Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28489 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28489 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
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NOMECOGNOME nato a Preseglie il 12-08-1963, avverso l’ordinanza del 26-07-2023 del G.I.P. del Tribunale di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette la memoria trasmessa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali hanno insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN IFATTO
Con ordinanza resa il 26 luglio 202:3, il G.I.P. del Tribunale di Brescia convalidava il provvedimento emesso il 22 luglio 2023, con cui il Questore di Brescia aveva prescritto ad NOME COGNOME in aggiunta al divieto di accedere per dieci anni ai luoghi, in Italia e all’estero, dove si svolgono competizioni, ufficial amichevoli, di calcio, pallavolo, rugby e pallacanestro, l’ulteriore prescrizione di presentarsi, per cinque anni, presso la Questura di Brescia all’inizio di ogni partita disputata, in casa e in trasferta, dalla squadra di calcio del Brescia. Il provvedimento del Questore veniva adottato a seguito dei disordini verificatisi il 1° giugno 2023 durante la partita di calcio disputata tra Brescia e Cosenza.
Avverso l’ordinanza del G.I.P. lombardo, COGNOME tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione,, sollevando quattro motivi.
Con il primo, la difesa contesta la violazione e la falsa applicazione degli art. 6 comma 3 della legge n. 401 del 1989 e 178 lett. C) cod. proc. pen., sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto litzt difesa, evidenziando in particolare che il provvedimento del Questore è stato notificato a Ragnoli il 24 luglio 2023 alle 8.40, mentre la convalida del G.I.P. risale al 26 luglio 2023, a orario imprecisato, ma molto probabilmente antecedente allo scadere del termine di 48 ore dalla notifica al ricorrente, dovendosi l’incertezza sull’orari della convalida essere interpretata in senso favorevole alla difesa.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza sono la violazione degli artt.3 e 10 della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in relazione al principio di gradualità della sanzione e alla congruità della stessa, non essendo stata impiegata neanche una riga del provvedimento impugnato per giustificare un obbligo di firma esteso per ben cinque anni.
Con il terzo motivo, la difesa si duole del difetto di motivazione in merito alle ragioni per cu, l’interessato debba presentarsi presso la Questura tre volte in occasione delle partite di calcio del Brescia e della Nazionale in casa e Provincia, rilevandosi in proposito sia che non è chiaro se l’obbligo di cornparizione è riferito anche alle partite della Nazionale, come indicato dal Questore, sia che non è comunque spiegato il motivo per cui l’obbligo di comparizione dovrebbe essere esteso alle gare di squadre diverse da quelle per cui il ricorrente ha manifestato la sua pericolosità, ossia quelle che vedono impegnata la squadra del Brescia.
Il quarto motivo ha ad oggetto la illogicità della motivazione in ordine alle ragioni per cu l’interessato debba presentarsi presso la Questura anche in occasione delle partite amichevoli, eccependosi l’inosservanza dei parametri di adeguatezza e proporzionalità anche rispetto alle modalità di presentazione.
2.1. Con memoria del 24 gennaio 2024, i difensori di COGNOME hanno insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendo in particolare il primo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1. Alla luce di tali principi, va esclusa nel caso di specie la lesione de diritto di difesa del ricorrente, dovendosi innanzitutto considerare che il provvedimento del Questore è stato notificato a Ragnoli il 24 luglio 2023 alle 8.40, mentre la convalida del G.I.P. risale al 26 luglio 2023, a orario imprecisato, ma evidentemente successivo alle 8.40, tenuto conto degli orari di apertura degli uffici giudiziari. Ma in ogni caso, pur a voler ipotizzare che la convalida sia stata depositata qualche minuto prima delle 8.40, dunque poco prima dello scadere del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile, non può non tenersi conto del fatto che non risulta pervenuto alcuno scritto difensivo alla cancelleria del Giudice della convalida, né prima né dopo lo scadere delle 48 ore,
per cui alcun pregiudizio concreto si è verificato in danno di COGNOME, non potendo assumere rilievo in senso contrario il mero dato formale secondo cui la convalida possa (nel caso di specie in via del tutto ipotetica) essere avvenuta qualche istante prima della scadenza del termine di 48 ore, e ciò proprio in ragione della necessità di conferire valenza sostanziale alle già riconosciute garanzie difensive. Di qui l’infondatezza delle doglianze difensiva.
