Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10430 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10430 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Biancavilla il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/11/2025 del Tribunale di Catania.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso .
AVV_NOTAIO, con note scritte, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catania respingeva l’istanza con la quale il difensore di NOME COGNOME aveva chiesto la revoca, o la modifica in senso meno gravoso, del presidio cautelare applicato al ricorrente (obbligo di firma ed obbligo ed obbligo di dimora con divieto allontanarsi dal proprio domicilio dalle 15:30 alle 3:30) applicato al proprio assistito in relazione al reato di partecipazione ad associazione mafiosa. A fondamento dell’istanza il ricorrente deduceva che aveva necessità di lavorare per mantenere il proprio nucleo familiare.
Contro avverso tale provvedimento proponeva ricorso il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 274, 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari: nessuna valutazione sarebbe stata effettuata in ordine all’attualità del pericolo in quanto sarebbe stato totalmente ignorato che dal marzo 2022 il ricorrente non era stato più coinvolto in alcuna attività investigativa; si allegava che il procedimento era approdato in dibattimento e che il COGNOME aveva sempre scrupolosamente osservato gli obblighi imposti; secondo il ricorrente fondare il rigetto d ell’istanza di attenuazione della cautela sul fatto che l’attività di camionista , che il COGNOME avrebbe voluto svolgere sarebbe stata effettuata nel territorio dove il clan era operativo, sarebbe un argomento insufficiente per giustificare il rigetto dell’istanza ;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione: sarebbe stato fatto un richiamo generico alla presunzione prevista dall’art. 275, comma 3 cod. proc. pen. senza tenere in considerazione che tale presunzione avrebbe potuto essere superata dalla valutazione del c.d. ‘tempo silente’ trascorso senza che emergessero condotte indicative della pericolosità. Si ribadiva, infine, che il COGNOME aveva bisogno di lavorare per mantenere la propria famiglia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato nei termini che di seguito si specificheranno.
1.1. In via preliminare il Collegio ribadisce che il c.d. “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l’unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l’attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278999 -01; Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590).
Il caso in esame riguarda proprio un appello cautelare, sicché quello che rileva al fine della valutazione della persistenza delle esigenze non è il tempo che intercorre tra la consumazione del reato e la applicazione della misura, ma piuttosto quello che è trascorso tra la applicazione della misura e la richiesta di sostituzione.
1.2. Tanto premesso il Collegio rileva che la motivazione del provvedimento impugnato non si confronta con la condivisa giurisprudenza secondo cui il vincolo coercitivo dell’obbligo di dimora ha contenuto meno afflittivo di quello custodiale degli arresti domiciliari, in quanto tende a preservare la libertà di movimento e le opportunità lavorative del sottoposto, sicché l’istanza finalizzata alla modifica della prescrizione di non allontanamento dall’abitazione per alcune ore del giorno è subordinata esclusivamente all’effettività della proposta di lavoro, alla possibilità di realizzare i normali controlli di polizia giudiziaria e alla compatibilità con le esigenze cautelari da tutelare, non anche alla condizione di assoluta indigenza, prevista invece, per la misura autocustodiale, dal disposto dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 40530 del 08/10/2024, Terracciano, Rv. 287182 – 01).
La lettera dell ‘art. 283, comma 4 cod. proc. pen. e la chiara natura non custodiale dell’obbligo di dimora consente di ritenere che la ratio del presidio cautelare sia quella di applicare all’indagato un controllo che svolga una funzione deterrente rispetto a eventuali ricadute nel delitto, ma che non si traduca in un ostacolo alle esigenze lavorative.
Nel caso in esame i giudici della cautela avevano già effettuato la scelta di non applicare al ricorrente un presidio cautelare custodiale ritenendo adeguato un presidio ‘ attenuato ‘ derivante dalla congiunta applicazione dell’obbligo di dimora con divieto di uscire dall’abitazione dalle 15:30 fino alle 03:30 e dell’obbligo di firma ; tale misura si profila diretta a controllare l’indagato senza impedirgli di uscire di casa nelle ore mattutine anche al fine di salvaguardare la possibilità di svolgere attività lavorativa come previsto dall’art. 283, comma 4 cod. proc. pen. che abilita il giudice della cautela a prescrivere all’imputato di non allontanarsi dall ‘ abitazione alcune ore del giorno «senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro».
L’ obbligo di permanere presso il domicilio secondo il ricorrente era di ostacolo allo svolgimento di attività lavorative durante le ore pomeridiane ed ostacolava proprio lo svolgimento dell’ attività lavorativa che la misura prescelta avrebbe dovuto salvaguardare.
La motivazione in ordine al rigetto dell’istanza si profila carente in quanto risulta centrata sul ‘pericolo’ derivante dal fatto che il COGNOME avrebbe svolto l’attività di camionista nel comune di Binacavilla, luogo dove operava il clan del quale lo stesso era accusato di essere partecipe, non considerando che il ricorrente aveva piena libertà di movimento nelle ore del mattino e che l’istanza avrebbe dovuto essere valutata alla luce della prescrizione contenute nell’art. 283, comma 4, cod. proc. pen. secondo cui il divieto di allontanamento dal
domicilio non deve entrare in conflitto con le esigenze di lavoro della persona sottoposta a cautela.
L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc.pen.
Così deciso, il giorno 4 marzo 2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME