Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5438 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5438 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il 09/06/1975
avverso l’ordinanza del 07/10/2024 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA
dato avviso alle partì;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso di NOME COGNOME e la ordinanza impugnata.
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato;
Rilevato che il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice dell’esecuzione, h respinto la richiesta avanzata dall’odierno ricorrente e diretta ad ottene riconoscimento della fungibilità con riferimento all’obbligo di dimora ed al div allontanamento dall’abitazione dalle ore 19:30 alle ore 08:30 – per il periodo da ottobre 2007 al 27 marzo 2009 – con contestuale obbligo quotidiano di presentazione alla P.G., a suo tempo impostogli;
Considerato che con articolata motivazione il giudice a quo ha evidenziato che l’estensione delle prescrizioni associate all’obbligo di dimora non potevano esser equiparate agli arresti domiciliari poiché il divieto di allontanamento era limitato all’ notturno e che, pertanto, la relativa prescrizione non poteva essere considerata arbitrar o eccedente rispetto alle consuete esigenze di vita e di cautela;
Ritenuto, al riguardo, che l’arbitrarietà può essere ravvisata solo qualora l’obbli della permanenza domiciliare sia imposto per un lasso temporale eccedente sia le specifiche esigenze cautelarì che quello usualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura della propria e altrui persona (Sez. 1, n. 37 del 09/09/2021, Rv. 281908-01);
Considerato, quindi, che in presenza di prescrizioni specifiche, per quanto dettagliate ed estese pur sempre agli orari notturni, la misura non poteva mutare natura e non le si possono riconoscere i connotati di afflittività analoghi a quelli degli arresti domiciliar già Sez. 6, n. 10672 del 15/01/2003, Rv. 224705-01; cfr. anche Sez. 4, n. 4245 del 25/11/1999, dep. 2000, Rv. 216468, che affermava la natura ontologicamente diversa del divieto di dimora accompagnato dal divieto di allontanarsi dall’abitazione determinate fasce orarie rispetto agli arresti domiciliari) e che l’obbligo di presentaz alla P.G. per la sua stessa natura non è equiparabile in alcun modo agli arrest domiciliari;
Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico con il compiuto e coerente ragionamento svolto dal giudice dell’esecuzione nel rispetto dei sopra indicat principi giurisprudenziali e che, pur lamentando la violazione di legge ed il vizi motivazione, sollecita una inammissibile diversa valutazione degli elementi processuali rispetto a quella svolta, senza incorrere in vizi logici, dal giudice dell’esecuzione;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e ch ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremil favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.