La medesima conclusione si impone per il secondo motivo.
Circa l’onere motivazione della decisione di convalida, occorre richiamare l’affermazione dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229112), secondo cui, in sede di convalida dell’obbligo di presentazione dinanzi all’Ufficio di Polizia, il giudice non può limitarsi a un mero controllo formale, ma deve accertare, in concreto e con riferimento all’attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura stessa idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì, specialmente se non è intervenuta una condanna, la sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare l’attribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolos posta a fondamento del provvedimento del Questore. In definitiva, come ribadito anche dalla successiva evoluzione giurisprudenziale (cfr. Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016, Rv. 267146), il controllo di legalità del giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da pa dell’Autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale del soggetto, ascrivibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), e investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida. È stato peraltro precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. n. 44273 del 2004 sopra citata che, anche in questa materia, il giudice della convalida può legittimamente avvalersi della motivazione per relationem, purché dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento richiamato, non potendosi risolvere la motivazione in una acritica recezione del provvedimento amministrativo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. Alla stregua di tale premessa ermeneutica, deve senz’altro escludersi che il giudice della convalida sia venuto meno ai suoi oneri motivazionali.
Ed invero, nel caso di specie, il G.I.P., nella valutazione circa la pericolosità de ricorrente, ha valorizzato, in modo pertinente, le note della Digos di Brescia del 12 giugno e del 14 luglio 2023 (rispetto alle quale non si deduce alcun travisamento), note da cui si evince che COGNOME, durante l’incontro del 10 giugno 2023 tra Brescia e Cosenza, ha preso parte attiva a episodi di violenza, minaccia e intimidazione, tali da mettere in pericolo la sicurezza pubblica e creare pericoli per l’ordine pubblico, scavalcando, con il volto parzialmente travisato, eppure
riconoscibile, le recinzioni dell’impianto e invadendo il campo da gioco, unitamente ad altri soggetti, il che causava l’interruzione della partita.
La valutazione della pericolosità del ricorrente risulta dunque ancorata a ben precise circostanze fattuali di indubbia pregnanza, dovendosi altresì rilevare che,
come si evince dalla parte finale dell’ordinanza impugnata, COGNOME è stato destinatario di un precedente “daspo” della durata di tre anni, emesso dal
Questore di Modena il 17 maggio 2007, elemento questo che rende non irragionevole né la fissazione della durata dell’obbligo di comparizione in 5 anni,
né la previsione di modalità stringenti circa i tempi dell’obbligo di presentazione.
3. Le restanti doglianze difensive sono infine inammissibili.
Ed invero, quanto all’estensione dell’obbligo di comparizione alle partite della
Nazionale italiana, deve osservarsi che di ciò non vi è traccia nell’ordinanza impugnata, la quale circoscrive l’obbligo di comparizione a “ogni incontro di
calcio che la squadra del Brescia calcio disputerà in casa o fuori casa, con le cadenze temporali ivi indicate e da intendersi qui integralmente richiamate”, da
ciò evincendosi che le partite della Nazionale sono escluse dall’ambito applicativo della prescrizione di presentarsi presso l’Ufficio di polizia competente, prescrizione che va circoscritta unicamente alle partite della squadra del Brescia. Allo stesso modo, non vi è un espresso richiamo nell’ordinanza impugnata anche alle gare amichevoli, valendo il rinvio al provvedimento del Questore unicamente a circoscrivere sul piano temporale le modalità di presentazione dell’interessato in occasione degli incontri ufficiali del Brescia (venti minuti dall’inizio del pri tempo, venti minuti dall’inizio del secondo tempo, venti minuti dalla fine della gara), mentre alcuna specificazione viene fornita rispetto agli incontri amichevoli, che dunque, in assenza di una conferma esplicita da parte del G.I.P., devono ritenersi parimenti esclusi dall’ambito applicativo dell’obbligo di comparizione.
In conclusione, stante la complessiva infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere pertanto rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08/02/2024