Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28542 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/06/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
o
sul ricorso proposto da COGNOME NOMENOME nato il DATA_NASCITA a Napoli avverso l’ordinanza n. 1017/2023 del 9/11/2023 del RAGIONE_SOCIALEI.P. di RAGIONE_SOCIALE, e notifi al prevenuto il 12/12/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreim legge n. 137 2020 dal Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice gener AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 novembre 2023, depositata il medesimo 9 novembre 2023, alle ore 12,28, il G.I.P. presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha convalidato il provvedi del AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE, n. 889/2023 del 6 novembre 2023 notificato a RAGIONE_SOCIALE
NOME alle ore 19.00, con cui gli era stato imposto il divieto “per il periodo 7 (sette), decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, di accesso su il territorio nazionale, ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di valevoli per i campionati nazionali di serie A, b, C e D, nonché le manifestazioni nazionali ed europee, quali Champions League, Europa League, Conference League, Coppa Italia e gli incontri della Nazionale italiana, compre le selezioni giovanili. Per lo stesso periodo, da due ore prima dell’inizio fin ore dopo il termine degli incontri ai quali non può fare ingresso, di a ai luoghi interessati alla sosta o trasporto di coloro che partecipano o ass alle medesime manifestazioni, così specificamente indicati: entro il raggio di metri dal perimetro dei luoghi in cui si svolgono le predette manifestaz sportive, e di 500 metri dai relativi luoghi destinati alla sosta degli automezz tifoserie diretta alle manifestazioni stesse”. Con lo stesso provvedimento era altresì disposta la prescrizione “per il periodo di anni 4 (quattro), decorren data di notifica del provvedimento, di comparire personalmente presso Commissariato di Vicaria-Mercato (Na), , mezz’ora dopo l’orario di inizi ogni incontro ufficiale che la squadra del Napoli disputerà nelle pred manifestazioni per le quali gli e inibito l’accesso.”.
Avverso detta ordinanza di convalida, con atto del 26 dicembre 2023, proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione ex art. 6 co 4 I. 401/89 COGNOME NOMENOME pe tramite del proprio difensore di fiducia, affidando il ricorso a tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia omissione di motivazione dell’ordinanz impugnata in merito alla valutazione della memoria difensiva. La memoria è stat tempestivamente depositata tramite EMAIL, entro il termine RAGIONE_SOCIALE 48 ore; l’ufficio RAGIONE_SOCIALE. l’ha ricevuta, il giudice avrebbe, però, semplicemente attestato di ricevuta, senza spendere una autonoma valutazione in merito alle argomentazioni difensive ivi svolte (in merito alla concreta conAVV_NOTAIOa del prevenuto, all pericolosità attuale, alla necessità dell’obbligo di firma, alle esigenze lavo alle conseguenti problematiche).
Col secondo motivo il ricorrente denuncia omissione di motivazione in merito all ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione della misur provvedimento del AVV_NOTAIO e la convalida del G.i.P. rientrano tra i provvedimen sottoposti alle garanzie di cui all’art. 13 Cost. Occorre, pertanto, che sus ragioni di necessità ed urgenza da cui ritenere la necessità di applicazioni prescrizioni del tipo di quelle dettate a carico di COGNOMECOGNOME, pertan mancata verifica e conseguente esplicitazione, tra i presupposti legittim l’applicazione del provvedimento (dell’autorità amministrativa convalidato quella giudiziaria), della necessità ed urgenza dello stesso, in ragione del fa i fatti posti alla base della adozione dello stesso sono del maggio 2023 e il DA è stato disposto a novembre 2023.
