Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7064 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7064 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CUBA il 02/01/1968 avverso l’ordinanza del 21/10/2024 del Tribunale di Roma udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione dell’obbligo di dimora nel Comune di Fiumicino nei confronti di NOME emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895, commesso il 30 settembre 2024.
In particolare, l’indagato Ł stato arrestato nella flagranza del reato contestato per aver detenuto illegalmente, all’interno di una imbarcazione adibita ad abitazione, collocata in un cantiere nautico, un fucile da caccia calibro 9 flobert con caricatore inserito contenente due cartucce, nonchØ 15 cartucce sfuse dello stesso calibro, una pistola a salve sprovvista di tappo rosso con caricatore inserito; inoltre, all’indagato Ł contestato anche il reato di cui all’art. 697 cod. pen. perchØ sono state rinvenute in sua disponibilità anche una cartuccia calibro 22, n. 18 cartucce calibro 357 magnum , n. 18 cartucce calibro 38 special , e n. 8 cartucce calibro 12.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, che, in realtà, non sussisterebbero nel caso in esame, atteso che esse sono state ritenute esistenti soltanto sulla base del fatto addebitato, omettendo di considerare gli elementi relativi alla persona dell’indagato da cui doveva desumersi una prognosi di non reiterazione del reato, in particolare la
circostanza che si tratta di una persona laureata e concretamente inserita nel contesto sociale, che svolge attività lavorativa e che non Ł collegata ad ambienti criminali; l’unico precedente penale a suo carico Ł un delitto per fatti di 15 anni fa che Ł stato dichiarato estinto, mentre il processo per la vicenda relativa alla detenzione di sostanze stupefacenti Ł, in realtà, ancora pendente.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all’adeguatezza e proporzionalità della misura, atteso che l’ordinanza cautelare non ha motivato sulla inidoneità di misure meno afflittive rispetto all’obbligo di dimora nel Comune di Fiumicino, misura peraltro totalmente inutile a evitare il rischio di reiterazione del reato e meramente afflittiva, attesa la forte limitazione che ne deriva alla libertà personale del ricorrente; non Ł stata valutata l’occasionalità della detenzione di armi e la quasi inoffensività del tipo di armi rinvenute; non Ł corretta, inoltre, la motivazione dell’ordinanza impugnata sulla impossibilità di fruire di sospensione condizionale della pena, perchØ la circostanza che lo stesso sia già stato condannato a pena sospesa Ł elisa dall’essere il relativo reato estinto.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Il primo motivo, in cui si censura la motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto nella situazione del ricorrente l’esistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen., Ł inammissibile per difetto di specificità.
Il ricorso, infatti, limitandosi ad evidenziare il buon inserimento sociale del ricorrente e la limitata rilevanza dei precedenti penali e delle pendenze a suo carico, non prende posizione sulle circostanze indicate nell’ordinanza impugnata da cui la stessa ha desunto la sussistenza delle esigenze cautelari.
Il ricorso non prende posizione, infatti, sul passaggio della motivazione dell’ordinanza impugnata in cui si evidenza che l’imputato non era semplicemente sprovvisto di un titolo abilitante alla detenzione di armi, ma era anche sottoposto al divieto di detenere armi.
Il ricorso non prende posizione sul passaggio della motivazione in cui si evidenzia che lo stesso deteneva cartucce di calibro diverso, idonee per essere utilizzate con armi ulteriori rispetto a quelle che gli sono state trovate, il che, come opina in modo logico l’ordinanza impugnata, consente di ritenere che egli abbia avuto in precedenza il possesso, o conservi ancora il possesso in luoghi non individuati, di altre armi diverse da quelle trovate.
Il ricorso non prende posizione neanche sul passaggio della motivazione in cui si evidenzia che, in realtà, la perquisizione nel corso della quale sono state rinvenute le armi Ł avvenuta perchØ la notte precedente al fatto due pescatori erano stati minacciati dal ricorrente, che aveva chiesto loro ad alta voce cosa stessero facendo impugnando una pistola; i pescatori hanno anche riferito che subito dopo hanno sentito uno scoppio simile a quello di un petardo.
