Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20586 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 30-08-2023 del G.I.P. del Tribunale di AVV_NOTAIO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ric:orso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico fvlinistero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 30 agosto 2023, il G.I.P. del Tribunale di AVV_NOTAIO convalidava il provvedimento emesso il 29 aprile 2023 e notilricato il 28 agosto 2023 alle 12.08, con cui il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO aveva imposto a NOME COGNOME, in aggiunta al divieto di accedere per 5 anni ai luoghi, in Italia e all’estero, dove si svolgono incontri di calcio, ufficiali e amichevoli, disputati dalle squadre del AVV_NOTAIO, della Nazionale italiana e da tutte le squadre di calcio militanti nei campionati compresi tra la Serie A e la Terza Categoria, l’ulteriore prescrizione di presentarsi presso il Comando Tenenza di Arzano in occasione di ogni partita disputata, in casa e in trasferta, dalla squadra di calcio del AVV_NOTAIO.
Il provvedimento del AVV_NOTAIO veniva adottato a seguito della partecipazione del ricorrente ai disordini verificatisi nel centro della città di AVV_NOTAIO il 23 otto 2020, durante le manifestazioni di protesta per le conseguenze economiche ricollegabili all’adozione delle misure volte a contenere la diffusione del Covid-19.
Avverso l’ordinanza del G.I.P. partenopeo, NOME tramite i suoi difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
Con il primo, la difesa contesta la violazione e la falsa applicazione degli art. 6 comma 3 della legge n. 401 del 1989 e 178 lett. C cod. p -oc. pen., sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, evidenziando in particolare che il provvedimento del AVV_NOTAIO è stato notificato a NOME il 28 agosto 2023 alle 12.08, mentre la convalida del G.I.P. risale al 30 agosto 2023, a orario imprecisato, ma molto probabilmente prima dello scadere del termine di 48 ore dalla notifica al ricorrente, dovendosi l’incertezza sull’orario della convalida essere interpretato in senso favorevole alla difesa.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza sono la violazione degli art. 3 e 10 della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione in relazione al principio di gradualità della sanzione e alla congruità della stessa.
Con il terzo motivo, la difesa si duole del difetto di motivazione in merito alla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza dell’obbligo di .9rma, a fronte di condotte illecite che si assumono commesse nel mese di ottobre del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.
Occorre richiamare, preliminarmente ; il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341 e Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO ha diritto di esaminare gli atti e di
presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all’interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presenl:azione all’Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all’interessato, poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità AVV_NOTAIO.
Ciò posto, deve evidenziarsi che nel caso di specie il termine delle 48 ore tra convalida e notifica del provvedimento questorile all’interessato non risulta essere stato osservato: e invero il provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO risulta notificato a NOME il 28 agosto 2023 alle 12.08, come risulta dalla disamina della notifica in atti, mentre la convalida del G.I.P. è intervenuta il 30 agosto 2023 in orario imprecisato, orario che, in mancanza di alcuna specificazione, non può essere interpretato in senso sfavorevole al ricorrente, ipotizzandolo cioè come successivo a quello delle 10.00, dovendosi ribadire l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269244), secondo cui, in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l’incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sull tempestività della convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall’art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, comporta la caclucazione della s .:essa misura.
Dunque, non potendosi stabilire con certezza che la convalida del G.I.P. sia intervenuta in un momento antecedente alla scadenza del termine di 48 ore dalla notifica all’indagato del provvedimento questorile, si impone l’annullamento senza rinvio della predetta ordinanza, da ciò conseguendo la cessazione dell’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 29 aprile 2023, limitatamente all’imposizione dell’obbligo di presentazione, dovendosi sul punto solo precisare che, ai sensi del comma secondo dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un’atipica misura interdittiva, di competenza dell’Autorità RAGIONE_SOCIALE.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 29.4.2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso il 22/02/2024