Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25398 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25398 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Reggio Calabria il 14/09/1984 avverso l’ordinanza del 06/03/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della fungibilità, a titolo di presofferto, dell’obbligo di dimora imposto con provvedimento del 31 gennaio 2019;
viste le conclusioni con le quali s’insiste nell’accoglimento del ricorso;
rilevato che la decisione di rigetto si Ł posta nel solco del principio affermato in sede di legittimità secondo cui «Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell’obbligo di dimora subita in relazione ad esso, non Ł fungibile, ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall’arbitraria imposizione all’imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari» (Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021, COGNOME, Rv. 281908) e che, nel caso che ci occupa, il Giudice dell’esecuzione ha osservato – con motivazione non manifestamente illogica e non realmente avversata dal ricorso – come non possa reputarsi nØ arbitraria, nØ di estensione tale da rendere la misura equiparabile a quella degli arresti domiciliari, l’imposizione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 19,00 alle ore 7,00, trattandosi di un lasso temporale non eccedente l’arco di tempo che di solito Ł trascorso nella propria dimora, consentendo lo svolgimento di una normale vita professionale e di relazione;
considerato che – diversamente da quanto affermato dal ricorrente – le autorizzazioni a uscire di casa nelle ore corrispondenti all’obbligo di permanenza, anche ove negate, costituiscono una normale conseguenza della prescrizione accessoria e non rendono la misura assimilabile a quella degli arresti domiciliari;
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni
dedotte, in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME