Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37690 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37690 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/01/2025 del GIP TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di AVV_NOTAIO, di convalida del provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO il 08/01/2025, notificat al ricorrente in data 09/01/2025 alle ore 19,40, con il quale è stato disposto l’obblig presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di tre anni.
21.11 ricorrente affida il ricorso a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, deduce vizio di violazione di legge in relazione all 6,1. n. 401 del 1989 per il mancato rispetto del termine minimo a difesa di 48 ore dalla notifi all’interessato. Evidenzia che in data 11/12/2024 gli era stato notificato un primo Daspo co previsione contestuale di obbligo di firma e che tuttavia tale provvedimento, sebbene trasmesso all’ufficio del Procuratore della Repubblica, non era stato convalidato. Evidenzia altresì di a trasmesso agli Uffici della Procura di AVV_NOTAIO, in data 12/12/2024, una memoria difensiva e di ave ricevuto dalla Questura di AVV_NOTAIO, in data 27/12/2024, una nota con la quale si dava atto dell mancata convalida.
Successivamente, in data 08/01/2025, stante la mancata convalida del precedente Daspo, il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO aveva emesso un nuovo provvedimento di Daspo con contestuale previsione dell’obbligo di firma, che veniva convalidato dal Gip del Tribunale di AVV_NOTAIO con ordinanza emessa in data 11/01/2025. Deduce, pertanto, violazione dei termini minimi a difesa, in quanto i AVV_NOTAIO, pur essendo scaduti i termini per la convalida del provvedimento già notificato all’interessato in data 11/12/2024, ha emesso un nuovo provvedimento in data 08/01/2025, .notifiCato al ricorrente il 0 .9/01/2025 alle ore 19,40, che è stato poi convalidato dall’autorità giudiziaria con ordinanza emessa in data 11/01/2025 alle ore 16,19 e notificata il 11/01/2025 ore 16,35.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce compressione del termine a difesa in quanto il Gip competente ha convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO in violazione del termine di 48 ore, in tal modo impedendo al difensore di poter compiutamente esercitare il diritto di difesa, e precipuamente, di poter accedere agli atti contenuti nel fascicolo. Pre che il nuovo provvedimento del questore è stato notificato al ricorrente il 09/01/2025 alle o 19,40 e che è stato poi convalidato dall’autorità giudiziaria con ordinanza emessa in data 11/01/2025 alle ore 16,19.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine ragioni di necessità e di urgenza che giustificano l’adozione dell’ulteriore misura persona dell’obbligo di presentazione, non avendo il giudice adeguatamente motivato, nè preso in considerazione il fatto che destinatario della misura è un soggetto incensurato e che sarebbe stato più che adeguato e proporzionato il solo divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono l competizioni sportive.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso lamenta la vessatorietà della estensione dell’obbligo presentazione e di firma anche in occasione delle partite amichevoli giocate dalla squadra
nazionale e dalla squadra del RAGIONE_SOCIALE, ribadendo la adeguatezza e sufficienza della misura del divieto di accesso. Rappresenta di aver diffusamente evidenziato, con la memoria difensiva trasmessa tempestivamente al giudice, la difficoltà di essere a conoscenza della programmazione delle partite amichevoli, essendo queste spesso non pubblicizzate e disputate a porte chiuse e in orari lavorativi. L’eccessiva vessatorietà della misura, peraltro, è assai pregiudizievole p svolgimento dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente, medico odontoiatra, responsabile di centro che offre assistenza continua e che è quindi gravato da obblighi di reperibilità. Evidenz di non disporre di sostituti da adibire al servizio. Lamenta quindi la violazione di d fondamentali.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso deduce eccesso di potere del provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO e difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine all’ulteriore prof concernente il controllo sulla durata dell’obbligo di comparizione, ritenuta pregiudizievole sproporzionata rispetto alla condotta effettivamente attribuita al ricorrente, che non trasmodato in comportamenti pericolosi per l’incolumità, né alle sue condizioni personali, trattandosi di soggetto incensurato e che svolge attività lavorativa.
3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
In data 30/07/2025 il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi con i qua ha rappresentato che la società per la quale si è visto destinatario del divieto di accesso maniféstazióni sportive, ossia il RAGIONE_SOCIALE, è fallita e non è iscritta in . nessun campionato professionistico o non professionistico. Richiama al riguardo la sentenza n. 6168/2023 che ha affermato che l’estensione soggettiva del Daspo – rispetto a un ente totalmente nuovo comporta un’interpretazione estensiva illegittima (per analogia) delle prescrizioni limitative de libertà personale impartite dal questore. Anche Sez.3, n.3972 del 28 gennaio 2019 ha stabilito che: “nel caso in cui la società sportiva sia materialmente scomparsa, tanto da essere radiata dalla competente Federazione sportiva, comporta il venir meno dell’obbligo in cui si sostanzia la prescrizione impartita, anche se successivamente viene iscritta altra compagine espressione della medesima città.” Specifica che il provvedimento della Questura era stato emesso nei suoi confronti quale sostenitore della società RAGIONE_SOCIALE e non della società RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La prima doglianza è manifestamente infondata, posto che il ricorrente lamenta una circostanza del tutto irrilevante. E’, infatti, ovvio che la mancata convalida del precede DASPO non esclude la validità della tempestiva convalida di un nuovo provvedimento di DASPO successivamente emesso, sia pure concernente i medesimi fatti. Si è infatti affermato che la revoca, da parte del Gip, della convalida del provvedimento questorile impositivo
dell’obbligo di presentazione all’autorità’ di P.S. non impedisce la reiterazione di d provvedimento, ferma restando la decorrenza della durata dell’obbligo a far data dal primo provvedimento (Sez.3, n. 37759 del 06/07/2011, Rv. 251387). Peraltro, nel caso in disamina, dal provvedimento emesso in data 08/01/2025 emerge che il AVV_NOTAIO, preso atto della mancata convalida degli obblighi di presentazione previsti nel provvedimento emesso il 09/12/2024, ne ha disposto la revoca limitatamente al divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono l competizioni sportive, divieto che ben avrebbe potuto produrre effetti anche in assenza del provvedimento di convalida da parte dell’autorità giudiziaria, ritenendo che il solo diviet accesso non costituisce misura sufficiente ad impedire il ripetersi di situazioni di violenza.
Il secondo motivo è viziato da genericità e aspecificità.
Si premette che il provvedimento questorile è stato notificato il 09/01/2025 alle ore 19,4 che il ricorrente con mail del 11/01/2025 ha tempestivamente depositato una memoria difensiva e che il giudice, letta ed esaminata la memoria, ha convalidato la previsione della misur dell’obbligo di presentazione con ordinanza emessa in data 11/01/2025 alle ore 16,19 e tale ordinanza è stata notificata in pari data, il 11/01/2025 ore 16,35. GLYPH Il ricorrente lamenta violazione del termine a difesa, posto che il giudice non ha atteso lo scadere delle 48 or anticipando l’adozione del provvedimento di ben tre ore, impedendogli di accedere al fascicolo e di visionare gli atti sulla base dei quali il giudice ha disposto la convalida.
Si precisa, al riguardo, che l’esercizio da parte della difesa del diritto di accesso ag non è presidiato da termini dilatori predeterminati, sicché è onere di chi vi abbia intere esercitarlo tempestivamente presso la Questura, la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice per : le indagini preliminari (Sez.3, n. 12355 del 14/02/2023 Rv. 284235; Sez.3, n. 32824 del 11/06/2013, Rv. 256379).
Si osserva, inoltre, che il motivo di ricorso è generico, in quanto il ricorrente non speci quali atti – richiamati dal provvedimento o assunti a fondamento della decisione – non ha avut la possibilità di visionare, né a qual fine tale accesso agli atti sia finalizzato, considerat era già instaurato il contraddittorio mediante il deposito di memoria difensiva (se, ad esempi al fine di depositare plurime memorie difensive, ulteriori a quella già depositata). Nel cas …) disamina, una volta instaurato il contraddittorio, il giudice a quo ha esaminato e vagliato la memoria difensiva tempestivamente depositata dal ricorrente, sicché va escluso che il deposito dell’ordinanza qualche ora prima dello scadere del termine a difesa di 48 ore giustific l’annullamento del provvedimento impugnato, essendo state esercitate le prerogative difensive e non essendo stato indicato dal ricorrente l’interesse, concreto e specifico, leso dal mancat rispetto del predetto termine (cfr. Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, COGNOME, Rv.280796) conseguente all’impossibilità di accedere GLYPH – nel lasso temporale residuo alla emissione dell’ordinanza impugnata- al fascicolo e agli atti depositati presso la cancelleria del giudice.
In ordine al terzo motivo, si ribadisce – quanto all’urgenza – che l’invalidità consegu alla mancata esplicitazione di tali ragioni è circoscritta al verificarsi del solo caso in cu notifica all’interessato e l’adozione dell’ordinanza di convalida, si collochi una manifestaz
sportiva cui il predetto non abbia potuto partecipare (Sez. 3, n. 6586 del 17/12/2024, dep 18/02/2025, Rv. 287519 – 01). Ne segue che grava sul destinatario del provvedimento questorile, che intende contestare l’omessa motivazione circa la sussistenza delle ragioni d necessità e urgenza giustificative dell’adozione della misura dell’obbligo di presentazione a u ufficio di polizia, provare che il DASPO abbia avuto concreta esecuzione prima dell’intervento del giudice, posto che l’invalidità conseguente alla mancata esplicitazione di tali ragioni è circoscr al verificarsi del solo caso in cui tra la notifica all’interessato e l’adozione dell’ordi convalida si collochi una manifestazione sportiva cui il predetto non abbia potuto partecipar (Sez.3, n. 6586 de117/12/2024, Rv.287519). Nel caso in esame, il ricorrente non ha rappresentato che medio termine, tra la data in cui è stato notificato il Daspo e la data dell convalida, si siano svolte competizioni sportive cui non ha potuto partecipare.