Col terzo motivo denuncia assenza totale di motivazione in ordine alle dedot esigenze lavorative, in relazione all’art. 6, cmma 2, L. 401/89. Con la memori difensore ha segnalato concrete ed evidenti problematiche lavorative, derivanti turni già calendarizzati al momento della emissione del DASPO con sovrapposizione RAGIONE_SOCIALE date di taluni degli impegni lavorativi rispetto a quelle dovrebbero essere ottemperate le prescrizioni imposte. Il GRAGIONE_SOCIALE avrebbe manca “completamente di respingerle o di ritenerle scarsamente rilevanti o accoglierle”, così misconoscendo un’esigenza costituzionalmente tutelata e anc garantita, dalla legge, nella prospettiva dell’art. 6, comma 2, L. 401/89 e de 6, comma 8, L. 401/89, e dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite della Corte RAGIONE_SOCIALEzione (SS.UU. 44173/2004, Labia).
Invoca, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la sospensione dell’efficacia della misura di comparizi (SS.UU. Penali n. 4443/2005 e Sez. 3, nn. 9798 e 9797 del 29, 1 11/2006).
Con requisitoria scritta del 10 giugno 2024 la Sostituta Procuratrice generale ha deAVV_NOTAIOo l’infondatezza del ricorso.
Quanto alla censurata omessa motivazione in merito alla valutazione dell memoria difensiva perché ha ritenuto a tal fine sufficiente il richiamo espresso memoria nel corpo motivazionale dell’ordinanza, le cui motivazioni consentono di individuare compiutamente il percorso argomentativo alla base della ricostruzion dei fatti e della individuazione del prevenuto, tutte le ragioni che hanno por disporre oltre ai divieti imposti (in termini di necessità e durata), anche l’ di presentazione presso il posto di polizia in occasione degli incontri sport commisurarne la durata, richiamando la gravità del fatto (del maggio del 2023) la pericolosità del soggetto (desunta da precedenti di polizia e dal DASPO passato applicato). Ha ritenuto infondate anche le generiche cloglianze in mer alle esigenze lavorative di COGNOMECOGNOME COGNOME già richiamate e valutat AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Col primo motivo la difesa ha denunciato omissione di motivazione dell’ordinanza impugnata in merito alla valutazione della memoria difensiva. H lamentato in particolare che il G.I.P., che pure ha dato atto del tempestiv deposito a mezzo EMAIL, pur avendola menzionata, non ha poi puntualmente deAVV_NOTAIOo in merito alle questioni ivi esplicitate (con la memoria si eccepiva prevenuto “non ha commesso alcunché di violento, minaccioso o antigiuridico. Era a volto scoperto e senza brandire oggetti atti ad offendere. “; si rich perciò, la necessità della “certa attribuibilità” all’interessato RAGIONE_SOCIALE attribuite a più persone al fine di imporre un obbligo così restrittivo da in sulla libertà personale del prevenuto; si censurava di abnormità ed illeaittim
provvedimento questorile in quanto il prevenuto sarebbe stato ivi trattat recidivo amministrativo senza considerare che l’unico precedente Daspo di cui e stato destinatario risaliva ad oltre un ventennio prima, significando, altre l’obbligo di firma, ove imposto, non deve necessariamente seguire la durata Daspo; si lamentava la mancata presa in carico della incompatibilità de prescrizioni imposte con gli impegni lavorativi, documentati, del prevenuto).
Ferma la sufficienza, reiteratamente affermata da questa Corte Suprema, de contraddittorio esclusivamente cartolare a soddisfare il diritto di dife soggetto sottoposto alla misura di cui all’art. 6 L. 401/89 (Sez. 3, Sente 35840 del 06/11/2020) «in quanto, rientrando nell’insindacabile discrezionalità legislatore la scelta di graduare forme diverse di contraddittorio purché il di difesa sia garantito, anche in forma scritta, la facoltà per il sottoposto di pr memorie prima dell’adozione del provvedimento di convalida costituisce mezzo idoneo a consentirgli di esercitare il diritto di difesa», va ribadito ch Suprema /Corte ha già affermato che è affetta da nullità, per violazione del di di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositi dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, priva di riferimen deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini» (Sez. Sentenza n. 2862 del 13/11/2014, in procedimento in cui era stata affermata assenza di memorie difensive, invece ritualmente depositate; Sez. 3^, n. 201 del 27/05/2010, COGNOME e altri, Rv. 247174). Il principio del contraddit cartolare deve essere inteso, tuttavia, come già chiarito anche dalle pron appena ricordate, non in senso meramente formale, come possibilità d interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effetti che impone al giudice una valutazione RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive, e, difatti, pronunce di questa Corte hanno affermato che «L’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento c definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difen (Sez. 2, Sentenza n. 14975 del 16/03/2018; Sez. 5, Sentenza n. 51117 de 21/09/2017). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Orbene nel provvedimento convalidato a Carico di COGNOME il GIP ha dato espressamente atto del deposito della memoria difensiva (“… in data 8.11.20 pervenuta all’Ufficio GIP del tribunale di RAGIONE_SOCIALE memoria difensiva nell’interesse COGNOME NOME; …”).
1.1.Ha -pur senza far espressamente riferimento alle arciomentazioni del memoria- indicato la conAVV_NOTAIOa contestata ed attribuita a COGNOME: “in occasi della partita di calcio RAGIONE_SOCIALEse-Napoli disputata il 4.5.2023 allo si:adio Friuli d invadeva il campo di gioco e inseguiva minacciosamente un tifoso udinese assieme ad altro soapetto”. così implicitamente, ma chiaramente, circoscrivendo la
conAVV_NOTAIOa “concorsuale” rispetto a quest’ultimo soggetto che “picchiava il ti udinese con una cinghia fino all’arrivo di un poliziotto in borghese”, quand soggetto con la cinghia si allontanava mentre il poliziotto respingeva in il COGNOME“.
1.2.Ha, quindi, chiarito le modalità della identificazione del prevenuto, gra raffronto tra le videoregistrazioni ottenute mediante il quotidiano “Messagg Veneto” e “NOME RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE“, e quelle RAGIONE_SOCIALE telecamere presso la stadio ove i fatti si sono svolti, così attestandone anche la certa attribuibilità al p Si rammenta che «In tema di provvedimenti volti a prevenire la violenza neg stadi, ai fini della convalida dell’obbligo di presentazione ad un comando di po (cd. DASPO), disposto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), legge 13 dice 1989 n. 401 a seguito di denuncia per la partecipazione a manifestazioni di violento, è sufficiente che il giudice, che non può arrestarsi alla mera constata dell’avvenuta denuncia, si limiti ad una valutazione indiziaria circa l’attrib della conAVV_NOTAIOa al destinatario del provvedimento, non essendo necessaria certezza della prova.» (RAGIONE_SOCIALEz. Sez. 3, Sentenza n. 1771 del ()4/11/2020).
Ciò premesso, reputa il Collegio che il ricorso sia -intanto in parte qua- info mentre la motivazione dell’ordinanza impugnata soddisfa i connotat dell’accertamento indiziario richiesto dalla disposizione in ordine ad entra presupposti di carattere sostanziale dalla stessa richiesti. Tenendo conto ricostruzione fattuale esplicitata (il ricorrente invadeva il campo di g inseguiva minacciosamente un tifoso udinese assieme ad altro soggetto il qua ultimo picchiava il tifoso udinese con una cinghia fino all’arrivo di un polizi borghese, allontanandosi all’arrivo della polizia giudiziaria che invece fermav identificava il ricorrente), è del tutto logica e corretta la conclusione t G.Ì.P. sia in termini di corrispondenza della conAVV_NOTAIOa a quella normativame prevista sia in termini di attribuibilità al ricorrente.
1.3.Non solo. Il G.I.P. ha motivato la necessità di applicare la misura rafforz dell’obbligo di presentazione presso il posto di polizia innanzi tutto sulla RAGIONE_SOCIALE concrete modalità della conAVV_NOTAIOa, nonché della pericolosità del preven “desunta dai precedenti Daspo e di polizia richiamati”, ossia “resistenza a pubb ufficiale aggravata e porto di oggetti atti ad offendere, truffa, contravvenzi 18 T.U.L.P.S.”, non trascurando di indicare -e dunque valutarne la grav nonostante- la risalenza nel tempo del primo (la difesa aveva, con la memor depositata al G.I.P. interloquito al proposito, semplicemente evidenziando dato).
1.4.Ha convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO anche con riferimento all durata RAGIONE_SOCIALE prescrizioni inerenti l’obbligo di firma, comunque per una dur ritenuta congrua “rispetto alla gravità dei fatti riportati al pericolo per la
incolumità e alla pericolosità del prevenuto”- diversa da quella dei d primariamente imposti.
Non può allora trovare accoglimento il motivo con il quale si deduce nullità de ordinanza per omessa valutazione di memorie difensive, perché non si verte, nel specie, in un caso in cui la memoria è stata ignorata, ma si deve invece riba come sopra già argomentato, che «l’omessa valutazione di una memoria difensiva può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridic motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito so state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 51117 del 21/09,/2017, Rv. 271 ed anche Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Rv. 267561). Ne consegue pertan che l’omessa valutazione della memoria difensiva regolarmente acquisita agli a può dare luogo a vizio di motivazione nella misura in cui sia dim che argomenti difensivi rilevanti e decisivi siano stati preterrnessi dal giud merito. Esclusa pertanto l’automatica rilevanza della omessa valutazione memorie quale causa di nullità, è onere della parte che deduca l’omes valutazione indicare in fase di impugnazione quale argomento decisivo per l ricostruzione del fatto le memorie, contenevano, altrimenti peccando di generic il motivo di gravame proposto sul punto» (così la già citata Sez. 2, Sentenz 14975 del 16/03/2018).
Parte ricorrente non ha assolto a tale onere.
L’ordinanza impugnata, viceversa, ha su tutti i deAVV_NOTAIOi punti congruamen logicamente e in maniera non contraddittoria motivato, né la difesa del ricorr ha indicato per quale ragione doversi ritenere che gli argomenti spiegati in atti, la cui valutazione sarebbe stata omessa -ma si è spiegato che così stato- avrebbero avuto un qualche effetto decisivo o comunque di qualsiasi rili nella ricostruzione dei fatti e nella attribuzione RAGIONE_SOCIALE conAVV_NOTAIOe al ricorrente
2. Del pari inammissibile, perchè generico e aspecifico, è il secondo motivo, quale il ricorrente denuncia omissione di motivazione in merito alle ragion necessità ed urgenza che giustificano l’adozione della misura. Al riguardo, inv la prescrizione imposta dal AVV_NOTAIO deve qualificarsi come “misura prevenzione” (diretta in particolare ad evitare la consumazione di reati atti alla tutela dell’ordine pubblico in occasione di manifestazioni di carattere sp da parte di soggetti che, per precedenti conAVV_NOTAIOe, siano ritenuti social pericolosi), che – come tutti i provvedimenti provvisori restrittivi della libe l’autorità di polizia può aAVV_NOTAIOare a norma dell’art. 13, terzo comma, Cost. avere natura necessariamente “servente” rispetto all’intervento di competen dell’autorità giudiziaria, da identificarsi nel controllo di legalità devoluto a della convalida. In tale ricostruzione, solo l’atto motivato dell’autorità giu viene a costituire il provvedimento idoneo a incidere definitivamente su Posizione soaaettiva della persona, mentre auello dell’autorità di polizia, in Q
servente, non può che avere “effetti anticipatori e preparatori”. La conva quindi, non può che rivestire la natura di “pieno controllo di legalità sull’es dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento da parte dell’auto amministrativa, compresi quelli che la natura di misura di prevenzione richied non differenziandosi, nella sostanza, da quello previsto per altri provvedim provvisori attribuiti alla competenza dell’autorità amministrativa (qua particolare quelloavente ad oggetto l’arresto operato dalla polizia).