Non confrontandosi con il percorso logico dell’ordinanza impugnata, il ricorso Ł, pertanto, inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. I motivi di ricorso per cassazione sono, infatti, inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568). Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nella circostanza che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822)
in quanto la funzione tipica dell’impugnazione Ł quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Il secondo motivo, in cui si censura la motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto adeguata a contenere le esigenze cautelari la misura dell’obbligo di dimora, Ł infondato.
Il ricorso deduce che l’obbligo di dimora Ł inutilmente afflittivo, perchØ non contiene in alcun modo le esigenze cautelari, ma limita fortemente la libertà personale dell’interessato. L’argomento Ł infondato, perchØ l’ordinanza rileva in modo non manifestamente illogico che l’obbligo di dimora consente di esercitare un monitoraggio sulla condotta di vita e sugli spostamenti del ricorrente, che Ł funzionale a limitare la sua possibilità di procurarsi ulteriori armi con cui sostituire quelle che gli sono state sequestrate.
Il ricorso deduce che non Ł stata valutata la idoneità di misure meno afflittive a contenere le esigenze cautelari. L’argomento Ł infondato, perchØ le uniche misure cautelari che potrebbero in astratto essere considerate meno afflittive rispetto all’obbligo di dimora sono l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed il divieto di dimora.
Però, il divieto di dimora si rivelerebbe in concreto piø afflittivo, perchØ, essendo stato commesso il reato in Fiumicino, per di piø nel luogo che il ricorrente ha assunto come propria dimora, dovrebbe comportare il divieto di dimorare in Fiumicino, che Ł il Comune in cui il ricorrente vive.
Residua la valutazione sull’obbligo di presentazione, che giurisprudenza risalente considera misura meno afflittiva dell’obbligo di dimora (Sez. 6, n. 1840 del 06/05/1996, Logiudice, Rv. 205667 01), pur se in concreto l’afflittività di essa dipende, in realtà, dal modo in cui la misura Ł modulata dal giudice, e quindi, in definitiva, dalle prescrizioni che in essa sono inserite.
L’obbligo di presentazione Ł, in ogni caso, una misura che, salvo casi particolari, contiene soltanto l’esigenza di impedire che l’indagato possa allontanarsi stabilmente da un territorio senza che l’autorità giudiziaria ne venga a conoscenza, e quindi una misura che, in un contesto di un pericolo di reiterazione del reato quale quello descritto nell’ordinanza impugnata, in modo non manifestamente illogico Ł stato ritenuto essere inidoneo a svolgere alcuna funzione ai fini della cautela.
Il ricorso deduce che, ai fini della adeguatezza della misura, non Ł stata valutata l’occasionalità della detenzione di armi e la quasi inoffensività del tipo di armi rinvenute, ma l’argomento Ł inconferente, perchŁ l’occasionalità della detenzione Ł giudizio che non si attaglia alla situazione di fatto emersa nel corso della perquisizione ed alla situazione personale del ricorrente, gravato da un precedente divieto di detenzione armi, mentre la limitata capacità offensiva delle armi rinvenute può riguardare il flobert e la pistola a salve, ma non i proiettili calibro 357 magnum , le n. 18 cartucce calibro 38 special , e le n. 8 cartucce calibro 12.
Il ricorso deduce che non Ł corretta, inoltre, la motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui afferma che il ricorrente non può fruire della sospensione condizionale della pena, perchØ la circostanza che lo stesso sia già stato condannato a pena sospesa Ł elisa dall’esser il relativo reato dichiarato estinto, ma l’argomento Ł infondato, perchŁ, anche senza questo passaggio, la motivazione dell’ordinanza impugnata Ł sufficiente a reggere il giudizio di adeguatezza della misura applicata e resiste alle censure che le sono state rivolte.
Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato persino esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 6, n. 50132 del 21/11/2013, COGNOME, Rv.
258501 – 01).
Il ricorso Ł, pertanto, nel complesso, infondato. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 12/02/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME