriale, ritenendo che l’identificazione dell’imputato come l’autore del commento diffamatorio non fosse certa, lo aveva assolto per non aver commesso il fatto, revocando le statuizioni civili.
Avverso tale decisione, NOME NOMECOGNOME in qualità di legale rappresentante del Movimento sindacale autonomo di Polizia, ha proposto ricorso per cassazione, formulando un’unica articolata censura con la quale lamenta vizio di violazione di legge, nonché vizio di motivazione.
La sentenza impugnata avrebbe motivato in modo solo apparente le ragioni dell’assoluzione, non essendo tale conclusione supportata da alcun dato probatorio. Essa sarebbe incorsa nel vizio di travisamento della prova con riguardo alla testimonianza dell’ope rante di polizia NOME COGNOME che aveva riferito in ordine agli accertamenti svolti, che avevano portato ad identificare con certezza l’Occasione come l’autore del fatto. Inoltre, la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio di travisamento della prova per invenzione, introducendo nella motivazione un dato inesistente, cioè la incertezza in ordine alle modalità di identificazione dell’imputato. Sarebbe altresì incorsa nel vizio di travisamento della prova per soppressione, omettendo di valutare la testimonianza della COGNOME che aveva affermato che l’imputato era stato identificato attraverso le foto presenti sul suo profilo social. Infine, in modo contraddittorio avrebbe dapprima affermato che l’imputato era stato identificato con certezza, per poi ritenere che era dubbio che fosse lui l’autore del post diffamatorio.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, sia in quanto generico sia in quanto, nel censurare apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, dedurrebbe vizi non consentiti in sede di legittimità.
Il difensore dell’imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. Va, innanzitutto, premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la decisione di riforma della sentenza di primo grado, in senso assolutorio o di condanna, deve individuare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato, e, in caso di omissione, l’imputato può dedurre con ricorso per cassazione la relativa mancanza di motivazione (Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231674).
La decisione di riforma della sentenza di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi rappresentare una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, COGNOME, Rv. 233083; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, COGNOME, Rv. 254638). Sicché il giudice del gravame che riformi la sentenza di primo grado ha l’obbligo di dimostrare specificamente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza impugnata, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi integralmente alla prima, dia ragione delle scelte operate e della maggiore concludenza attribuita ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 32736 del 25/05/2021, COGNOME, Rv. 281769 -01, in motivazione).
Si è, altresì, precisato che il giudice d’appello, che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430; Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 275416 – 02).
3. Il ricorso della parte civile, laddove evidenzia il travisamento decisivo di un dato già disaminato -costituito dalle dichiarazioni testimoniali della teste COGNOME -nonché la sostanziale inesistenza del percorso giustificativo della decisione impugn ata, denunciando la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata, la quale integra la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., è fondato.
Nella specie, la Corte territoriale non ha tenuto conto dell’obbligo motivazionale sulla stessa gravante omettendo di confrontarsi in modo puntuale con gli elementi accertati in primo grado, e specificamente con quanto riferito dalla teste COGNOME in ordi ne alle modalità con cui si era risaliti all’imputato quale autore del post incriminato. Per altro verso, i giudici d’appello si sono limitati ad evidenziare la mancata assunzione di una prova dagli stessi ritenuta decisiva con riguardo agli accertamenti compiuti dalla Polizia di Roma, senza tuttavia