2.1. Ciò posto (cfr. RAGIONE_SOCIALEz. Sezioni unite N. 44273 del 2004, Rv. 229110 e S 3, n. 17753 del 06/03/2028, Rv. 272778) è altresì vero che la motivazio dell’ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo del divi di accesso e dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, riguardare, in ordine ai requisiti della necessità e dell’urgenza, non gli epis hanno determinato l’adozione della misura, ma l’attualità o la p-ossimità tempor di competizioni sportive (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, COGNOME, Rv. 267294 In coerenza, quindi, è stato osservato che, in tema di motivazione dell’ordin di convalida del provvedimento con cui il AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 6, co secondo, della legge n. 401 del 1989, imponga l’obbligo di presentazione ad ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sporti incombe sul destinatario, che intenda contestare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE ragio necessità ed urgenza, l’onere di provare che detto provvedimento ha avuto concreto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, essendo la necessit motivazione in ordine al requisito dell’urgenza del provvedimento circoscritt verificarsi di tale sola ipotesi (da ult., Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016, Rv. 267256). In proposito, è stato appunto chiarito che, se il motivo del ri concerne la mancanza della motivazione in ordine al requisito dell’urgenza, ricorrente che deve dare la prova della limitazione della libertà subita ossi provare che il provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, deve cioè provare il proprio interesse al ri infatti se il provvedimento ha esecuzione dopo la convalida del magistra l’interessato non ha motivo di dolersi per la mancata motivazione sull’urgenza ( Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008, Dal Prà, Rv. 240244). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2.2. Al riguardo, nulla il ricorrente ha invece inteso specificare o concreta dedurre.
Tanto deve essere affermato anche con riferimento al motivo di doglian relativo alla prospettata incompatibilità RAGIONE_SOCIALE prescrizioni imposte (obbligo di dinnanzi alla polizia giudiziaria) con le esigenze lavorative allegate dal ric nella misura in cui sono state certificate. E’ principio reiteratamente afferm questa Corte Suprema, quello secondo cui « quanto provvedimento limitativo della libertà personale, l’obbligo di presentazione in ufficio di pol concomitanza con determinate manifestazioni sportive, che – ai sensi dell’ar
comma secondo della legge 13 dicembre 1989, n. 401 – il AVV_NOTAIO può imporre congiuntamente al divieto di accesso ai luoghi di loro svolgimento, esige valutazione di compatibilità con le specifiche esigenze di lavoro che siano add e dimostrate dal destinatario.» (cfr. Ex plurimis RAGIONE_SOCIALEz. Sez. 3, n. 37392 del 11/0672023, ,Rv 256513).
3.1. L’esame della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 impone di affermare principio di diritto secondo cui il comma secondo di tale disposizione impone conciliare ove possibile le misure limitative della libertà della persona esigenze legate all’attività di lavoro e che compete alla persona destinatar provvedimento questorile fornire la prova dell’esistenza di esigenze lavorat rilevanti e potenzialmente inconciliabili con dette misure.
3.2. Nel caso in esame il ricorrente ha fornito prova dell’esistenza di imp lavorativo, ma ha dato conto –COGNOME per il solo mese di novembre 2023- di turn nè astrattamente in concreto inconciliabili con le prescrizioni imposte, att non prevedibile concretizzazione RAGIONE_SOCIALE dispute calcistiche in concomitanza con impegni lavorativi. A prescindere dalla considerazione che proprio i fatti ogg del provvedimento del AVV_NOTAIO dimostrano che l’attività di lavoro non sembr incompatibile con la presenza nello stadio e attorno ad esso negli orar svolgimento RAGIONE_SOCIALE partite di campionato, nulla è dato sapere, invece, per event partite infrasettimanali e per quelle che si svolgono in orari ancora diversi.
3.3. Anche tale ultimo motivo appare generico e aspecifico e per tale ragi inammissibile.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato nella sua integralità inammissib
Ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in vi equitativa, in favore della RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto della sentenza del Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi ragio di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp processuali e della somma di euro tremile in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso in Roma il 27 giugno 2024
Il Consigliere estensore