Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4907 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4907 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Napoli il 25 settembre 2023, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 6 I. n. 401 del 1989 per no ottemperato al provvedimento del Questore di Milano, non presentandosi presso il Commissariato P.S. di Pozzuoli (NA), nei tempi prescritti, in occasione dell’incontro di cal valevole per la Coppa Italia tra le compagini RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; fatt accertato in Pozzuoli il 12/12/2017.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per vizio motivazione, sostenendo carenza di motivazione sulle doglianze proposte con i motivi di appello in ordine alla estraneità del ricorrente rispetto ai fatti contestati, in ordine al diniego del di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e in ordine al diniego delle circostanze att generiche, è inammissibile per aspecificità, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, ed è comunque manifestamen infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice d merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, essendo la doglianza della estraneità ricorrente ai fatti contestati nuova, perché non proposta in appello, mentre, con riferimento a ulteriori doglianze, la Corte territoriale (v. pag. 2, 3, 4 della sentenza impugnat adeguatamente escluso la sussistenza dei presupposti dell’invocato istituto di cui all’art. 131cod. pen., non ricorrendo l’occasionalità delle condotte, per aver l’imputato già riportato condanne per il medesimo reato, ed ha poi affermato, quanto alle invocate circostanze attenuanti generiche, la mancanza di elementi positivi da valorizzare per mitigare il trattamen sanzionatorio, rimarcando, in maniera pertinente, le condanne riportate dall’imputato l’inefficacia dissuasiva dei benefici accordatigli (pena sospesa, non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e detenzione domiciliare) e dei periodi di restrizion libertà personale in precedenza sofferti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risul pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamen di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 54 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, connma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzio
prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ra dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1’11 dicembre 2025.