Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45931 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45931 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 21/09/1973
avverso l’ordinanza del 16/05/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 16 maggio 2024 rigettava la richiesta di rideterminazione pena avanzata nell’interesse di NOMECOGNOME
L’istanza era volta ad ottenere che il periodo di tempo trascorso mentre era sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora con la prescrizione di non allontanarsene dalle 22 alle 6 venisse computato ai fini del presofferto per la determinazione della pena complessiva da scontare.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il condannato tramite il difensore, articolando un unico motivo di doglianza, inerente la violazione di legge con riferimento agli artt. 284 e 657 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente il giudice dell’esecuzione avrebbe errato nel non ritenere la fungibilità del periodo trascorso all’obbligo di dimora, stante le limitazioni alla libertà personale che gli erano state imposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo degli insegnamenti di questa Corte che qui si intendono richiamare e ribadire, secondo cui, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell’obbligo di dimora subita in relazione ad esso, non è fungibile, ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall’arbitraria imposizione all’imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari. (Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021 Rv. 281908 – 01)
Come emerge da questo consolidato orientamento, l’elemento che consente di assimilare la misura dell’obbligo di dimora agli arresti domiciliari ai fini della fungibilità è l’arbitrarietà degli obblighi imposti che per essere tali non devono essere giustificati da specifiche necessità cautelari, e inoltre di tale estensione temporale da limitare, per la maggior parte della giornata, la libertà di uscire dall’abitazione.
E’ evidente, invece, che il divieto di uscire dalle ore 22 alle 6 non può essere ritenuto eccedere le specifiche esigenze cautelari, di qui la manifesta infondatezza del ricorso.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2024