Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32765 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32765 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Reggio Emilia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/01/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa e depositata il 10 gennaio 2024, alle ore 12,50, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO ha convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO della Provincia di AVV_NOTAIO nella parte in cui ha ordinato a NOME COGNOME, per il periodo di cinque anni, di comparire personalmente presso la Questura di Reggio Emilia, o presso altri Uffici di Pubblica Sicurezza,
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previa autorizzazione del AVV_NOTAIO, in occasione di tutti gli incontri disputati dalla squadra di calcio “RAGIONE_SOCIALE“, per due volte in relazione a ciascuna partita.
A fondamento della decisione, il giudice ha osservato che NOME COGNOME, in data 2 settembre 2023, in occasione dell’incontro di calcio di serie B tra la squadra del AVV_NOTAIO e quella della RAGIONE_SOCIALE, unitamente ad altri tifosi, lanciava ordigni esplosivi e sassi contro le Forze dell’Ordine, danneggiando un’auto di servizio, così ponendo in essere una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 6, legge n. 401 del 1989, e 178, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo al mancato rispetto dei termini a difesa per la convalida del provvedimento questorile.
Si deduce che il provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO è stato illegittimamente convalidato, in quanto non è stato rispettato il termine di quarantotto ore che deve decorrere tra la notifica del provvedimento del questore all’interessato e la convalida del medesimo provvedimento da parte del G.i.p., al fine di consentire al destinatario di esercitare il proprio diritto di difesa trami deposito di atti o memorie nel predetto arco temporale. Si precisa che, nella specie, il provvedimento del AVV_NOTAIO è stato notificato all’attuale ricorrente i giorno 8 gennaio 2024, alle ore 18,00, mentre il provvedimento di convalida del G.i.p. è stato depositato il 10 gennaio 2024, alle ore 12,46. Si osserva che dal mancato rispetto del precisato termine sono derivate l’impossibilità per la difesa di accedere al fascicolo, e l’omesso esame da parte del G.i.p. della memoria difensiva, pur depositata prima della scadenza del termine.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla totale mancanza di motivazione in ordine ai requisiti di gravità e urgenza che giustificano e legittimano l’adozione della misura.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 6, commi 1 e 2, legge n. 401 del 1989, nonché vizio di motivazione, avuto riguardo all’imposizione, da parte del AVV_NOTAIO, dell’obbligo di firma in occasione di tutte le partite della RAGIONE_SOCIALE, comprese, in assenza di ulteriore specificazione, quelle amichevoli.
Si deduce che le partite disputate dalla squadra, ad eccezione di quelle ufficiali, non sempre vengono pubblicizzate, con conseguente mancanza di conoscibilità delle stesse da parte del tifoso e abnormità dell’obbligo di firma in tali occasioni.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia difetto di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo all’omessa valutazione del contenuto della memoria difensiva da parte del Giudice, nonostante la stessa fosse stata tempestivamente depositata.
2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 6, commi 1 e 2, legge n. 401 del 1989, nonché vizio di motivazione, avuto riguardo al doppio obbligo di firma quando le partite si disputano fuori sede.
Si deduce che irrazionalmente il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la convalida della misura dell’obbligo di presentazione nella parte in cui impone la presentazione per la firma per ben due volte nell’arco di tempo in cui si disputa la partita, anche quando la squadra gioca in trasferta a moltissimi km di distanza. Si osserva che il Giudice non ha considerato come tale obbligo risulta eccessivamente gravoso, data l’oggettiva impossibilità per il tifoso di recarsi, nell’arco di 90 minu di gioco, in tali luoghi. Si rappresenta che, nei casi in cui la partita si disp all’infuori della Regione, è più che sufficiente, al fine di conseguire alle final perseguite dal legislatore, prevedere l’obbligo di presentarsi un’unica volta presso il Comando della Questura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
Costituisce principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui deve essere annullata senza rinvio l’ordinanza di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, intervenuta prima del compimento del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all’interessato, con conseguente decadenza della misura dell’obbligo di presentazione del sottoposto (così, per tutte, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281341 – 01, e Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, COGNOME, Rv. 266769-01, la quale ha precisato che l’inosservanza di detto termine viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall’art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un’ipotesi di error in procedendo che colpisce l’atto in misura radicale, nonché Sez. 3, n,6440 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266223-01).
Due soltanto sono le eccezioni al principio sopra richiamato.
La prima ha riguardo all’ipotesi in cui il destinatario dell’obbligo d presentazione all’autorità di pubblica sicurezza abbia esercitato, in sede di convalida, le sue prerogative difensive presentando memoria in un momento antecedente alla scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento e il giudice abbia provveduto dopo il deposito della memoria e ne abbia dato conto, confutando nel merito gli argomenti in questa svolti (così Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, dep. 2020, Romagnoli, Rv. 278785-01).
La seconda si riferisce al caso in cui l’interessato, dopo aver ricevuto la notifica dell’ordinanza di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato (cfr. Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 – 01, nonché Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, COGNOME, Rv. 280796 – 01).
Nella specie, dal testo della stessa ordinanza impugnata emerge che: a) il provvedimento del AVV_NOTAIO è stata notificato al ricorrente il giorno 8 gennaio 2024, alle ore 18,00; b) l’ordinanza di convalida, impugnata in questa sede, è stata depositata in cancelleria il 10 gennaio 2024, alle ore 12,23.
Risulta evidente, perciò, che il termine di quarantotto ore per la presentazione di memorie, decorrente dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO all’interessato, non è stato rispettato.
Il ricorrente, poi, ha allegato e documentato di aver depositato memoria il 10 gennaio 2024, alle ore 16,08, quindi prima dello scadere delle quarantotto ore dalla ricezione della notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO, nella quale ha fornito una diversa ricostruzione dei fatti e chiesto di non essere sottoposto alla misura con riferimento alle partite amichevoli.
La memoria in questione non è stata esaminata dal Giudice in occasione dell’emissione dell’ordinanza di convalida; e, del resto, non avrebbe potuto in alcun modo esserlo, perché presentata sì nel termine delle quarantotto ore, ma dopo il deposito dell’ordinanza di convalida.
Il ricorrente, nell’atto di impugnazione davanti alla Corte di cassazione, si è specificamente lamentato del mancato esame della memoria e delle ragioni in essa esposte.
Alla constatazione della violazione dell’obbligo di rispettare il termine di quarantotto ore per la presentazione di memorie, e al mancato esame della memoria depositata nel termine riconosciuto per l’esercizio del diritto di difesa, segue, in applicazione dei principi giuridici sopra evidenziati, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, nonché, ulteriormente, la dichiarazione di
inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 10/01/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione.
L’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata per le ragioni esposte nel primo motivo determina l’assorbimento delle censure formulate negli ulteriori motivi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO del 10/01/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso 1’11/06/2024.