E’ altresì infondata la censura con cui ci si duole della omessa specifica motivazione circa la necessità di adozione, oltre che del divieto di accesso, della misura dell’obbligo comparizione. In proposito, si ribadisce che è illegittima l’ordinanza di convalida provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza di manifestazioni sportive, che non enunci le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l’adozione della sola misura di prevenzione del divieto di acces agli stadi (Sez.3, n. 15505 del 31/03/2011, Zotti, Rv. 250008); infatti, la contestuale o pregre adozione del provvedimento di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’applicazione dell’ulteriore misura di prevenzion dell’ordine di comparizione nell’ufficio di polizia competente, in quanto per giustificare ultericire misura, per la quale è richiesto un quid pluris di pericolosità sociale, occorre che motivazione del provvedimento del AVV_NOTAIO vengano esplicitate le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l’adozione della sola misura di prevenzione del divieto di acces (Sez. 3, n. 20276 del 19/04/2006, COGNOME ed altri, Rv. 234692).
Tuttavia, si osserva che, nel caso in disamina, la mancanza di una specifica motivazione concernente la necessità dell’ulteriore misura dell’obbligo di presentazione, in aggiunta al divi di accesso, è solo apparente, in quanto il giudice ha congruamente fatto richiamo alle connotazioni violente della condotta attribuita al ricorrente, che si è reso partecip un’aggressione di un agente di polizia di Stato mentre si svolgeva l’afflusso delle tifoserie stadio, ritenendola espressiva ·di un’elevata pericolosità e gravità e formulando un giudizi prognostico negativo circa la reiterazione, qualora non siano applicate misure preventive, pur tenendo conto che il ricorrente è incensurato e privo di segnalazioni. Tali affermazioni, logic ed adeguate, anche se non specificatamente riferite all’ulteriore misura dell’obbligo presentazione, e concernenti il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazion sportive, proprio perché spese con riferimento alla non richiesta motivazione del divieto accesso, che non è infatti oggetto di convalida, devono essere intese, nell’economia del provvedimento, come funzionali alla misura dell’obbligo di comparizione, oggetto di convalida
da parte dell’autorità giudiziaria, diversamente dal divieto di accesso, che è misu amministrativa non impugnabile in sede penale (Sez.3, n.37757 del 16/07/2014).
In ordine al quarto motivo, si ribadisce che il divieto di accesso ai luoghi di svolgime di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall’art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, può legittimament riferirsi anche agli incontri cd. “amichevoli”, che siano stati programmati e pubbliciz attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall’interessato, sussistendo, anche in tal caso, l’esigenza di prevenire fenomeni di violen valevoli GLYPH a GLYPH mettere GLYPH a GLYPH repentaglio GLYPH l’ordine GLYPH e GLYPH la GLYPH sicurezza GLYPH pubblica GLYPH (Sez.3, GLYPH n. 12355 del 14/02/2023 Rv. 284235).
Con riferimento alla quarta e alla quinta doglianza, entrambe volte a lamentare l’eccessiva vessatorietà delle limitazioni imposte, si osserva che il ricorrente non ha formul alcuna specifica doglianza in ordine alla valutazione di elevata pericolosità, che costituisc presupposto dell’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione e delle sue modulazioni. Pertanto, il ricorrente non può lamentarsi delle conseguenze che discendono dalla valutazione di pericolosità, quali la previsione di un doppio obbligo di firma, l’estensione dell’obbligo anch caso di partite amichevoli, la durata.
Ad ogni modo, quanto alla doglianza concernente in modo specifico la durata della misura dell’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza, si ribadisce che, secondo giurisprudenza di questa Suprema Corte, in sede di convalida del provvedimento del questore, il controllo di legalità del giudice debba investire altresì il profilo inerente alla durata dell che, se ritenuta eccessiva, può essere còngruamente ridotta dal giudice della convalida (V. Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512; Sez. U, 27.10.2004, n.44273, Labbia, m. 229110). Nel caso in disamina, il giudice, tuttavia, ha adeguatamente motivato, ritenendo congrua e proporzionata i la durata della imposizione, pari a tre anni, potendosi verificare nuovi episodi di violenza ta mettere in pericolo la sicurezza pubblica.
L’inammissibilità dei motivi di ricorso originari comporta l’inammissibilità altresì motivo nuovo ex art. 585, n.4, cod. proc. pen.
7.11 ricorso, dunque, è inammissibile. All’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 6 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 17/09/2025
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